elena123

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buongiorno,
ho anch'io un problema in termini di planimetria. Sto andando a rogito acquistando una maisonette, ma a quanto pare il decreto n. 78 del 31 maggio (in vigore dal 1 luglio) mi sta creando qualche problema. Il venditore deve infatti fornirmi una mappa catastale in linea con la disposizione reale dell'immobile. e qui viene il bello..al piano terra dove sulla mappa è riportata "camera" c'è la cucina, mentre nell'ingresso denominato come "soggiorno/pranzo" c'è solo il soggiorno. per modificare la planimetria occorre autorizzazione dal comune?

garzie mille!
 

Architetto

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Professionista
Buon giorno,
intanto mi scuso se non ho risposto prima, ma impegni...
ho riletto quanto da te descritto e mi vorrei chiederti, se puoi, di sapere quali motivazioni hanno dato per non permettere la sanatoria.
Se per caso hanno dichiarato che non è ammissibile perchè alcuni locali, dove è prevista la permanenza di persone sono carenti di RAI naturali, allora la cosa cambia, ma sino ad un certo punto, perchè bisognerebbe vedere a quale data risale la pubblicazione del Regolamento d'Igiene (o regolamento locale d'igiene) e solo allora si può capire correttamente cosa fare o come intervenire.

Se vi sono degli errori, mi scuso ma le risposte sono venute un po' incasinate...
 

Antonello

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Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Oggi da Confedilizia:
  1. Non obbligatorie per le compravendite né perizie né nuove planimetrie
  2. La manovra finanziaria approvata oggi dal Parlamento non comporta né la necessità di acquisire una perizia tecnica attestante la regolarità catastale dell'immobile interessato né quella di presentare una nuova planimetria dello stesso.
    Lo spiega la Confedilizia, rilevando che a tali conclusioni – che smentiscono interpretazioni che si stanno diffondendo al riguardo – si perviene sulla base del testo del decreto legge a seguito delle modifiche introdotte in Parlamento e che entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.
  3. Il testo definitivo della manovra prevede infatti:
  4. a) che l'utilizzo dell'opera di un tecnico ai fini della attestazione della conformità dell'immobile alle risultanze catastali è una mera facoltà, ben potendo il singolo proprietario dichiarare autonomamente la conformità in questione;
  5. b) che la conformità delle planimetrie allo stato di fatto dell'immobile deve essere valutata alla luce delle disposizioni vigenti in materia catastale, con la conseguenza che le planimetrie devono solo essere regolari dal punto di vista catastale.
  6. Al fine di fornire indicazioni pratiche per l'applicazione dei nuovi obblighi, la Confedilizia ha trasmesso alle proprie Associazioni territoriali una circolare illustrativa – scaricabile dal sito CONFEDILIZIA – nella quale, sulla base dell'analisi della normativa catastale e alla luce di recenti precisazioni dell'Agenzia del territorio, si esemplificano i casi in cui andavano (e vanno) effettuate le dichiarazioni di variazione al Catasto e quelli nei quali la dichiarazione di variazione non andava (e non va) fatta. In questi ultimi casi (e in tutti quelli similari, e cioè di opere non influenti sugli elementi indicati dalla normativa catastale) deve infatti ritenersi – rileva la circolare della Confedilizia – che le planimetrie debbano considerarsi conformi allo stato di fatto siccome rappresentative dell'unità immobiliare ai fini catastali.
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Oggi da Confedilizia:
  1. Non obbligatorie per le compravendite né perizie né nuove planimetrie
  2. La manovra finanziaria approvata oggi dal Parlamento non comporta né la necessità di acquisire una perizia tecnica attestante la regolarità catastale dell'immobile interessato né quella di presentare una nuova planimetria dello stesso.
    Lo spiega la Confedilizia, rilevando che a tali conclusioni – che smentiscono interpretazioni che si stanno diffondendo al riguardo – si perviene sulla base del testo del decreto legge a seguito delle modifiche introdotte in Parlamento e che entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.
  3. Il testo definitivo della manovra prevede infatti:
  4. a) che l'utilizzo dell'opera di un tecnico ai fini della attestazione della conformità dell'immobile alle risultanze catastali è una mera facoltà, ben potendo il singolo proprietario dichiarare autonomamente la conformità in questione;
  5. b) che la conformità delle planimetrie allo stato di fatto dell'immobile deve essere valutata alla luce delle disposizioni vigenti in materia catastale, con la conseguenza che le planimetrie devono solo essere regolari dal punto di vista catastale.
  6. Al fine di fornire indicazioni pratiche per l'applicazione dei nuovi obblighi, la Confedilizia ha trasmesso alle proprie Associazioni territoriali una circolare illustrativa – scaricabile dal sito CONFEDILIZIA – nella quale, sulla base dell'analisi della normativa catastale e alla luce di recenti precisazioni dell'Agenzia del territorio, si esemplificano i casi in cui andavano (e vanno) effettuate le dichiarazioni di variazione al Catasto e quelli nei quali la dichiarazione di variazione non andava (e non va) fatta. In questi ultimi casi (e in tutti quelli similari, e cioè di opere non influenti sugli elementi indicati dalla normativa catastale) deve infatti ritenersi – rileva la circolare della Confedilizia – che le planimetrie debbano considerarsi conformi allo stato di fatto siccome rappresentative dell'unità immobiliare ai fini catastali.


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