ludovica83

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Privato Cittadino
La variazione catastale è obbligatoria e deve essere presentata all’ufficio territorialmente competente entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.
La pratica di variazione fa parte di quei documenti e certificazioni indispensabili per l’ottenimento del certificato di agibilità dell’immobile.

Ad esempio, le variazioni catastali si eseguono per:
  • ampliamento o modifica di unità immobiliare per ristrutturazione edilizia (aumento di superficie lorda complessiva per creazione di piano soppalco, creazione di veranda, eccetera);
  • cambio di destinazione d'uso dei locali: quando l’edificio o una porzione di esso viene destinato ad altro uso, anche senza modifiche dei locali o degli impianti; ad esempio da abitazione a laboratorio o a ufficio, da ufficio a negozio, da magazzino a officina, da box garage a magazzino, da deposito a negozio, eccetera;
  • modifica degli spazi interni per lavori di ristrutturazione che prevedono lo spostamento o l’eliminazione di muri divisori interni alla casa senza modificarne la destinazione d’uso; ad esempio la formazione di un locale in più ma sempre all’interno della sagoma dell’unità, l'eliminazione dell’ingresso, la creazione di un secondo servizio igienico, eccetera...
[...]
(fonte: http://www.professionisti.it/enciclopedia/voce/1055/Accatastamento-fabbricati)

In questo caso non vi è stata comunicazione....

E' necessario inoltre ricordare che per la trasformazione di un sottotetto in mansarda è necessario il rilascio di una concessione edilizia... I sottotetti, conglobati negli appartamenti degli ultimi piani, quindi parte integrante di essi, si possono rendere vani abitabili a tutti gli effetti, sempreché ricorrano le condizioni.

Per la trasformazione di un sottotetto in mansarda è necessario il rilascio della concessione edilizia
Corte di cassazione sezione III sentenza numero 4981 del 31 gennaio 2008
La trasformazione di un sottotetto in mansarda costituisce mutamento della destinazione d'uso dell'immobile per il quale è necessario rilascio della concessione edilizia in assenza della quale infatti integra l'ipotesi di reato di cui all'articolo 20 della legge numero 47 del 1985.

--------------
L’utilizzo dei vani sotto la copertura è finalizzato alla riqualificazione edilizia e permette di ottimizzare il patrimonio immobiliare esistente limitando l’utilizzo di suolo urbano. Per questo è ammesso in tutta Italia ed è disciplinato da leggi a carattere regionale, con alcune differenze.
Le eccezioni prevedono un abbassamento dei soffitti rispetto alla misura minima di 2,7 metri sancita dalla legge nazionale. Di quanto, lo stabilisce ogni singola Regione: dai 2,4 metri di Abruzzo, Campania, Lombardia, Puglia e Veneto fino ai 2 metri di Lazio e Sicilia. Per bagni e corridoi sono talora ammesse misure ancora minori.

Avremo quindi dei locali abitativi e dei locali servizi.
Sia il bagno che la lavanderia dovrebbero essere classificati come locali di servizio, e quindi la differenza è solo negli idrosanitari... sul fatto del locale lavanderia rispetto al bagno andrebbe forse chiesto ai costruttori... magari c'è qualche legge regionale....
Solitamente ho sempre visto locale lavanderia e i locali adiacenti erano locale stireria, locale hobby.



089tabella-cdc031.jpg

(fonte: http://www.cosedicasa.com/sottotetto-le-condizioni-per-renderlo-abitabile-34386/)
 

ludovica83

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aggiungo, anche se penso sia solo un modo di raggirare la legge.


Chi regolarizza in Catasto un immobile abusivo non sanabile rischia un contenzioso amministrativo con il comune, accompagnato da sanzioni, nonché una azione penale. L’Agenzia del Territorio, ai sensi del comma 8 dell’ art. 19 del d.l. in questione, metterà a disposizione dei comuni i dati relativi a questi accatastamenti.

-------- riporto alcuni articoli -------

La regolarizzazione catastale, infatti, come sottolinea Assoedilizia, attiene a problematiche di natura civilistica e fiscale. Oltretutto le risultanze catastali non hanno alcuna efficacia probatoria in relazione alla regolarità della posizione amministrativa dell'immobile, per ciò che attiene alle pratiche comunali di assentimento delle opere edilizie.

La regolarità amministrativa, viceversa, riguarda la sussistenza di un legittimo titolo abilitativo all'intervento edilizio, quale ad esempio la DIA od il permesso di costruire, in mancanza del quale l'immobile risulta irrimediabilmente abusivo (con relative sanzioni penali ed amministrative -pecuniarie e ripristinatorie ad esempio ordine di demolizione o di riduzione in pristino) a meno che non sia possibile la sua regolarizzazione, sempre previo pagamento di una sanzione, sulla base del procedimento di sanatoria ordinaria che suppone la conformità piena alle previsioni ed alle prescrizioni urbanistiche previste in leggi, piani regolatori, regolamenti edilizi, norme igienico-sanitarie, norme di sicurezza statica, antisismiche, vincoli ambientali etc.

(fonte: http://www.geometra.info/attenzione-la-sanatoria-catastale-non-elimina-gli-abusi_news_x_4898.html
http://www.ediltecnico.it/483/manovra-monti-la-sanatoria-catastale-non-equivale-a-un-condono/)
 

SALVES

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Professionista
Un bagno, lavanderia o gabinetto che sia per avere i requisiti sanitari è suffciente che abbia un'altezza media di ml 2,40 e aerazione forzata.

Un'altra cosa è se l'ubicazione è regolare o no rispetto al progetto, ma se ha le caratteristiche sopra menzionate e c'è cubatura ancora usufuibile il tutto può essere regolarizzato sia dal punto di vista urnanistico, fiscale (ex catasto) e statico esistenza o meno della scala di accesso nel progetto.
 

ludovica83

Membro Vintage
Privato Cittadino
Concordo Salves ma... a spese di chi?
"a naso".. con tutti gli incentivi e varie per il recupero, ristrutturazione, condoni (per la ristrutturazione art. 16 bis del d.P.R. 917/1986)... chi si fa il bagno abusivo in mansarda? :confuso: E non sana prima di mettere in vendita...
 

topcasa

Membro Storico
Un bagno, lavanderia o gabinetto che sia per avere i requisiti sanitari è suffciente che abbia un'altezza media di ml 2,40 e aerazione forzata.

Un'altra cosa è se l'ubicazione è regolare o no rispetto al progetto, ma se ha le caratteristiche sopra menzionate e c'è cubatura ancora usufuibile il tutto può essere regolarizzato sia dal punto di vista urnanistico, fiscale (ex catasto) e statico esistenza o meno della scala di accesso nel progetto.
Ludo ha postati i dati delle altezze che arrivano anche
a 2, 00. metri
 

ludovica83

Membro Vintage
Privato Cittadino
Preciso con anche le note... onde evitare che NON si guardi il link e si pensi a misure lillipuzziane...
E' una tabella di un sito... sempre da verificare anche rispetto alle regioni e comuni...(e anche nell'ottica tutti sbagliano anche a riportare... )

089tabella-cdc031.jpg

(fonte: http://www.cosedicasa.com/sottotetto-le-condizioni-per-renderlo-abitabile-34386/)

(1) Gli spazi inferiori vanno chiusi e utilizzati solo come depositi o armadi.
(2) Rapporto minimo tra la superficie del pavimento (esclusi gli spazi sotto le altezze minime) e quella delle finestre.
(3) Comuni identificati singolarmente da una legge regionale (Emilia 22/97, Lazio 9/1999, Liguria 20/1996, Piemonte 16/1999, Toscana 82/2000, Veneto 19/1992).
(4) Norma valida per tutti i locali abitativi (non solo i sottotetti) nei Comuni a più di 1.100 metri s.l.m.
(5) In Umbria eccezioni sono previste per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del DM 5 luglio 1975 o dietro parere Asl. Si parla inoltre non di altezza media, ma massima: la prima (2,2 m) per tetti piani e la seconda per tetti spioventi. Si può far eccezione al rapporto aeroilluminante con impianti di ventilazione meccanizzata e un’adeguata illuminazione artificiale.
(6) Per i locali con soffitti a volta, l’altezza media è calcolata come media aritmetica tra l’altezza dell’imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento.
(7) Il recupero è possibile solo nelle zone A, B, C ed E. La chiusura degli spazi inferiori a 1,5 metri non è prescrittiva in corrispondenza delle fonti di luce.
(8) Data entro cui doveva essere presentata la richiesta di concessione edilizia.
(9) L’edificio può essere in costruzione, purché siano completate le parti strutturali.
(10) Per i sottotetti realizzati dal 6/12/2000 al 30/12/2009 la legge era applicabile fino al 30/6/2011.
(11) Norma straordinaria, valida per le domande presentate fino al 30 giugno 2012. Recupero consentito fino al 20% della volumetria residenziale preesistente.
 

specialist

Membro Storico
Privato Cittadino
Per cafelab (risposta al # 20):
Punto primo: i consigli li ha chiesti cab prima di compiere passi falsi (e non dopo, almeno una volta tanto) e avrebbe potuto approfondire e spiegarsi meglio, visto che è nel suo interesse, ma ha preferito latitare.
Punto secondo: è ovvio che dobbiamo prendere per buono quello che ci ha riferito cab, sennò tanto vale neppure discutere nel forum. Detto questo, al di là di inutili sofismi riguardo la distinzione tra bagno e lavanderia, è un dato di fatto che la mansarda non compare neanche in planimetria e quindi lì un bagno non ci può stare.
Punto terzo: come mai tutto questo interesse, non è che per caso che nascondi (o vendi) i bagni in soffitta pure tu? :sorrisone:
 

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