StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Una recente ordinanza del Tribunale di Modena del 2 maggio 2016 ha ribadito alcuni principi processuali in tema di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità nelle materie previste dal legislatore tra cui il contenzioso condominiale.

Il giudice emiliano ha ricordato che l'art. 8, 1° comma, D.Lgs. n. 28/2010 (come modificato dall'art. 84 del d.l. n. 69 del 2013), stabilisce che “al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento”.
E' stata prevista l'assistenza obbligatoria della parte nel procedimento di mediazione introducendo un incontro preliminare avente finalità informativa, nel corso del quale il mediatore “chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione”.
Pertanto, si legge nell'ordinanza, la condizione di procedibilità in discorso si considera avverata quando si sia svolto un primo incontro (seppur conclusosi senza accordo) e che le parti si siano fisicamente incontrate alla presenza del mediatore (e con l'assistenza dei rispettivi avvocati).
Non potrebbe qualificarsi per tale un incontro meramente cartaceo, ovvero, quello ipotizzabile in presenza di missive, telegrammi o fax inviati dalle parti (renitenti alla comparizione personale) direttamente al mediatore o alla sede dell'organismo è quanto precisa il giudice modenese.
In questi casi è stato escluso l'avveramento della condizione di procedibilità della domanda (Tribunale di Roma 29 settembre 2014).
Al primo incontro col mediatore devono partecipare le parti personalmente sempre assistite dall'avvocato e questo vale anche per quelli successivi.
Non avrebbe d'altro canto senso logico prevedere l'attività informativa che il mediatore è tenuto ad esplicare in sede di primo incontro se non in un'ottica informativa a beneficio della parte personalmente comparsa. Per garantire lo “svolgimento della mediazione” e considerare attuata la condizione di procedibilità della domanda, appare indispensabile che al primo incontro innanzi al mediatore siano presenti le parti personalmente assistite dal difensore.
Qualora non tutte le parti siano presenti, sarà onere del mediatore aggiornare l'incontro invitandole a comparire personalmente.
In taluni precedenti giurisprudenziali si legge l'affermazione secondo cui la partecipazione in mediazione costituisce attività personalissima che la parte non può delegare al difensore, pena pronunzia di improcedibilità della domanda, non ritenendosi in tal caso espletata la procedura compositiva e di conseguenza assolta la condizione di procedibilità (Trib. Vasto 9 marzo 2015, Tribunale di Pavia 9 marzo 2015).
Per la necessaria partecipazione personale delle parti agli effetti del soddisfacimento della condizione di procedibilità, si sta orientando, in modo sempre più convinto, la prassi giurisprudenziale.

Applicando questi principi al condominio ricordo che l'amministratore, ricevuta la richiesta di mediazione con la data dell'incontro fissato presso l'Organismo di mediazione, dovrà tempestivamente informarne i condomini convocando un assemblea straordinaria per ricevere l'autorizzazione ad essere presente in rappresentanza del condominio.
In mancanza di avviso tempestivo l'amministratore sarà passibile di revoca con la facoltà del condominio di agire nei suoi confronti per l'eventuale risarcimento del danno subito.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto