Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Particolare non trascurabile....
La decorrenza dei 30 gg parte dalla data di stipula o dalla data di decorrenza se anteriore... vedi sito AdE
"Per la registrazione dei contratti di locazione, che deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore)"

Registrare oggi un contratto con decorrenza 1/10 comporta un ritardo di oltre un mese. Non so che sanzioni comporti.
 

adimecasa

Membro Senior
Agente Immobiliare
una marca ogni 100 righe da €. 16,00 con data antecedente alla stipula, pena €. 1,60 entro 30 gg. olttre €. 2,00, se accertato dall'Ufficio €. 5,33 per ogni marca da bollo.
 

evoluzioneCasa

Membro Attivo
Agente Immobiliare
non confondiamo la mora con le sanzoni che sono due cose distinte e separate:la mora si applica per i contratti stipulati e non registrati da oltre i 30 giorni, mentre la sanzione è applicata quando le marche non sono del giorno o antecedenti la data di stipula del contratto, in tal caso si applica un ulteriore marca da 2 euro ex 1.81
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Buonasera a tutti
si può stipulare un contratto di locazione con decorrenza antecedente alla stipula???
faccio un esempio:
data inizio locazione 01/10/2013
data sottoscrizione e stipula 08/10/2013
marche da bollo acquistate il giorno 2/10/2013

Solo per fare un po’ di chiarezza. Partiamo dal quesito iniziale:si può stipulare un contratto di locazione con decorrenza antecedente alla stipula? La risposta è affermativa. Come ricordato da Basty, le parti devono procedere all’autoliquidazione dell’imposta di registro entro 30 giorni dalla data dell’atto (art. 13 del DPR n°131/1986) o, se anteriore, dalla data di decorrenza del contratto.

Passando all’imposta di bollo, essa può essere assolta in quattro modalità: ordinaria (in carta bollata), straordinaria (con marche da bollo), virtuale (mediante mod. F23 o presso ufficio), tramite un intermediario abilitato (che rilascia una ricevuta che sostituisce ad ogni effetto di legge le marche da bollo). Ora, poiché è l’atto che deve nascere in bollo e non il contratto, i contrassegni telematici (ex marche da bollo) devono portare impressa una data antecedente la data della sottoscrizione del contratto, vale a dire la data di stipula, a norma dell’art. 11, co. 1 del DPR n°642/1972: “Bollo straordinario: Per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione delle marche da bollo, del visto per bollo e del bollo a punzone deve precedere l'eventuale sottoscrizione […]”, non la data di decorrenza del contratto.

Il giorno d’acquisto delle marche è fuorviante, nel senso che se io ho un contratto stipulato ieri e acquisto due marche da bollo oggi, se il rivenditore mi vende due marche che aveva emesso tre giorni fa, il requisito (no marche postdatate) è comunque assolto: lo stesso dicasi nell’esempio proposto (data inizio locazione 01/10/2013 - data stipula 08/10/2013 - marche da bollo datate 02/10/2013).

Riguardo le sanzioni, qualora le marche da bollo portassero una data posteriore alla data di stipulazione dell’atto, l’art. 31 del DPR n°642/1972, richiede espressamente che tale regolarizzazione possa essere eseguita esclusivamente dagli uffici del Registro mediante annotazione sull’originale o sulla copia dell’atto stesso inviata all’ufficio suddetto, della pena pecuniaria riscossa o in modalità straordinaria (marca da bollo di importo pari alla sanzione) o in modalità virtuale (modello F23; cod. trib. 675T).
 

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