Montecristo

Membro Junior
Agente Immobiliare
Un'impresa costruttrice vuole dare in locazione un ultimo appartamento rimasto. Come funziona per la questione dell'IVA? La deve pagare sull'ammontare del canone annuo? Da ciò che ho capito leggendo il DL 83/2012 l'impresa può scegliere di non essere soggetta a IVA e quindi non pagarla?
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Se stiamo parlando di locazione di un immobile di tipo abitativo (il Fisco non rileva l’utilizzo effettivo, ma la classificazione catastale, ossia il Gruppo A e relative pertinenze, con esclusione A/10: vedi, in tal senso, la premessa alla circolare 4 agosto 2006, n°27, pag. 2, dell’Agenzia delle Entrate), il DL n°83/2012, pur riconfermando il regime ordinario di esenzione IVA, introduce la possibilità di optare, nel relativo singolo contratto, per l’imposizione IVA alle imprese di costruzione degli immobili o che hanno eseguito sugli stessi, anche tramite appalto, interventi di recupero diversi dalle manutenzioni ordinarie o straordinarie (è stato rivisto il n°127-duodevicies della Tabella A, parte III, allegata al DPR n°633/1972), inserendo a contratto una clausola di questo tipo (o simili): “La parte locatrice intende optare per l’assoggettamento ad IVA del canone di locazione pattuito, come previsto dall’art. 10, n°8, DPR n°633/1972, così come modificato da ultimo dal DL n°83/2012.”.

In sostanza: per l’impresa costruttrice o di ristrutturazione, il regime IVA è esente ovvero imponibile in via opzionale: la previsione della possibilità di opzione per l’imponibilità IVA in relazione alle locazioni di immobili abitativi consente di evitare la “perdita” dell’IVA a credito. All’impresa può risultare vantaggiosa l’opzione, ma ciò può tradursi (salvo riduzione dell’affitto) in un costo aggiuntivo per l’inquilino (il 10% sul canone non è poca cosa). Nel caso, invece, in cui l’IVA a credito detraibile risulti di basso importo, l’impresa di costruzioni potrebbe scegliere di applicare il regime naturale di esenzione, effettuando solo operazioni esenti.

Nel caso in cui la locazione sia imponibile IVA (per effetto dell’opzione), il contratto dovrà essere registrato con l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (67 euro). Diversamente, nel caso in cui la locazione sia esente IVA, la norma prevede l’applicazione dell’imposta proporzionale con aliquota al 2% sul canone pattuito (con minimo di 67 euro, se pagata annualmente).
 

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