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Utente Cancellato 52183

Ospite
Salve a tutti sono un nuovo iscritto.
Vado subito al dunque.
Nel 2009 ho comprato un appartamento,poi causa formazione di forte condensa ho deciso di iniziare una causa nei confronti della ditta costruttrice(che oggi e in liquidazione). Il mio avvocato mi ha consigliato di effettuare un accertamento tecnico preventivo,il tecnico del tribunale ha stilato la sua relazione e ha notato che la legge10(riguardante l'isolamento termico non era stata rispettata),ma la cosa più grave che e emersa e che durante le sue indagini il tecnico del tribunale ha scoperto che nel mio atto di compravendita risultano citate due D.I.A. di cui una e'stata respinta e una e' i attesa di documentazione. Approfondendo la situazione ho visto che a maggio c'e stato il rifiuto della d.i.a. ed ad agosto dello stesso anno costrutte le ha messe nel mio atto nonostante sapesse che non fossero valide. Mi sono recato in comune ed ho scoperto che la D.I.A. in questione riguarda la variante del proggetto che il costruttore doveva effettuare per ottenere poi l'agibilità dell'immobile. La società in questione e' un s.n.c. ed e' in liquidazione.
Volevo sapere il mio atto di compravendita puo essere annullato e se avete consigli da darmi. un saluto a tutto il forum

Ricorrono gli estremi della truffa contrattuale tutte le volte che uno dei contraenti ponga in essere artifizi o raggiri diretti a tacere o a dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l’altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto.
Gli artifizi o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa contrattuale possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, indipendentemente dal fatto che dette circostanze siano conoscibili dalla controparte con ordinaria diligenza. In particolare dunque il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere giuridico di farle conoscere integra l’elemento oggettivo ai fini della configurabilità del reato di truffa, trattandosi di un raggiro idoneo a determinare il soggetto passivo a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe dato. E in applicazione di questo principio è stato ritenuto correttamente configurato il reato di truffa, essendo il reato in esame configurabile, non soltanto nella fase di conclusione del contratto, ma anche in quella della esecuzione allorquando una delle parti, nel contesto di un rapporto lecito, induca in errore l’altra parte con artifizi e raggiri, conseguendo un ingiusto profitto con altrui danno.
Deve ritenersi integrato il reato di falso ideologico in atto pubblico e non quello di falso in atto pubblico per induzione, nell’ipotesi della condotta del venditore, parte di un contratto di compravendita immobiliare, che dichiari falsamente al notaio rogante la conformità urbanistica dell’immobile tacendo che lo stesso era stato oggetto di abusi edilizi. Il reato di falso ideologico commesso dal venditore in atto pubblico sussiste dunque in quanto a carico del medesimo vi è l’obbligo giuridico di dire la verità in ordine alla condizione giuridica dell’immobile oggetto d’alienazione e alla corrispondenza dello stesso agli estremi della concessione, trattandosi d’obbligo preordinato alla tutela d’interessi pubblici, connessi all’ordinata trasformazione del territorio, prevalenti rispetto agli interessi della proprietà; mentre nessun obbligo di verificare la corrispondenza di tali dichiarazioni al vero incombe sul notaio rogante, tenuto solo a recepire le dichiarazioni del venditore in ordine all’esistenza e agli estremi della concessione.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 19 marzo – 4 luglio 2013, n. 28703
 

d1ego

Membro Attivo
Privato Cittadino
:shock: @marco tartari, questa è la quinta pagina; leggi dalla prima, così si rischia solo un gran confusione !! Grazie, ciao :)
'mazza che acido... :confuso:
Io le ho lette tutte e cinque/sei (forse non con la necessaria perizia e attenzione) e mi è venuta in mente esattamente la stessa domanda.
Innanzi tutto non ho capito se si parla di nullità o di annullabilità. In entrambi i casi di chi sarebbe l'interesse ad annullare/far dichiarare nullo l'atto?
 

alessandro66

Membro Senior
Privato Cittadino
Ricorrono gli estremi della truffa contrattuale tutte le volte che uno dei contraenti ponga in essere artifizi o raggiri diretti a tacere o a dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l’altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto.
Gli artifizi o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa contrattuale possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, indipendentemente dal fatto che dette circostanze siano conoscibili dalla controparte con ordinaria diligenza. In particolare dunque il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere giuridico di farle conoscere integra l’elemento oggettivo ai fini della configurabilità del reato di truffa, trattandosi di un raggiro idoneo a determinare il soggetto passivo a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe dato. E in applicazione di questo principio è stato ritenuto correttamente configurato il reato di truffa, essendo il reato in esame configurabile, non soltanto nella fase di conclusione del contratto, ma anche in quella della esecuzione allorquando una delle parti, nel contesto di un rapporto lecito, induca in errore l’altra parte con artifizi e raggiri, conseguendo un ingiusto profitto con altrui danno.
Deve ritenersi integrato il reato di falso ideologico in atto pubblico e non quello di falso in atto pubblico per induzione, nell’ipotesi della condotta del venditore, parte di un contratto di compravendita immobiliare, che dichiari falsamente al notaio rogante la conformità urbanistica dell’immobile tacendo che lo stesso era stato oggetto di abusi edilizi. Il reato di falso ideologico commesso dal venditore in atto pubblico sussiste dunque in quanto a carico del medesimo vi è l’obbligo giuridico di dire la verità in ordine alla condizione giuridica dell’immobile oggetto d’alienazione e alla corrispondenza dello stesso agli estremi della concessione, trattandosi d’obbligo preordinato alla tutela d’interessi pubblici, connessi all’ordinata trasformazione del territorio, prevalenti rispetto agli interessi della proprietà; mentre nessun obbligo di verificare la corrispondenza di tali dichiarazioni al vero incombe sul notaio rogante, tenuto solo a recepire le dichiarazioni del venditore in ordine all’esistenza e agli estremi della concessione.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 19 marzo – 4 luglio 2013, n. 28703
Manlio, lo sai qual'è il vero problema? Le date dell'atto e dell'entrata in vigore della nullità in mancanza di conformità...2009 l'atto, primo luglio 2010 la nullità....il notaio non si è nemmeno posto il dilemma ma oggi lo fanno eccome, a prescindere dagli obblighi di legge.....scommettiamo che ha stipulato il notaio del costruttore?...Voglio vedere se fosse stato il notaio scelto dall'acquirente...come minimo l'avrebbe messo in guardia sul rischio di acquistare un immobile che si sarebbe potuto rivelare parzialmente difforme e suscettibile di successiva sanatoria a suo onere e carico...
 
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Utente Cancellato 52183

Ospite
Manlio, lo sai qual'è il vero problema? Le date dell'atto e dell'entrata in vigore della nullità in mancanza di conformità...2009 l'atto, primo luglio 2010 la nullità....il notaio non si è nemmeno posto il dilemma ma oggi lo fanno eccome, a prescindere dagli obblighi di legge.....scommettiamo che ha stipulato il notaio del costruttore?...Voglio vedere se fosse stato il notaio scelto dall'acquirente...come minimo l'avrebbe messo in guardia sul rischio di acquistare un immobile che si sarebbe potuto rivelare parzialmente difforme e suscettibile di successiva sanatoria a suo onere e carico...
Molto probabile :stretta_di_mano: :stretta_di_mano: :stretta_di_mano: Per il costruttore sono guai seri, molto seri !!!
 
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Utente Cancellato 52183

Ospite
@trico75 @alessandro66 quindi vi è chiaro che sussiste la nullità dell' atto, considerate le D.I.A. e la mancata coerenza dei dati catastali, prescritta dall’art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in legge n. 122 del 2010; conseguendone la responsabilità disciplinare del notaio rogante !
 
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Utente Cancellato 52183

Ospite
.........cosa vuole il nostro?
.......Io ancora non l'ho capito.
immobilio.JPG

@Ponz, fai una passeggiata, sono solo 250 Km, e lo chiedi personamente :^^::^^:......Ovviamente si scherza :maligno:...Ponz :p
 

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