xsalvox

Membro Attivo
Mediatore Creditizio
Egregio tizio....,
con la presente per comunicarle in merito al pagamento del canone di locazione che non è gradita la discontinuità del pagamento stesso.

Vorrei farle capire che a fronte dei suoi ritardi mi trovo (per esempio) costretto a gestire, in maniera ogni mese differente, le uscite della mia personale gestione economica e familiare (credo motivo più che valido).

La prego per tanto di definire insieme una scadenza mesile certa al fine di equilibrare il rapporto.

Qualora non fosse di suo gradimento una collaborazione la informo sin da ora, e con relativa raccomandata poi, che non intenderò rinnovarle il contratto di locazione sottoscritto insieme a lei in data 00/00/0000 e che quindi scadrebbe automaticamente in data 00/00/0000.

Cordiali saluti, pijatelo in saccoccia e sempre Forza Roma! ;)
 

immobilimilano

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
scusa per i dissapori iniziali ma te li eri cercati!! ora ti sei definitivamente fatto perdonare!!!
non hai risposto a tutto... ma per lo meno mi hai girita questo modello di raccomandata A/R!
GRAZIE!!!!!!!

e forza milan e forza roma!!!!!!!!!


Egregio tizio....,
con la presente per comunicarle in merito al pagamento del canone di locazione che non è gradita la discontinuità del pagamento stesso.

Vorrei farle capire che a fronte dei suoi ritardi mi trovo (per esempio) costretto a gestire, in maniera ogni mese differente, le uscite della mia personale gestione economica e familiare (credo motivo più che valido).

La prego per tanto di definire insieme una scadenza mesile certa al fine di equilibrare il rapporto.

Qualora non fosse di suo gradimento una collaborazione la informo sin da ora, e con relativa raccomandata poi, che non intenderò rinnovarle il contratto di locazione sottoscritto insieme a lei in data 00/00/0000 e che quindi scadrebbe automaticamente in data 00/00/0000.

Cordiali saluti, pijatelo in saccoccia e sempre Forza Roma! ;)
 

xsalvox

Membro Attivo
Mediatore Creditizio
Guarda non preoccuparti per i dissapori, è che sono molto diretto nelle cose e, onestamente, dal vivo ho un tono molto simpatico che ovviamente qui non si percepisce. Cmq mi piace potermi confrontare, la vita è anche questo!

La Raccomandata non è nulla di elaborato, molto semplice e fatta al volo. Per la Roma, l'ho scritto solo per dare contorno al "pijatelo in saccoccia" XD Io pallavolo tutta la vita :)
 

xsalvox

Membro Attivo
Mediatore Creditizio
Onestamente non sapevo esistesse un numero minimo, se con una raccomandata chiedi tutto e lui con una risponde avendo sufficienti elementi perchè devi mandarne tre? Poi se sono 3 ok, rispetto...ma credo sia più importante la qualità della quantità. Del resto se lo sapesse l'inquilino, risponde ad una e poi ti frega :)
 

Antonio Troise

Membro Storico
Agente Immobiliare
Sollecito pagamento

Raccomandata A.R.
Egregio
___________________________
via _________________ n._____
_______ ______________ (___)
OGGETTO: sollecito di pagamento canone di locazione immobile sito a _______________ in via
____________________ n._____.
Io sottoscritt_ ______________________, in qualità di proprietario dell’appartamento sito a
________________ in via ______________________ n. ________, da lei condotto in forza di
contratto del __/__/__ registrato a ____________ il __/__/__ al n. __________, Le sollecito il
pronto pagamento dei canoni arretrati qui di seguito elencati:
mese di ________________ €.-_______,__-;
mese di ________________ €.-_______,__-;
mese di ________________ €.-_______,__-.
Per un totale di €.-_______,__-.
Mi preme avvertirLa che, trascorsi inutilmente giorni 10 dalla ricezione della presente, sarò
costretto a dare incarico ad un legale per la riscossione coattiva dei canoni arretrati, con
conseguente aggravio di spese a Vostro carico.
Distinti saluti,
____________ lì _________
Firma
___________________________

Legge 392/78 - Equo Canone. Disciplina delle locazioni di immobili urbani
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1978, n. 211-
Articoli ancora in vigore riferiti sia alle locazioni abitative che a quelle comemrciali
Art. 5
Inadempimento del conduttore
Salvo quanto previsto dall’articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla
scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando
l’importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai
sensi dell’articolo 1455 del codice civile.
Art. 55
Termine per il pagamento dei canoni scaduti
La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all’articolo 5 può essere
sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla
prima udienza versa l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati
sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal
giudice. Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di
difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a giorni novanta. In tal caso rinvia
l’udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato. La morosità può essere
sanata, per non più di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di
cui al secondo comma è di centoventi giorni, se l’inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è
conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del
contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà. Il
pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.
 

immobilimilano

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
MIGLIORE RISPOSTA!!!!!!!!!!!!!!!:applauso::applauso::applauso::applauso:


Sollecito pagamento

Raccomandata A.R.
Egregio
___________________________
via _________________ n._____
_______ ______________ (___)
OGGETTO: sollecito di pagamento canone di locazione immobile sito a _______________ in via
____________________ n._____.
Io sottoscritt_ ______________________, in qualità di proprietario dell’appartamento sito a
________________ in via ______________________ n. ________, da lei condotto in forza di
contratto del __/__/__ registrato a ____________ il __/__/__ al n. __________, Le sollecito il
pronto pagamento dei canoni arretrati qui di seguito elencati:
mese di ________________ €.-_______,__-;
mese di ________________ €.-_______,__-;
mese di ________________ €.-_______,__-.
Per un totale di €.-_______,__-.
Mi preme avvertirLa che, trascorsi inutilmente giorni 10 dalla ricezione della presente, sarò
costretto a dare incarico ad un legale per la riscossione coattiva dei canoni arretrati, con
conseguente aggravio di spese a Vostro carico.
Distinti saluti,
____________ lì _________
Firma
___________________________

Legge 392/78 - Equo Canone. Disciplina delle locazioni di immobili urbani
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1978, n. 211-
Articoli ancora in vigore riferiti sia alle locazioni abitative che a quelle comemrciali
Art. 5
Inadempimento del conduttore
Salvo quanto previsto dall’articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla
scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando
l’importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai
sensi dell’articolo 1455 del codice civile.
Art. 55
Termine per il pagamento dei canoni scaduti
La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all’articolo 5 può essere
sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla
prima udienza versa l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati
sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal
giudice. Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di
difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a giorni novanta. In tal caso rinvia
l’udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato. La morosità può essere
sanata, per non più di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di
cui al secondo comma è di centoventi giorni, se l’inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è
conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del
contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà. Il
pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.
 

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