E

enzo6

Ospite
Sulla tutela dell'acquirente siamo tutti d'accordo compreso io, quello che non è tollerabile è che intende trattenere dei soldi che sono miei e non essendoci alcuna norma si tratta di una appropriazione indebita che potrei anche contestare e denunciare, al massimo potrei io offrire ad esempio un assegno a garanzia che gli acquirenti potrebbero incassare se non dovessi riacquistate. E poi a dirla tutta parliamo di più di €10000, dovrei essere davvero uno stupido a farmi sanzionare un tale importo quando posso svincolarmi da ogni sanzione anche acquistando un solo vano abitativo che nel centro storico del mio paese costa forse meno di €10000.
Sta di fatto che si devono applicare solo le norme esistenti e non inventarsene di nuove.

Visto che l'imposta di registro segue la casa l'eventuale sanzione costituisce in solido il venditore e l'acquirente. In pratica l'erario puo' chiedere anche all'acquirente la sanzione per la decadenza tua prima casa. La norma esiste.
Il Notaio non si appropria di nulla, redige un rogito in cui le parti sono d'accordo ed il venditore accetta il deposito in oggetto fino al riacquisto entro 12 mesi.
Questo dipende dal fatto che il Notaio cura gli interessi dell'acquirente, guai se non lo facesse.
Peraltro puoi rifiutari di rogitare e probabilmente rendere in giudizio la caparra del doppio.
 
S

smoker

Ospite
Visto che l'imposta di registro segue la casa l'eventuale sanzione costituisce in solido il venditore e l'acquirente. In pratica l'erario puo' chiedere anche all'acquirente la sanzione per la decadenza tua prima casa. La norma esiste.
Il Notaio non si appropria di nulla, redige un rogito in cui le parti sono d'accordo ed il venditore accetta il deposito in oggetto fino al riacquisto entro 12 mesi.
Questo dipende dal fatto che il Notaio cura gli interessi dell'acquirente, guai se non lo facesse.
Peraltro puoi rifiutari di rogitare e probabilmente rendere in giudizio la caparra del doppio.

Tutele a parte, Pamarfabio può tranquillamente firmare l' atto rifiutandosi di costituire il deposito, salvo accordi e leggi "ostative"....
Conosci qualche legge che obblighi il venditore a costituire il deposito?

Smoker
 

Sim

Membro Senior
Agente Immobiliare
Tutele a parte, Pamarfabio può tranquillamente firmare l' atto rifiutandosi di costituire il deposito, salvo accordi e leggi "ostative"....
Conosci qualche legge che obblighi il venditore a costituire il deposito?

Smoker

Il problema cambierà forma: il notaio si rifiuterà di rogitare se non a sue condizioni e poi inizierà il circo della ricerca dell'inadempiente.
 
D

Damiameda

Ospite
Azz curiosità e una discussione filosofica o che?
I contrari al deposito presso il notaio possono spiegare questa contrarietà ?
 

sfn

Membro Attivo
Agente Immobiliare
mmm io personalmente non sono contrario, mi è capitato di lasciare a deposito presso il notaio..
ma da li a rifiutarsi di rogitare per questo mi pare ce ne passi...non è un obbligo di legge. al limite si cambia notaio
IMHO
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Testo richiesta informazioni:
Immobile acquistato come prima casa, rivenduto prima dei cinque anni e senza procedere ad un nuovo acquisto...Qualora il venditore, che non riacquista, sia colpito da sanzioni ma sia insolvente, l'Agernzia delle Entrate puo` rivalersi sull' acquirente finale?..Esiste un privilegio speciale da parte dello stato?..qual e` la differenza fra il recupero dell'imposta di registro e l'eventuale privilegio speciale dello stato?..grazie

Testo risposta:
Gentile contribuente, nella fattispecie rappresentata non si ravvisa una responsabilità in capo al soggetto acquirente. In base all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/1986, per i trasferimenti di case di abitazione non di lusso, si applica l'imposta di registro nella misura agevolata del 3%. L'agevolazione fiscale di cui trattasi, tuttavia, decade, tra l'altro, se l'immobile viene ceduto prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del suo acquisto, salvo il caso di acquisto, entro un anno, di altro immobile da adibire a propria abitazione principale [cfr. nota II-bis), dell'art. 1 della citata Tariffa]. Come precisato più volte dall'Amministrazione finanziaria (da ultimo con circolare n. 38/2005, paragrafo 5) "l'imposta, dovuta a seguito della decadenza dall'agevolazione, ha natura complementare". Trattandosi di imposta complementare, si rende applicabile il disposto dell'art. 57, comma 4, del D.P.R. 131/1986, il quale stabilisce che l'imposta complementare, dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti, è a carico esclusivamente di quest'ultima. Con riferimento al quesito in esame, pertanto, tale carico fiscale non incombe, in via solidale, anche sull'acquirente dell'abitazione in quanto l'accadimento indicato nel quesito stesso non costituisce fatto ad esso imputabile. Si precisa che ai sensi dell'art. 56, comma 4, del citato DPR 131/1986 lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione. Cordiali saluti
 
E

enzo6

Ospite
Tutele a parte, Pamarfabio può tranquillamente firmare l' atto rifiutandosi di costituire il deposito, salvo accordi e leggi "ostative"....
Conosci qualche legge che obblighi il venditore a costituire il deposito?

Smoker

In tal caso il notaio non rogita nell'interesse dell'acquirente.
 
E

enzo6

Ospite
mmm io personalmente non sono contrario, mi è capitato di lasciare a deposito presso il notaio..
ma da li a rifiutarsi di rogitare per questo mi pare ce ne passi...non è un obbligo di legge. al limite si cambia notaio
IMHO

Il notaio lo scegli e lo paga l'acquirente quindi.....
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto