francesco palumbo

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
do' ultima risposta su questo tema:se come ai detto:"il locatore non è tenuto ad assicurare l'adeguatezza dei locali rispetto alla attività svolta dal conduttore",pero' il locatore puo' locare un'immoblie,anche se questo non e' adibito a tale?!.e' lo stesso da il consenso a parole,ma non scrittura di poter montare i motori(non adeguati perche' come iscritto in sentenza Civile "absoleti,vecchi, non a norma di legge,tali da procurare danni all'intero condominio e soprattutto al sottoscritto denuciatario per disturbo alla quiete pubblica per anni 3"). Allora mi chiedo che e' servita questa Sentenza della orte di cassazione Civile,che ha condannato il locatore per i danni cagionati a terzi?
CortediCassazione-sezioneIIIcivile-sentenzan.21684del9novembre2005

Grazie.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Vvedo s olo a desso la tua risposta. Credo mi citi una sentenza diversa da quella da me indicata.Le sentenze vanno lette per intero e risulterà verosimilmente che non sono in contrasto. Quella che ti ho citato solleva il locatore dall'esito della domanda per esercitare. Sta al conduttore cercare un C1 o provvedere a far le spese per il cambio di destinazione d'uso.

Avevo appunto ricordato che il caso era in parte diverso.

Non ti so dire che responsabilità posssa avere il conduttore se l'inquilino installa condizionatori inadeguati o senza permesso. Ma solitamente le responsabilità sono personali
 

francesco palumbo

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Ti ringrazio per la tua risposta,evidentemente ho errato nella ricerca ,solo ora ho approfondita la ricerca e' in effetti ai ragione su questo tema,la riporto come in sentenza(copia Incolla)
Corte di Cassazione sentenza 29 maggio 2012 n. 8561: è a carico del conduttore la verifica dell'idoneità o meno, del locale, allo svolgimento dell'attività commerciale che all'interno si vuole esercitare


La Corte di Cassazione con la sentenza 29 maggio 2012 n. 8561 ha stabilito che, nei casi di contratti di locazione non ad uso abitativo, spetta a colui che prende in locazione l’immobile, verificare l'idoneità o meno, dello stesso, allo svolgimento dell’attività che all'interno si vuole esercitare.

Gli Corte ha precisato in motivazione che “nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, grava sul conduttore l’onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell’attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative”; e, pertanto che, "ove il conduttore non riesca ad ottenere tali autorizzazione, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore, e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato”.
Ma questa Sent.per motivazioni non rappresenta in nessun punto il caso descritto da me'.
Si deve dire altresi,facendo ricerche approfondite su internet nelle materie specifiche(contratti di locazioni a d'uso non abitativo)che gia' alla firma del contratto il proprietario deve allegare la documentazione necessaria dovuta esempio" destinazione d'uso con estratto catastale,e agibilita' rilasciata dal genio civile di zona.
Tutto questo solo per dire dopo approfondite ricerche in merito al danno da cosa locata posso andare in giudizio per il risarcimento dei danni contro il locatore(proprietario)citando art.c.c.2043 Cass. n. 999/2014; Cass. n. 2562/2012

Dispositivo dell'art. 2043 Codice Civile
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno [2058] (7).(3) Fatto è qualsiasi azione umana, commissiva ovvero anche omissiva se viola un'obbligo di attivarsi imposto dall'ordinamento. Può trattarsi anche di un fatto materiale, cioè indipendente dalla condotta dell'uomo (ad esempio, il cornicione di un palazzo che si stacca e cade al suolo) se l'ordinamento, per una precisa ragione, lo ascrive all'uomo (ad esempio perchè proprietario del palazzo, 2053 c.c.).
(In ogni caso il proprietario, il titolare del diritto reale, il titolare della concessione, ed anche il possessore ed in ogni caso colui che ha un effettivo potere di controllo sul bene interessato, qualora vi siano dei danni derivanti dalla rovina del suo edificio,è dalla legge presunto responsabile e pertanto deve conferire la prova in base alla quale è esente da responsabilità civile purché il danno non sia derivato dal difetto o dal vizio della costruzione.
Si è discusso nella materia in questione sul fatto se si debba prendere in considerazioneanche il danno mediato ed indiretto derivante dalla rovina della costruzione. Si concorda sul punto con la migliore dottrina secondo la quale il rapporto dovuto al nesso di causalità sussiste fino al momento in cui il terzo non è in grado di cautelarsi dall’insidia derivante dalla rovina predetta, apponendo le necessarie precauzioni del caso concreto; ed inoltre fino a quando il proprietario non è in grado di adottare le necessarie misure del caso per la salvaguardia dell’incolumità pubblica.")
Dopo tutto questo,mi duole solo ammettere la mia inesperienza al momento dei fatti accaduti,il mio rimpianto e' solo che avrei potuto contro i proprietari adire alle vie legali C.P.P. per l'art.449 e 434,aime gia' prescritti .ringrazio tutti coloro che hanno espresso i loro interventi .Grazie
 
Ultima modifica di un moderatore:

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto