E' il proprietario che attraverso il noatio dovrà convocare il cleinte al rogito, se vuole vendere a un altro...
 
La condizione sospensiva senza data dichiarata porta come termine temporale il periodo normale di accadimento della clausola, nel caso del mutuo è logico pensare a circa tre mesi salvo accordi diversi... in questo caso è vero che non è stata inserita una data ma è stata inserita una data di termine contrattuale che però non è perentoria ... pertanto a rigor di legge il contratto non è risolto ipso iure ( per legge ) ma è formalmente ancora in essere... il venditore avrebbe dovuto presentarsi dal Notaio e far rilevare l'assenza del compratore poi intimare al compratore l'assolvimento dell'obbligo contrattuale o in alternativa a dare motivazioni in tal senso... io credo che dobbiate andare avanti o dichiarare il contratto rescisso... in mancanza di questo, cambiare le carte in tavola credo sia inutilmente dannoso e dispendioso. Fabrizio
 
...allora, l'avvocato fa parte del Gruppo quindi essendo noi affiliati, è compreso nel pacchetto!
Poi, il suddetto avvocato mi dice che la data indicata per il rogito è ipotetica in quanto quando c'è una condizione sospensiva è questa data che fa fede. La data non venne inserita perché il mutuo sembrava ottenuto, in realtà i proponenti sono stati presi in giro.....quindi ora il buon senso ci dice di dare una risposta a breve per questo nuovo mutuo...il collega ha poco da agitarsi in quanto vide la proposta e non disse nulla della data o di altro. Ora salta fuori un altro proponente e allora si agita, fino a ieri era silente!!!!!!!!
 
scusa enzo6, mi spiego meglio, visto che la condizione sospensiva non riporta data, e visto che il tutto si è protratto troppo (a parte le motivazioni), mi consiglia, avendo io il compratore e il collega il venditore, dicevo, mi consiglia di portare documenti che attestino la buona fede del proponente e che oggi il mutuo è stato veramente richiesto!!!!!!!!!
 
Infatti. Anche io ritengo che la proprietà debba fare così: ci vuole comunque un iter ben preciso per sciogliere le proposte, se no, sai che bailamme !!!!:cauto:

Certo diffidare l'acquirente ad adempiere è buona cosa anche per educazione ma non si tratta di sciglimento della proposta ma decadenza del negozio per indempienza della parte acquirente che doveva rogitare entro il 30/9.
Non è una delle parti che vuole sciogliere il negozio ma è il mancato rispetto di una condizione essenziale che nei fatti non lo rende piu' valido salvo diversi accordi.
Peraltro l'acquirente non potrà certo dimostrare che poteva rogitare entro 30/9.
 

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