SALVES

Membro Senior
Professionista
No SALVES
scusa ma non condivido e prendi i miei post come semplice dialogo
Li ho sempre presi come tali, anche se qualche volta si è verificato un batti e ribatti, comunque almeno da parte mia proficuo e utile ad aumentare la propria conoscenza.
Anchio ero della tua idea, ma un caso specifico in collaborazione con un notaio mi rispose che la cosa era legale e mi indicò sia il ragionamento quanto anche i riferimenti normativi che qui sono riportati, adesso vedi tu.
http://www.legalefacile.it/nuovosito/tematichelegali/ristrutturazionecasa/dividereunappartamento.asp
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
Li ho sempre presi come tali, anche se qualche volta si è verificato un batti e ribatti, comunque almeno da parte mia proficuo e utile ad aumentare la propria conoscenza.
Questo vale anche per me , anche perchè grazie al Forum abbiamo modo di approfondire tanti argomenti ed a colmare delle nostre piccole lacune (comprensibilissime vista la vastità e la complessità delle situazioni che si vengono a creare nell'ambito immobiliare)

Riguardo al link postato questo avvalora comunque quella che è la mia idea
Bisogna fare un distinguo tra opere che necessitano un condono (quando era possibile farlo) e l'interpretazione di sanatoria (intesa nel pagare una sanzione per atti amministrativi non rispettati)

cito dall'articolo postatoche comunque non rappresenta una norma ma un'interpretazione:

In merito all’ipotesi del distacco di una parte di fabbricato per annetterla ad un’altra (accorpamento), secondo l’interpretazione accolta dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 30 luglio 1985 n. 3357/25, essa rientra tra le opere interne di cui all’art. 26 della L. 47/85 ed è soggetta quindi alla disciplina dettata dal comma 2 di tale norma
(mera comunicazione al sindaco)
La mancata comunicazione e quindi una mancata "DIA , SCIA, CIL o CILA" presentata e quivale ad un opera arbitrariamente realizzata e quindi sanzionabile e comunque legittimabile pagando la relativa sanzione e presentando la DIA in sanatoria

ricito parte dell'interpretazione che recita l'articolo da te postato

essa rientra tra le opere interne di cui all’art. 26 della L. 47/85 ed è soggetta quindi alla disciplina dettata dal comma 2 di tale norma (mera comunicazione al sindaco) e non al regime della concessione o dell’autorizzazione.

Anche questa interpretazione è discutibile , bisognerebbe analizzare e vedere i regolamenti urbanistici dei vari Comuni , e addirittura delle varie Circoscrizioni

Esempio
Ci sono Municipi qui almeno a Roma, ma credo che anche in altre parti d'Italia è così, dove i regolamenti urbanistici vietano il frazionamento vedi Primo Municipio o comunque lo stesso può essere concesso solo dietra precisa approvazione e non realizzabile con una semplice Comunicazione.

Comunque questo rimane sempre un mio pensiero opinabile ed interpretabile
come del resto anche quello che tu hai postato non è altro che un interpretazione " secondo l’interpretazione accolta dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 30 luglio 1985 n. 3357/25,"

Resta il fatto che un notaio di fronte ad un frazionamento e fusione, sempre a mio avviso, non può omettere di citare i riferimenti delle autorizzazioni/richieste Comunali
 

xtiano85

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Aggiornamento:
oggi l'architetto della signora proprietaria di Y mi ha inviato la lettera che dovrei firmare.
Leggendola così su due piedi e da "ignorante" della materia, mi pare tutto a posto.

Il sottoscritto XXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXX comunica alla S.V. di essere stato presente il 20/01/2014 presso lo studio dell’Arch. XXXXXXXXXXXXXX, quale Tecnico incaricato dalla XXXXXXXXXXXXXX, alla riunione chiarificatrice al fine di delucidare la situazione del distacco di un vano (1970) dall’appartamento di proprietà XXXXXXXXXXXXXX, che ora è di proprietà dello scrivente e di fusione nello stesso tempo del suddetto vano con l’appartamento attiguo di proprietà della famiglia XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX.
Nella riunione è stato decretato unanimemente che della Sanatoria in questione andrà ad occuparsene e ad assoggettarsene tutte le spese, esclusivamente la Signora XXXXXXXXXXXXXX, in qualità di precedente proprietaria del Sub. 602 e di Amministratrice Unica dell’Immobiliare XXXXXXXXXXXXXX, proprietaria quest’ultima dell’appartamento censito al sub 610. La decisione sopra citata è stata formulata in base alla volontà di restare esterni alla vicenda per quanto riguarda il sottoscritto e per quanto riguarda il precedente proprietario Sig. XXXXXXXXXXXXXX, anch’egli presente alla riunione. Al sottoscritto è stato inoltre confermato che gli verrà prodotto copia integrale della futura concessione in sanatoria, per la quale non avrà alcuna spesa in quanto sarà tutto a carico della Sig.ra XXXXXXXXXXXXXX e dell’Immobiliare XXXXXXXXXXXXXX. Il sottoscritto allega alla presente copia della carta d’identità, nell’occasione porge distinti saluti.
 

Rosa1968

Membro Storico
Agente Immobiliare
Sicuro?
Non si parla dell'accorpamento al tuo di appartamento ma si parla di fusione, che secondo me non è corretto. Hai sentito un tuo tecnico?
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
Non si parla dell'accorpamento al tuo di appartamento ma si parla di fusione, che secondo me non è corretto. Hai sentito un tuo tecnico?
perchè dici questo?

i termini usati per questo tipo di interventi sono frazionamento e fusione
frazionamento (distacco di un vano)
e fusione (accorpamento del vano di x ad y)

l fine di delucidare la situazione del distacco di un vano (1970) dall’appartamento di proprietà XXXXXXXXXXXXXX, che ora è di proprietà dello scrivente e di fusione nello stesso tempo del suddetto vano con l’appartamento attiguo di proprietà della famiglia XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX.
 

Rosa1968

Membro Storico
Agente Immobiliare
ok ma leggi la dichiarazione dice fusione nello stesso tempo del suddetto appartamento attiguo di Y (per me è l'altro) poi magari mi sbaglio.
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
ok ma leggi la dichiarazione dice fusione nello stesso tempo del suddetto appartamento attiguo di Y (per me è l'altro) poi magari mi sbaglio.
Rosa uffffff leggi bene

l fine di delucidare la situazione del distacco di un vano (1970) dall’appartamento di proprietà XXXXXXXXXXXXXX, che ora è di proprietà dello scrivente
lo scrivente è xtiano85

e di fusione nello stesso tempo del suddetto vano con l’appartamento attiguo di proprietà della famiglia XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX.
questo è l'immobile y al quale è stata inglobata la camera tolta ad x

Mi stai facendo venire il cervello pieno d'inconite :)
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
Un'osservazione credo che sia il caso di farla.
Il costo della sanatoria a nome o per meglio dire a carico della venditrice iniziale va bene, ma la sanatoria fatta adesso è pur sempre sull'attuale proprietario che ha il titolo, e quindi si renderanno nulli gli atti precedenti? oppure xtiano85 dichiara cosa?
 

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