Pennylove

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La funzione specifica del deposito è quella di garantire preventivamente il locatore dagli inadempimenti del conduttore (canone compreso) sino alla risoluzione del rapporto. Fino a quando il conduttore non ha pagato i canoni rimanenti, il locatore può trattenere il deposito cauzionale. Se, però, vuole incamerarlo ha bisogno di un titolo esecutivo nei confronti del conduttore per appropriarsene (in tutto o in parte).

Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha confermato che il locatore, se intende incamerare la cauzione, deve proporre domanda giudiziale, provando di possedere specifici requisiti per trattenerla (obbligazioni inadempiute e/o danni), in quanto “ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell’immobile da parte del conduttore, senza domanda giudiziale, per l’attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione”.

La compensazione diretta tra il deposito cauzionale e i canoni rimasti impagati è sempre vietata (esiste un’unica sentenza di Cassazione, la n°2501/2002, che indica le condizioni necessarie per tale compensazione, per la quale il rapporto locativo deve essere cessato e il bene restituito e deve sussistere assenza totale di danni, e cioè l’assenza di una possibile domanda di risarcimento, in considerazione proprio della funzione di garanzia attribuita al deposito cui si accennava: tale pronuncia rimane, tuttavia, un caso isolato in giurisprudenza) - salvo la compensazione, in particolari condizioni, ai sensi dell’art. 56 della legge fallimento - in quanto il credito del locatore non è ancora esigibile, anche se nella pratica succede spesso che il locatore e il conduttore determinano la fine del loro rapporto locativo attraverso compensazioni di natura volontaria e stragiudiziale.

chiaramente niente interessi. non ho ancora approfondito, ma per l'avvocato un deposito è un deposito e non dovrebbe essere nella disponibilità del locatore se non alla fine della locazione e solo se necessario.

:shock: Il deposito cauzionale ha natura di pegno irregolare, il che comporta la perdita della proprietà da parte del conduttore: il possesso del pegno è del locatore che può utilizzare la somma costituita nel contratto di locazione come meglio crede (e goderne i frutti di esso), diversamente da quanto prevedeva la vecchia legge 841/1973, che all’art. 4 (ora abrogato) ne imponeva il deposito in un conto corrente vincolato. L’unico obbligo a carico del locatore - se ogni obbligazione viene soddisfatta - è di restituire una somma equivalente più gli interessi legali (se dovuti) maturati fino a tale momento, sempre che non siano già stati corrisposti.
 

Avv Luigi Polidoro

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Professionista
L'intervento di Pennylove (sempre encomiabile per la sua precisione ed accuratezza giuridica) dimostra che le perplessità manifestate da alcuni membri (come Damiameda) sono fondate.
La compensazione fra deposito cauzionale e ragione di credito del locatore è ammissibile, ma presuppone una decisione del Giudice (cioè deve essere oggetto di domanda giudiziale) che accerti l'esistenza dei presupposti.
La compensazione non può seguire ad una decisione unilaterale del locatore: il locatore non può decidere, sic et simpliciter, di trattenere il deposito perché non è stato pagato.
E' necessaria una pronuncia dell'autorità giudiziaria, A MENO CHE le parti non definiscano, con una scrittura transattiva, le condizioni (tra cui la compensazione di cui parlava brina82) ed i tempi per la anticipata cessazione del rapporto locatizio (Pennylove ha infatti richiamato la compensazione stragiudiziale e su base volontaria).
In quest'ultimo caso si redige la carta e, l'indomani dell'effettivo rilascio dell'immobile (cioè dopo che il conduttore ha rispettato l'impegno assunto), si va all'ADE e si compiono tutti gli incombenti conseguenziali all'intervenuta estinzione del rapporto contrattuale.
In questi termini la compensazione è naturalmente ammessa.
Credo che PROGETTO_CASA, affermando che
Non capisco di cosa ti preoccupi: tuo padre deve pagare le tasse sulla locazione comunque fino alla data fine locazione quindi il deposito cauzionale va in conto canoni locazioni non pagati.
Se poi l'inquilino resta nell'immobile le tasse sulla locazione sono dovute fino alla data accettazione istanza sfratto da parte del giudice.
abbia creato un pò di confusione e fatto sorgere un dibattito che si è svolto in termini poco appropriati (sino all'intervento di Pennylove).
Le tasse si pagano sino al termine della locazione, sino alla emissione del provvedimento di sfratto e...... sino alla dichiarazione di risoluzione anticipata.... che presuppone una transazione i cui termini potranno essere proprio quelli indicati da brina82 nell'intervento iniziale.
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Fino a quando il conduttore non ha pagato i canoni rimanenti, il locatore può trattenere il deposito cauzionale. Se, però, vuole incamerarlo ha bisogno di un titolo esecutivo nei confronti del conduttore per appropriarsene (in tutto o in parte).

sottile differenza...
In fondo al post scrivi che il locatore puo disporre della somma come crede, ma di fatto non ha gia incamerato la somma? O per incamerare intendi legalmente ossia senza possibilità di rivalsa del conduttore?
 
D

Damiameda

Ospite
La compensazione fra deposito cauzionale e ragione di credito del locatore è ammissibile, ma presuppone una decisione del Giudice (cioè deve essere oggetto di domanda giudiziale) che accerti l'esistenza dei presupposti.
La compensazione non può seguire ad una decisione unilaterale del locatore: il locatore non può decidere, sic et simpliciter, di trattenere il deposito perché non è stato pagato.
E' necessaria una pronuncia dell'autorità giudiziaria, A MENO CHE le parti non definiscano, con una scrittura transattiva, le condizioni (tra cui la compensazione di cui parlava brina82) ed i tempi per la anticipata cessazione del rapporto locatizio (Pennylove ha infatti richiamato la compensazione stragiudiziale e su base volontaria).

:cauto:
 

enrikon

Membro Senior
La compensazione fra deposito cauzionale e ragione di credito del locatore è ammissibile, ma presuppone una decisione del Giudice (cioè deve essere oggetto di domanda giudiziale) che accerti l'esistenza dei presupposti.
D'accordo.
Non lo sapevo, ma potevo immaginarlmelo. Però questo vale anche per i danni causati all'immobile o agli arredi. Quindi....che differenza c'è?
Voglio dire che alla fine non sembra ci sai alcuna differenza fra l'utilizzare il deposito cauzionale per recuperare un credito da canoni non pagati o come risarcimento danni all'immobile.

Questo è quello che intendevo io.
 
P

PROGETTO_CASA

Ospite
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La compensazione fra deposito cauzionale e ragione di credito del locatore è ammissibile, ma presuppone una decisione del Giudice (cioè deve essere oggetto di domanda giudiziale) che accerti l'esistenza dei presupposti.
La compensazione non può seguire ad una decisione unilaterale del locatore: il locatore non può decidere, sic et simpliciter, di trattenere il deposito perché non è stato pagato.
E' necessaria una pronuncia dell'autorità giudiziaria, A MENO CHE le parti non definiscano, con una scrittura transattiva, le condizioni (tra cui la compensazione di cui parlava brina82) ed i tempi per la anticipata cessazione del rapporto locatizio (Pennylove ha infatti richiamato la compensazione stragiudiziale e su base volontaria).

:cauto:

Quali ovvie banalità, pensavo fossimo un tantino avanti.E' ovvio che se il conduttore non ti paga vai dal giudice per incassare il residuo indicando la presenza di un deposito cauzionale.
Se invece il deposito cauzionale e di valore analogo al residuo canoni le parti hanno interesse a fare una scrittura di accordo.
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Ultima modifica di un moderatore:
D

Damiameda

Ospite
Quali ovvie banalità, pensavo fossimo un tantino avanti.E' ovvio che se il conduttore non ti paga vai dal giudice per incassare il residuo indicando la presenza di un deposito cauzionale.
Se invece il deposito cauzionale e di valore analogo al residuo canoni le parti hanno interesse a fare una scrittura di accordo.
Doppio gulp con superca..ola con scapp....... a destra.
 

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