Edoardoinfusi

Nuovo Iscritto
Professionista
Buonasera,

In caso di mancato rinnovo o disdetta in merito ad un contratto transitorio, qualora il conduttore rimanga in casa e continui a pagare il canone, questo si trasforma in un contratto 4+4?
Se si, il contratto 4+4( o il tipo di contratto in cui il transitorio si trasforma quando non viene rinnovato o disdetto) ha inizio al termine del contratto transitorio stabilito in origine fra le parti o include le mensilità del transitorio ?
 

Zagonara Emanuele

Membro Senior
Agente Immobiliare
Se il contratto transitorio è stato stipulato con tutti i crismi del caso (ovvero se almeno una delle due parti contraenti aveva i requisiti per accedere a questo tipo di contratto) il contratto è scaduto al termine del periodo previsto dal medesimo (periodo che deve essre al massimo di 18 mesi).

Qualora l'inquilino rimanga in casa e continui a pagare e il proprietario abbia necessità di liberare l'immobile, bisognerà avviare la procedura di rilascio dell'immobile se necessario rivolgendosi ad un avvocato affinchè proceda in tal senso per vie legali (ovvero sfrattando l'inquilino per finita locazione).

Il contratto si trasforma in un 4 + 4 solo nel caso in cui sia stato stipulato questo tipo di contratto senza che ci fossero i requisiti di cui sopra e su richiesta di almeno una delle parti (solitamente è il conduttore ad avere interesse a farlo).
In tal caso, il periodo (4 + 4 appunto) parte dall'inizio della locazione, ovvero dal 1° giorno del 1° mese del 1° anno di locazione.
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Se il contratto transitorio è stato stipulato con tutti i crismi del caso (ovvero se almeno una delle due parti contraenti aveva i requisiti per accedere a questo tipo di contratto) il contratto è scaduto al termine del periodo previsto dal medesimo (periodo che deve essre al massimo di 18 mesi).

Qualora l'inquilino rimanga in casa e continui a pagare e il proprietario abbia necessità di liberare l'immobile, bisognerà avviare la procedura di rilascio dell'immobile se necessario rivolgendosi ad un avvocato affinchè proceda in tal senso per vie legali (ovvero sfrattando l'inquilino per finita locazione).

Il contratto si trasforma in un 4 + 4 solo nel caso in cui sia stato stipulato questo tipo di contratto senza che ci fossero i requisiti di cui sopra e su richiesta di almeno una delle parti (solitamente è il conduttore ad avere interesse a farlo).
In tal caso, il periodo (4 + 4 appunto) parte dall'inizio della locazione, ovvero dal 1° giorno del 1° mese del 1° anno di locazione.

Ma non e' vero Zagor.

La natura transitoria del contratto non viene determinata dalle parti.
Bensi' dal decreto ministeriale che lo norma.

Che fissa i criteri e le condizioni, per cui due contraenti possono avvalersi di un contratto di durata piu breve, rispetto alla disciplina ordinaria.

La "prova", dell'esistenza di una circostanza transitoria, spetta SOLO al conduttore.

La mancanza di tale riscontro, come giustamente hai esposto, determina che non sussistono i requisiti per la transitorieta'.

Quindi il contratto non potra' che essere rimandato alla disciplina 431/98

Con durata 4 + 4 senza che l'importo del canone stablito possa variare.
 
Ultima modifica:

Edoardoinfusi

Nuovo Iscritto
Professionista
Vi ringrazio sinceramente per le risposte.

Quindi il locatore avendo dei requisiti particolari può richiedere un contratto transitorio o può richiederla solo il conduttore ?

Noi in qualità di locatori pensavamo di stipulare un contratto transitorio perchè avevamo intenzione di vendere la casa, sebbene non ci sono prove che dimostrino che la casa fosse messa in vendita;
poichè la casa è stata messa in vendita successivamente.

Vi ringrazio ancora per le vostre cortesi risposte.
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Vi ringrazio sinceramente per le risposte.

Quindi il locatore avendo dei requisiti particolari può richiedere un contratto transitorio o può richiederla solo il conduttore ?

Noi in qualità di locatori pensavamo di stipulare un contratto transitorio perchè avevamo intenzione di vendere la casa, sebbene non ci sono prove che dimostrino che la casa fosse messa in vendita;
poichè la casa è stata messa in vendita successivamente.

Vi ringrazio ancora per le vostre cortesi risposte.

Possono richiederlo entrambi.

Tuttavia la prova della sussistenza della clausola spetta solo al conduttore.

Entrambi possono confermare la transitorieta'.

Evidentemente il conduttore non l'ha confermata.

Atteso che nemmeno ha inviato disdetta.

Nel tuo caso, se vuoi vendere, puoi metterti d'accordo col conduttore come da termini di legge, per effettuare le visite.
 

elisabettam

Membro Senior
Agente Immobiliare
Decreto Ministeriale del 30/12/2002
Pubblicazione della norma sulla G.U. n. 85, SO59 del 11/04/2003
Titolo/Oggetto
Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione agevolati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della stessa legge. pubblicato sul supplemento ordinario n. 59 della G.U. n. 85 dell'11 aprile 2003
articolo 2: Criteri per definire i canoni dei contratti di locazione di natura transitoria e durata degli stessi

1. I contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, hanno durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi. Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e/o dei conduttori per fattispecie - con particolare riferimento a quelle derivanti da mobilità lavorativa - da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative.

2. I canoni di locazione dei contratti di natura transitoria relativi ad immobili ricadenti nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, nei comuni con esse confinanti e negli altri comuni capoluogo di provincia, sono definiti dalle parti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le aree omogenee, come individuate dall'articolo 1. Gli Accordi territoriali relativi a questo tipo di contratti possono prevedere variazioni, fino ad un massimo del 20 per cento, dei valori minimi e massimi anzidetti per tenere conto, anche per specifiche zone, di particolari esigenze locali. In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizioni previste dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431.

3. Per le proprietà di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, si procede - per i comuni di cui al comma 2 del presente articolo - mediante Accordi integrativi, stipulati fra i soggetti e con le modalità indicate nell'articolo 1 medesimo.

4. I contratti di cui al presente articolo devono prevedere una specifica clausola che individui l'esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore - da provare quest'ultima con apposita documentazione da allegare al contratto - i quali dovranno confermare il permanere della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto.

5. I contratti di cui al presente articolo sono ricondotti alla durata prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di conferma delle esigenze transitorie stabilite nei tipi di contratto di cui al comma 6, ovvero nel caso le esigenze di transitorietà vengano meno.

6. Sono approvati i tipi di contratto, rispettivamente per le proprietà individuali (allegato C) e per le proprietà di cui all'articolo 1, commi 5 e 6 (allegato D).

7. I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati utilizzando esclusivamente i tipi di contratto di cui al precedente comma.

8. Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni sindacali.
 

Edoardoinfusi

Nuovo Iscritto
Professionista
Quindi il criterio da noi adottato (cioè l'intenzione di vendere casa nonostante non fosse stata messa in vendita) per affittare con un contratto transitorio si può definire valido?

E qualora il conduttore non abbia accertato la veridicità di tale criterio il contratto quindi può considerarsi valido ?

Infine se ho ben capito se noi avessimo necessità di rientrare in possesso dell'immobile con il conduttore che permane al suo interno, pur pagando il canone, a contratto transitorio scaduto,
dovremmo avviare la procedura di sfratto ?

Grazie per le risposte
 

PyerSilvio

Membro Storico
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Decreto Ministeriale del 30/12/2002
Pubblicazione della norma sulla G.U. n. 85, SO59 del 11/04/2003
Titolo/Oggetto
Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione agevolati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della stessa legge. pubblicato sul supplemento ordinario n. 59 della G.U. n. 85 dell'11 aprile 2003
articolo 2: Criteri per definire i canoni dei contratti di locazione di natura transitoria e durata degli stessi

1. I contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, hanno durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi. Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e/o dei conduttori per fattispecie - con particolare riferimento a quelle derivanti da mobilità lavorativa - da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative.

2. I canoni di locazione dei contratti di natura transitoria relativi ad immobili ricadenti nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, nei comuni con esse confinanti e negli altri comuni capoluogo di provincia, sono definiti dalle parti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le aree omogenee, come individuate dall'articolo 1. Gli Accordi territoriali relativi a questo tipo di contratti possono prevedere variazioni, fino ad un massimo del 20 per cento, dei valori minimi e massimi anzidetti per tenere conto, anche per specifiche zone, di particolari esigenze locali. In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizioni previste dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431.

3. Per le proprietà di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, si procede - per i comuni di cui al comma 2 del presente articolo - mediante Accordi integrativi, stipulati fra i soggetti e con le modalità indicate nell'articolo 1 medesimo.

4. I contratti di cui al presente articolo devono prevedere una specifica clausola che individui l'esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore - da provare quest'ultima con apposita documentazione da allegare al contratto - i quali dovranno confermare il permanere della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto.

5. I contratti di cui al presente articolo sono ricondotti alla durata prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di conferma delle esigenze transitorie stabilite nei tipi di contratto di cui al comma 6, ovvero nel caso le esigenze di transitorietà vengano meno.

6. Sono approvati i tipi di contratto, rispettivamente per le proprietà individuali (allegato C) e per le proprietà di cui all'articolo 1, commi 5 e 6 (allegato D).

7. I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati utilizzando esclusivamente i tipi di contratto di cui al precedente comma.

8. Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni sindacali.

Elisabetta,

Come puoi vedere al punto 4 del decreto la prova spetta solo al conduttore.

Per questo effetto la norma e' gia' stata cassata.

In mancanza di tale prova, oppure della mancanza dei requiiti, come viene esposto al punto 5, con riferimento alla conferma della transitorieta', si torna alla disciplina ordinaria.

Art 2 comma 1 431/98.

Ovvero durata 4 + 4
 
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