vavy

Membro Attivo
,ma che cmq non è probatorio il catasto!

probatorio, non è probatorio... è vero anche che qui sembra essere l'unica documentazione che c'è...
Terreno intestato a tua madre ==> immobile allora esistente era di tua madre... e a questo (in senso assoluto direi giustamente) sicuramente si attaccheranno le tue sorelle.. Ma se come dici l'immobile attuale l'hai edificato tu, facendo tutto a tuo nome e possedendolo ininterrottamente dalla sua edificazione ad oggi, secondo me dovresti raggiungere velocemente la prova del possesso e dell'immobile e del terreno su cui insiste.. e quindi far dichiarare l'usucapione..
interroga la conservatoria sul mappale (partendo dai dati della visura) cosa risulta?
 

mariolina

Membro Junior
Privato Cittadino
ma che sia accatastato non vuol dire che sia intestato scusatemi? sarebbe stato intestato se fosse uscito alla conservatoria.

Aggiunto dopo 1...

tu allora come la vedi questa situazione? se il terreno al catosto risulta a mia madre ma alla conservatoria no, possono avanzare pretesa?mica prova la proprietà dello stesso?
 

vavy

Membro Attivo
mariolina non è interessata a sapere a chi apparteneva prima la particella, lei vuole essere solo sicura che con la sua ispezione in conservatoria, ispezione nominativa non risulti nulla, così da essere tranquilla che le sorelle non abbiano nessun titolo da impugnare.

proprio l'intestazione della particella potrebbe essere titolo da impugnare secondo me...
 

angelhouse

Membro Ordinario
Si intestazione catastale non corrisponde ad essere effettivamente proprietari, solo con la trascrizione in conservatoria si diviene proprietari.
 

mariolina

Membro Junior
Privato Cittadino
la particella però risulta al catasto e non alla conservatoria,ed è quello che fa fede...e cmq dall'80 la casa costruita sul terreno è accatastata a me,e invece di recente c'è l atto notarile con proprietà a mio figlio,regolarmente trascritta!

Aggiunto dopo 1...

quindi a parer tuo non possono rifarsi a quello che emerge dal catasto?
 

angelhouse

Membro Ordinario
Confermo quando detto predentente da vavy, potrebbero appigliarsi all'unica cosa che hanno trovato, quindi l'intestazione catastale, ma a questo punto, ti serve un pare legale sulla fattibilità di tale impugnazione.
 

vavy

Membro Attivo
Se la rogna fosse mia, agirei io per far accertare l'usucapione perchè in base a quanto dici il tuo possesso trentennale è strapacifico... quindi, indipententemente dalla intestazione precedente diventerà tuo.. tra l'altro un bell'allineamento di catasto e conservatoria mi sembra oltremodo utile... ;)
 

mariolina

Membro Junior
Privato Cittadino
io mi sono già consultata con un avvocato e un notaio...intentare la causa d'usucapione è molto costoso,quindi non posso farlo,allora abbiamo fatto la donazione,e l'avvocato mi ha detto che qualora dovessero crearmi problemi,sarò in quel momento che noi rivendicheremo l'avvenuta usucapione,nel processo intentato da loro.
per l'allineamento catastale sto giàprovvedento. cmq penso che un avvocato serio scoraggi le mie sorelle a farmi causa,dato che loro hanno solo il catasto a nome di mamma,io ho la demolizione e ricostruzione,condono,testimoni(gente illustre e rispettata),fotografie in quella casa,operai che hanno lavorato per conto mio.....
 

pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
Quando l'hai donata sarebbe stato meglio fare l'iter di accertamento. Comunque nei confronti dei proprietari non rischi molto, avresti rischiato se ci fossero stati atti di acquisto di terzi dai coeredi... probabilmente...

Il motivo dell’esclusione degli acquisti a titolo originario dalle regole sulla continuità delle trascrizioni va cercato nel fatto che la fattispecie dell’acquisto per usucapione “si fonda sempre su una particolare ed esclusiva relazione in cui il soggetto si trova con la res e si verifica a prescindere dai diritti che chiunque altro abbia su di essa” .
Quanto fin qui osservato intorno al carattere della sentenza di cui all’articolo 2651 del codice civile ne svela dunque un carattere particolare: in poche parole essa viene a svolgere un ruolo soltanto in caso di conflitti intorno alla titolarità del bene, mentre non influisce in alcun modo sulla pienezza e sul godimento esclusivo dell’usucapiente.
La pronuncia svolge una funzione processuale di fondamentale importanza ma è priva di qualunque collegamento con gli scopi della trascrizione; la titolarità del diritto, una volta maturati i requisiti previsti dall’articolo 1158 , non è mai messa in discussione da eventuali trascrizioni pregiudizievoli. L’unica possibile minaccia per l’usucapiente è infatti un nuovo acquisto a titolo originario da parte di un altro soggetto mentre in caso di contestazioni provenienti dal precedente proprietario, interverrà proprio la sentenza di accertamento di cui al 2651. La pronuncia del giudice potrà intervenire nei casi in cui l’usucapiente si determini ad alienare il bene, in quanto, sebbene il titolo d’acquisto sia l’usucapione stessa, la sentenza si pone come l’unico strumento idoneo a superare una situazione che, in punto di fatto, finirà spesso per limitare la libera commerciabilità del bene . Nel caso poi in cui il trasferimento sia realizzato con il mezzo dell’atto pubblico e la sentenza vi sia stata ma non sia stata trascritta dal cancelliere, sarà lo stesso notaio a curarne la trascrizione nel rispetto di quella scrupolosità che “è ragionevole attendersi da un professionista sufficientemente avveduto” .
L’assenza di una pronuncia di accertamento compromette dunque la libera disponibilità del bene, ed è fuori di dubbio che essa pregiudica solo uno dei poteri sul bene rientranti nel fascio delle prerogative proprietarie enunciate dall’articolo 832 del codice, o, quanto meno, lo rende di difficile realizzazione in quanto l’usucapiente dovrebbe riuscire a trovare un acquirente imprudente che confidi sull’avvenuto acquisto.

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j...qMTgBA&usg=AFQjCNFZ9HojrYFdTjxlI65ziItPOKeCZA
 

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