Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
I motivi esatti stabiliti dalla legge sono questi:

Art. 3.
(Disdetta del contratto da parte del locatore).
1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
 

piripipi80

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
ok, prima della prima scadenza il locatore non può disdire neanche per uso proprio il contratto.
Quello che mi domando è: trascorsi i primi quattro anni.. quindi per esempio, al 5° anno, per motivi propri dandone ovviamente dimostrazione e con invio della raccomandata almeno 6 mesi prima, può avvalersi della facoltà di recedere?
 

Luca1978

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Ho proposto al proprietario di un appartamento in vendita da almeno 2 anni di locare l'appartamento.

Le sue premure sono 2:
1) sapere che si può vendere l'appartamento cedendo il contratto di locazione in essere;
2) sapere che l'eventuale acquirente, se l'appartamento dovesse servire per uso proprio, può con preavviso recedere in anticipo rispetto alla naturale scadenza dei 4 anni previsti dal contratto.

Sappiamo tutti che si possono fare entrambe le cose, ma qualcuno può gentilmente scrivermi i riferimenti normativi e le relative leggi?

Grazie!

La prima no problem, sulla seconda direi di no almeno fino al primo rinnovo, ma io la risolveri facile, al massimo gli proporrei un contratto transitorio per trasfertisti o studenti, sempre se c'è mercato dove è presente l'immobile, contratto da 6 a 18 mesi, lo affitta giusto per 6/12 mesi, considerando i tempi di vendita e il periodo che intercorre tra compromesso e atto +o- ci siamo, se proprio deve e vuole?!
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
riferimento normativo?
I libri dell'asilo della "locazione". Come volte fare tu ed il proprietrio a gestire una cosa seria senza l'Abbecedario. Mi sembrano che non ti servono neanche i riferimenti normativi. Semmai pensa ad un altro tipo di contratto di locazione se "costruibile". A brevissima scadenza, con rinnovi. Mi chiedo che convenienza abbia il prprietario a farsi distruggere l'appartamento da te per qualche migliaio di euro che netto diventa diventa qualche centinaio e la rottura di buttarti fuori, se pianti grane.
 

piripipi80

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
I libri dell'asilo della "locazione". Come volte fare tu ed il proprietrio a gestire una cosa seria senza l'Abbecedario. Mi sembrano che non ti servono neanche i riferimenti normativi. Semmai pensa ad un altro tipo di contratto di locazione se "costruibile". A brevissima scadenza, con rinnovi. Mi chiedo che convenienza abbia il prprietario a farsi distruggere l'appartamento da te per qualche migliaio di euro che netto diventa diventa qualche centinaio e la rottura di buttarti fuori, se pianti grane.

L'immobile è fuori prezzo di quasi 100mila euro ed è vuoto da 5 anni, dato che non è disposto a scendere il prezzo, gli conviene affittarlo a 6-7 mila euro l'anno, che non sono proprio spiccioli..soprattutto perchè l'appartamento è si in ottimo stato ma è praticamente da ristrutturare completamente.

Un altro tipo di contratto di locazione non è possibile (al massimo il 4+4 è sostituibile dal 3+2, non certo dal contratto transitorio che dura massimo 18 mesi e non è rinnovabile alla stessa persona, da queste parti nessuno locherebbe a questa condizione).
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
L'immobile è fuori prezzo di quasi 100mila euro ed è vuoto da 5 anni, dato che non è disposto a scendere il prezzo, gli conviene affittarlo a 6-7 mila euro l'anno, che non sono proprio spiccioli..soprattutto perchè l'appartamento è si in ottimo stato ma è praticamente da ristrutturare completamente.

Un altro tipo di contratto di locazione non è possibile (al massimo il 4+4 è sostituibile dal 3+2, non certo dal contratto transitorio che dura massimo 18 mesi e non è rinnovabile alla stessa persona, da queste parti nessuno locherebbe a questa condizione).
E perchè il propretario dovrebbe bloccare il suo dico suo immobile per 4+4 anni ad un inquilino MR X che magari poi diventa moroso o pianta grane. Tutti carini prima di entrare, poi entrati......
 

piripipi80

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
E perchè il propretario dovrebbe bloccare il suo dico suo immobile per 4+4 anni ad un inquilino MR X che magari poi diventa moroso o pianta grane. Tutti carini prima di entrare, poi entrati......

Al di là del fatto che è un avvocato, con questo ragionamento non ci sarebbe più senso ad affittare nessun appartamento.
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
Al di là del fatto che è un avvocato, con questo ragionamento non ci sarebbe più senso ad affittare nessun appartamento.
Se l'obiettivo è la vendita, l'affitto non interessa.
5-10-15 anni chiuso è una scelta del proprietario.
La scelta resta dl proprietario. Saprà fare i suoi affari ?
 

piripipi80

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
hai mai sentito parlare di vendite uso investimento?
sono quelle nelle quali si vendono appartamenti già locati, con subentro nel contratto di locazione del compratore al locatore.

Non sto chiedendo come fare (dato che il proprietario ha accettato), non aspettavo te che ti sostituissi al proprietario dell'appartamento per convincerti.

Mi stavo solo accertando di un dettaglio normativo.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto