sidalpo

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E' vigente dal 21/08/15 la Legge 6 agosto 2015, n.132 che apporta modifiche al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria,
dove nell’allegato si legge: a-ter art 14 titolo II capo II D.L. 83/2015, all'articolo 161 (della Legge 267/1942) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima"».
Pongo dunque ai professionisti geometri, ingegneri e architetti, che abbiano svolto o svolgono funzioni di CTU o estimatore immobiliare nei processi civili, come si comportano i giudici, di cui sono ausiliari, nel redigere l'istanza di liquidazione dei loro compensi. Se questa viene messa a carico solidale delle parti e le parti non pagano, le parti stesse, prima che l'immobile sia venduto, possono fare istanza di opposizione al decreto ingiuntivo in base alla suddetta legge? Grazie a quanti daranno chiarimento perché sulla questione la confusione è grande.
 

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