eyesice

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Privato Cittadino
Buonasera, sono nuovo del forum.
Vorrei sottoporvi un quesito ed avere un vostro auterevole responso.

A seguito di decesso di nostro fratello, mia sorella ed io diverremo ereditari dell'immobile di proprietà di nostro fratello defunto.
Sullo stesso immobile grava un mutuo.

La legge prevede in questi casi che il coniuge del defunto possa risidervi nell'immobile pur non avendone la piena proprietà (2/3 coniuge, 1/3 eredi del defunto).

Nel caso specifico a chi e in che misura spetterebbe il pagamento della rata del mutuo?
Sempre per 2/3 (coniuge occupante) e 1/3 (eredi) ?

Il dubbio sorge dal fatto che, il coniuge, godendo di un diritto di "occupazione" debba accollarsi una % più alta.
Le altre spese invece?
Condominio, Tasse Locali (TASI, TARI, ecc.) ??

Queste domande possono esser rivolte più ad un commercialista puttosto che un notaio?
Grazie per la pazienza..
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
A seguito di decesso di nostro fratello, mia sorella ed io diverremo ereditari dell'immobile di proprietà di nostro fratello defunto.

Se vostro fratello ha moglie e figli, voi fratelli non erediterete nulla.

Nel caso specifico a chi e in che misura spetterebbe il pagamento della rata del mutuo?
Sempre per 2/3 (coniuge occupante) e 1/3 (eredi) ?

In teoria, sì, poi, a latere, ci si può accordare diversamente in privato.

Le altre spese invece?
Condominio, Tasse Locali (TASI, TARI, ecc.) ??

Vanno a chi ha il diritto di abitazione. Perlomeno ufficialmente.
 

eyesice

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Grazie innanzitutto per la risposta.
Mio fratello era sposato senza figli.

Per quanto riguarda il mutuo "generalmente" come ci si comporta?
In quel caso il "diritto di abitazione" non incide?

Per quanto riguarda le spese, credo che solo quelle di manutenzione straordinaria spettino a tutti i proprietari, mentre quelle ordinarie solo dall'utilizzatore.
E' corretto?

Grazie ancora...
 

Andrea Occhiodoro

Membro Attivo
Amm.re Condominio
Per quanto riguarda le spese, credo che solo quelle di manutenzione straordinaria spettino a tutti i proprietari, mentre quelle ordinarie solo dall'utilizzatore.
E' corretto?

Grazie ancora...
Al titolare del diritto di abitazione, essendo esso un diritto reale limitato su cosa altrui, spettano tutte le spese condominiali di natura ordinaria (in sostanza tutte quelle legate all'uso e godimento dell'immobile) mentre le spese straordinarie e le innovazioni (avendo natura di obbligazioni "propter rem") sono a carico del nudo proprietario. La stessa distinzione vale per i diritti di partecipazione in assemblea e per quelli di voto che sono appunto distinti in base alla natura delle delibere da votare.
 

eyesice

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Privato Cittadino
Al titolare del diritto di abitazione, essendo esso un diritto reale limitato su cosa altrui, spettano tutte le spese condominiali di natura ordinaria (in sostanza tutte quelle legate all'uso e godimento dell'immobile) mentre le spese straordinarie e le innovazioni (avendo natura di obbligazioni "propter rem") sono a carico del nudo proprietario. La stessa distinzione vale per i diritti di partecipazione in assemblea e per quelli di voto che sono appunto distinti in base alla natura delle delibere da votare.
Grazie Andrea per la precisazione.
Nel nostro caso noi siamo comunque proprietari di 1/3 del bene, però al coniuge spetta il diritto di occupazipne della casa coniugale.

Non ho aggiunto un dettaglio:
il coniuge è proprietario di altro immobile.
Questo aspetto cambia le carte in tavola o no?
 

Andrea Occhiodoro

Membro Attivo
Amm.re Condominio
Non ho aggiunto un dettaglio:
il coniuge è proprietario di altro immobile.
Questo aspetto cambia le carte in tavola o no?
Secondo me no perché la Suprema Corte nella sentenza 22456/2014 diche che: "il diritto di abitazione del coniuge superstite della casa familiare costituisce l’oggetto di un legato, a favore del coniuge superstite, disposto “ex lege” allo scopo di tutelare interessi non patrimoniali connessi alla sua qualità di erede. La ratio dell'art. 540 c.c. è da rinvenire non tanto nella tutela dell'interesse economico del coniuge superstite di disporre di un alloggio, quanto dell'interesse morale legato alla conservazione dei rapporti affettivi e consuetudinari con la casa familiare, quali la conservazione della memoria del coniuge scomparso, delle relazioni sociali e degli status simbols goduti durante il matrimonio" (Cass civile sez. II 22 ottobre 2014 n. 22456).
 

eyesice

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Privato Cittadino
Secondo me no perché la Suprema Corte nella sentenza 22456/2014 diche che: "il diritto di abitazione del coniuge superstite della casa familiare costituisce l’oggetto di un legato, a favore del coniuge superstite, disposto “ex lege” allo scopo di tutelare interessi non patrimoniali connessi alla sua qualità di erede. La ratio dell'art. 540 c.c. è da rinvenire non tanto nella tutela dell'interesse economico del coniuge superstite di disporre di un alloggio, quanto dell'interesse morale legato alla conservazione dei rapporti affettivi e consuetudinari con la casa familiare, quali la conservazione della memoria del coniuge scomparso, delle relazioni sociali e degli status simbols goduti durante il matrimonio" (Cass civile sez. II 22 ottobre 2014 n. 22456).

Grazie ancora per la precisazione!!!
 

eyesice

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
In teoria, sì, poi, a latere, ci si può accordare diversamente in privato.

Ho posto questa domanda perchè il notaio ha fatto presente proprio questa cosa...
La valutazione delle nostre quote in qualità di eredi (ascendenti e collaterali) sono state comunque ricalcolate a ns sfavore considerando l'età della coniuge (40 anni) e del suo diritto di abitazione (85%).

Pertanto, per analogia, si potrebbe estendere lo stesso discorso anche per le passività, e dunque, per il mutuo.

Che ne pensate?
 

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