Il Decreto Legislativo 15 Gennaio 2016 n. 8 (Decreto Depenalizzazione) ha, di fatto, modificato l’art. 55 del D.lgs. 231/07 convertendo le sanzioni antiriciclaggio penali, relative alle violazioni in materia di adeguata verifica della clientela e di registrazione, in semplici sanzioni antiriciclaggio amministrative.
A partire dal 06 Febbraio 2016, pertanto, le violazioni concernenti l'obbligo di identificazione e di registrazione antiriciclaggio non costituiranno più reato e saranno soggette al solo pagamento di una sanzione antiriciclaggio amministrativa da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 60.000.
A seguito della depenalizzazione sarà, inoltre, consentito, ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/81, anche il pagamento in forma ridotta della sanzione antiriciclaggio versando un importo pari € 10.000 (oltre alle spese del procedimento) entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.
Con l’entrata in vigore del Decreto Depenalizzazione la nuova formulazione dell’art. 55 del D.lgs. 231/2007 sarà la seguente:
Ai sensi dell’art. 7 comma 1) e dell’art. 5 comma 6) del D.lgs. 231/07 sarà competente a ricevere il rapporto e ad applicare le nuove sanzioni antiriciclaggio amministrative il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).
Il MEF nel determinare l’importo della sanzione antiriciclaggio amministrativa, dovrà tener conto della gravità della violazione, delle attività svolte per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonché della personalità e delle condizioni economiche del trasgressore.
Comparando la nuova formulazione dell’art. 55 del D.lgs. 231/2007 con la precedente versione, si evidenziano le seguenti interessanti novità:
Fonte EUCS.it
A partire dal 06 Febbraio 2016, pertanto, le violazioni concernenti l'obbligo di identificazione e di registrazione antiriciclaggio non costituiranno più reato e saranno soggette al solo pagamento di una sanzione antiriciclaggio amministrativa da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 60.000.
A seguito della depenalizzazione sarà, inoltre, consentito, ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/81, anche il pagamento in forma ridotta della sanzione antiriciclaggio versando un importo pari € 10.000 (oltre alle spese del procedimento) entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.
Con l’entrata in vigore del Decreto Depenalizzazione la nuova formulazione dell’art. 55 del D.lgs. 231/2007 sarà la seguente:
- “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti l'obbligo di identificazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.” (Art. 55.1 del D.lgs. 231/07)
- “Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione di cui all'articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.” (Art. 55.4 del D.lgs. 231/07)
Ai sensi dell’art. 7 comma 1) e dell’art. 5 comma 6) del D.lgs. 231/07 sarà competente a ricevere il rapporto e ad applicare le nuove sanzioni antiriciclaggio amministrative il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).
Il MEF nel determinare l’importo della sanzione antiriciclaggio amministrativa, dovrà tener conto della gravità della violazione, delle attività svolte per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonché della personalità e delle condizioni economiche del trasgressore.
Comparando la nuova formulazione dell’art. 55 del D.lgs. 231/2007 con la precedente versione, si evidenziano le seguenti interessanti novità:
- La sanzione antiriciclaggio minima è aumentata del 92,30%
- La sanzione antiriciclaggio massima è aumentata del 130,70%
- Il termine di prescrizione si è abbassato da 6 anni a 5 anni
- E’ stato introdotto il pagamento in forma ridotta
- La sanzione antiriciclaggio amministrativa non comporta più l’immediata comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente per l’applicazione delle sanzioni disciplinari
Fonte EUCS.it