Forse per l'agenzia delle entrate non é chiaro il tipo di contratto che avete fatto, perché di conseguenza varia anche l'imposta di registro.
Di contratti transitori ce ne sono di due tipi, uno che riguarda gli studenti( art.5 comma 2 e 3) con agevolazioni fiscali e l'altro ( art.5 comma 1) senza agevolazioni fiscali, ma come ha detto Pennylove, anche quest'ultimo deve rapportarsi agli accordi territoriali per la determinazione del canone più un aumento del 20%.
Se l'agenzia delle entrate non vede i parametri e non citi gli art. a cui si richiama il contratto,potrebbe scambiarlo per un contratto libero e di conseguenza applicare un imposta di registro del 2%.
 
Se l'agenzia delle entrate non vede i parametri e non citi gli art. a cui si richiama il contratto,potrebbe scambiarlo per un contratto libero e di conseguenza applicare un imposta di registro del 2%

Qual'è allora l'aliquota per i contratti transitori? Non è il 2%, come per i contratti a canone libero?
 
Qual'è allora l'aliquota per i contratti transitori? Non è il 2%, come per i contratti a canone libero?


La risposta è affermativa, a patto che i contratti transitori non siano assoggettati a cedolare. I contratti transitori, quelli, per intenderci, di durata non inferiore ad un mese e non superiore a 18, in regime ordinario, non prevedono agevolazioni fiscali di nessun tipo, imposta di registro compresa (sia per i contratti transitori a canone calmierato, sia per i contratti transitori a canone libero l'imposta di registro rimane nella misura del 2 per cento).
 
Ti devo correggere Penny.
I contratti transitori a canone calmierato, quelli per studenti per intenderci, art.5 comma 2 della legge 431/98,il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro é assunto nella misura minima del 70 per cento.
Qui vi sono le agevolazioni fiscali.:ok:
 
Ti devo correggere Penny.
I contratti transitori a canone calmierato, quelli per studenti per intenderci, art.5 comma 2 della legge 431/98,il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro é assunto nella misura minima del 70 per cento.
Qui vi sono le agevolazioni fiscali.:ok:

Concordo, ma io mi riferivo esplicitamente a quelli transitori, di durata min. un mese - max 18 mesi, nei quali non sono previste agevolazioni fiscali. :-) In ogni caso, io consiglio al nostro amico umbro di riprovare a registrare il contratto da un altro impiegato (magari avrà più fortuna :mrgreen:) o presso un altro ufficio dell'Ade.
 
Ti devo correggere Penny.
I contratti transitori a canone calmierato, quelli per studenti per intenderci, art.5 comma 2 della legge 431/98,il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro é assunto nella misura minima del 70 per cento.
Qui vi sono le agevolazioni fiscali.:ok:

Quindi per i casi detti l'aliquota è 1,4%?
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Indietro
Top