Con il preliminare matura il diritto alla provvigione. Solitamente quando firmi ricevi anche il "conto da saldare" ma vieni anche preavvisato.
In merito la Suprema Corte (Cass. civ. sez. III, 14 luglio 2004 n. 13067) stabilisce che
l’accordo sia già perfetto se, nello svolgimento della propria attività negoziale, le parti abbiano già stabilito gli elementi essenziali per la conclusione dell’affare (indicazione del prezzo, della modalità di pagamento, della data di stipula del contratto definitivo e della consegna dell’immobile all’acquirente).
Nel momento in cui si accetta la proposta del venditore nella quale siano riportati
- prezzo dell’immobile
- modalità di pagamento
- data di stipula del contratto definitivo (rogito notarile)e
- data della consegna dell’immobile all’acquirente
il contratto può ritenersi perfezionato e il diritto alla relativa provvigione maturato.
Nel tuo caso specifici inoltre che l'immobile non è in carico all'agenzia con esclusiva di vendita... quindi è bene ricordare che se intendi avvalerti di un'altra agenzia... la Cassazione afferma che
il diritto alla provvigione sorge anche quando la parte, pur non avendo conferito preventivamente l’incarico di mediazione, abbia comunque accettato l’attività del mediatore, traendone vantaggio (Cass. civ. sez. III, 14 aprile 2005, n. 7759).
È sufficiente che la “messa in relazione” delle parti costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto.
Non sussiste invece diritto alla provvigione quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l’intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell’affare per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o a queste condizionate.