gennaro63

Membro Attivo
Mediatore Creditizio
Ti chiedo scusa ho interpretato male la tua risposta...i broker della banca non devono chiedere soldi....lavorano per la banca....mentre quelli della kiron hanno chiesto i soldi....ma il servizio reso e' stato sconcertante......perché' professionalmente avrebbero dovuto fare le giuste considerazioni prima di dare per certo........che gli avrebbero erogato un mutuo...
 

andrea boschini

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
stai parlando della tua categoria...............
questi agenti hanno avuto la meglio su gente inesperta ed fiduciosa...............
se provavano con me gli staccavo il naso a morsi.............:shock::D .
hannibal lecter...

il Fatto è che il mutuo nn è passato anche perchè mio padre ha un debito con equitalia. Ci siamo più volte rivolti all'agenzia sia ai proprietari. l'agente aveva detto a mio padre che nel caso in cui la casa sarebbe stata rivenduta gli avrebbe ridato i suoi soldi. il fatto sta che la casa è stata venduta ma non abbiamo avuto un euro. e purtroppo nel contratto non c'è nessuna clausola che garantisca mio padre in caso di mancato concessione del mutuo. Ma non era loro compito controllare i problemi di mio padre prima di dire che sicuramente avrebbe avuto il mutuo.??
il problema con equitalia era stato sollevato e segnalato?
 

TATY90

Nuovo Iscritto
No... Mio padre non era a conoscenza dell'Equitalia.. Credeva che si vedessero tutto loro. Cioè fosse loro compito (quantomeno del consulente) controllare la possibilità di eventuali problemi....
 
S

SGTorino

Ospite
Come promesso....
sentenza che non darebbe scampo a taty90...
Non costituisce presupposto per l'azione di risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto preliminare di compravendita il fatto che al promissario acquirente non sia stato erogato il mutuo che aveva richiesto. Al contrario, la mancata stipula, nei termini previsti, dell'atto notarile di trasferimento della proprietà da parte del promissario acquirente costituisce inadempimento di quest'ultimo e legittima la ritenzione, da parte del promittente venditore, della somma versata a titolo di caparra confirmatoria.
Trib. Milano, 04/10/2005
 
S

SGTorino

Ospite
sulla responsabilità del mediatore....
La giurisprudenza ormai prevalente, in considerazione dell'entrata in vigore della legge n. 39/1989 che ha creato la figura del mediatore professionale, ha esteso la portata della responsabilità del mediatore, disciplinata dall'art. 1759 c.c., fino a salvaguardare l'interesse delle parti contraenti che potrebbe risultare compromesso da una falsa rappresentazione della realtà dovuta all'affidamento suscitato dall'opera dell'agente immobiliare.....
Trib. Ariano Irpino, 16/09/2010
L’obbligo del mediatore di comunicare alle parti ex art. 1759 c.c., le circostanze a lui note o conoscibili che possono influire sulla conclusione del contratto non è limitato solo a quelle che influiscono sul consenso ma si estende anche ad altre circostanze che avrebbero indotto le parti a concludere quel contratto secondo condizioni diverse.
Trib. Genova, Sez. III, 15/02/2010
In tema di mediazione, il mediatore deve comportarsi in modo da non ingenerare equivoci sulla veridicità delle notizie rilevanti per la conclusione dell'affare, non potendo limitarsi a riferirle senza averne controllato la rispondenza a realtà, dal momento che, anche per effetto della legge 3 febbraio 1989, n. 39, chi si rivolge al mediatore per concludere un affare fa legittimo affidamento sul suo dovere di imparzialità, ogniqualvolta egli non sia agente di una sola parte, essendo tenuto a riequilibrare l'asimmetria informativa dell'una parte rispetto all'altra sulla sicurezza e convenienza dell'affare. ...
Cass. civ., Sez. III, 07/04/2009, n. 8374
L'art. 1759, comma 1, c.c., - che impone al mediatore l'obbligo di comunicare alle parti le circostanze a lui note circa la valutazione e sicurezza dell'affare che, possano influire sulla sua conclusione - deve essere letto in coordinazione con gli artt. 1175 e 1176 c.c., nonché con la disciplina dettata dalla L. n. 39 del 1989 - che ha posto in risalto la natura professionale dell'attività del mediatore, subordinandone l'esercizio all'iscrizione in un apposito ruolo, che richiede determinati requisiti di cultura e competenza (art. 2), condizionando all'iscrizione stessa la spettanza del compenso (art. 6). Poiché nella mediazione, che consiste nel mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, i soggetti del contratto sono tenuti all'obbligo generale e reciproco della buona fede, il quale si concreta a norma dell'art. 1759 c.c. nel dovere del mediatore di fornire tutte le informazioni di cui egli sia a conoscenza. In questo senso, si può ritenere che sul mediatore gravi un obbligo di imparzialità, intesa non in relazione a poteri decisori che il mediatore naturalmente non ha, ma con riferimento al dovere del mediatore di comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso, art. 1759, primo comma, c.c. Oggetto del dovere di comunicazione e di formazione sono, cioè, tutti gli elementi noti al mediatore, la cui conoscenza può influenzare l'affare, favorendolo o pregiudicandolo e tra questi si possono annoverare le condizioni economiche di uno degli stipulanti, il suo stato di insolvenza e simili altre circostanze. Dall'inquadramento dell'obbligo di informazione di cui all'art. 1759 c.c., in un rapporto di specie rispetto al genere dell'obbligo generale di informazione che presiede alla conclusione di tutti i contratti, discende che l'inosservanza dell'obbligo si risolve in un limite all'esercizio dei poteri che alle parti derivano dal contratto, ivi compreso quello del mediatore di pretendere il pagamento della provvigione, quando uno degli stipulanti il contratto finale possa dimostrare che avrebbe concluso questo contratto a condizioni diverse o non lo avrebbe concluso affatto. E questo perché il mediatore, se è in condizioni di farlo, deve informare le parti dei vizi del bene, della qualità della merce o dei servizi offerti, dell'esistenza di procedure coattive o concorsuali o di precedenti penali a carico di una delle parti, della situazione del mercato ecc., in quanto ciascuna di queste circostanze rappresenta elemento di valutazione dell'affare, come richiesto dall'art. 1759 già richiamato.....
Trib. Monza, Sez. IV, 09/05/2007
 

studiopci

Membro Storico
Un minimo di esperienza, capacità e buon senso ( non negli affari ) avrebbe dovuto far consigliare al collega l'inserimento di una clausola sospensiva finalizzata all'ottenimento del mutuo, che avrebbe tutelato l'acquirente da sorprese che comunque posso venir fuori... purtroppo non essendoci questa, la situazione legalmente è formalmente giusta. Fabrizio
 

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