Maurizio Zucchetti

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Agente Immobiliare
Se stiamo parlando di locazione abitativa la legge prevede una durata di 4 anni rinnovabili (che in totale fanno 8 :ok: ), ma non una durata di 8 anni! :occhi_al_cielo:
La locazione può essere disdetta dal locatore solo in presenza di giustificato motivo come uso personale o per parente stretto, vendita dell'immobile o poco altro; il locatario (conduttore) invece può disdire con 6 mesi di preavviso! :ok: :stretta_di_mano:

;)
 

robi

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Le durate libere (a parte i contratti convenzionati che sono un discorso a parte) sono concesse agli immobili vincolati per interesse artistico ecc. , tipo palazzi storici. Almeno questo è quanto mi risulta qui a Milano. Me lo confermate? Grazie Robi - Meyland
 

paolo ferraris

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
No...i contratti ad uso ABITAZIONE....possono essere di due tipi , 3 + 2 (concordati) o 4 + 4 a canone libero...nulla toglie alle parti di stabilire eventualmente DURATE contrattuali più lunghe!...al contrario non si possono stipulare durate inferiori alla legge...saluti
 

Pil

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Condivido quanto scritto da Paolo Ferraris, la durara NON può essere INFERIORE a quella prevista dalla Legge, nulla vieta che sia quindi maggiore.....saluti
 

Lessie

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
Confermo. La legge prevede una durata minima non massima. Volendo si può stipulare un contratto libero di locazione di anni 8 + 4. Se non vado errata la locazione non può superare i 12 anni. Se fosse un contratto concordato si può partire dal 3+2 ma si può stipulare anche un 4+2 o 5+2 o 6+2. Che io sappia non oltre, quindi con una durata max totale di anni 8.
 

sfilasto

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Durata minima residenziale a canone libero 4 anni (Legge 431/98). Durata max locazione 30 anni (codice civile art 1573) Saluti e buona giornata
 

osammot

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Quoto il collega sfilasto :applauso: e aggiungo:
La locazione di una casa per civile abitazione può essere convenuta per tutta la durata della vita dell'inquilino e per due anni successivi alla sua morte, art. 1607 C.C.
Quindi è possibilissimo anche un periodo continuativo di otto anni ;)
Ciao.
 

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