danilo8

Membro Junior
Grazie per la risposta.

Visto che il costruttore per risparmiare sui costi mi rilascia solo questa polizza minimale e non recede da questa posizione non mi rimane altro che adire le vie legali...

Oppure ci sono alternative meno costose e più rapide ?
 

Mimi

Membro Attivo
Privato Cittadino
Alternative meno costose...........
Premesso che a volte ci sono persone che si comportano seriamente e correttamente con una semplice stretta di mano (rare ma c'è ne sono ancora) senza sottoscrivere nulla, altre invece non rispettano affatto contratti firmati e per questo poi si finisce in tribunale. Ma hai già rogitato? perchè la legge ti da ragione e puoi chiedere la risoluzione del contratto.
Ti scrivo quello che penso io su questa faccenda, è un mio pensiero, stà a te verificarlo e tranne le conclusioni con il consiglio di un avvocato.
1) Se il costruttore fosse "serio" ti avrebbe rilasciato spontaneamente la Postuma Decennale, la legge lo obbliga a farlo appunto per evitare "fregature" che costruttori poco seri danno.
2) L'obbligo della postuma decennale oltre a proteggere l'aquirente, salvaguarda anche il costruttore evidenziando sin da subito chi costruisce bene e chi invece costruisce male.
3) Chi rilascerà la postuma, Banca e/o assicurazione deve poter vigilare sin da subito sui lavori di costruzione, se questo "vigilare" non viene messo in atto e perchè si ritiene "Serio" il comportamento del costruttore.
3) Il costo della Postuma decennale è irrisorio rispetto al valore dell'immobile, e che comunque, eventualmente, ci si può anche accordare per una ripartizione del suo costo che può variare sia tra le banche che tra le assicurazioni e forse anche tra le aree geografiche, ma che comunque resta sempre irrisorio.
4) Ti accludo il primo esempio di una Postuma rilasciata da una assicurazione:

A copertura basicamente del rischio di danni che compromettano la stabilità dell’opera, per difetto della costruzione o per vizio del suolo, come richiesto dalla legge delega, riferendosi all’Art. 1669 cc, “Rovina e difetti di cose immobili” :

1- crollo o rovina per gravi danni strutturali (art 1.669 cc, ld 210/04)
2- rovina di parti destinate a lunga durata (art. 1.669 cc, ld 210/04)
ma con possibilità di estensioni, per un trattamento più completo e coerente del rischio, ad esempio :

- rovina di parti dell’opera non destinate a lunga durata
- responsabilità civile per danni a terzi
- danni alle impermeabilizzazioni
- danni a facciate e rivestimenti
- danni a pavimenti
- mancato godimento dei beni.

Il Controllo Tecnico in corso d’opera diventa obbligatorio in alcuni casi, se sono previste estensioni alla copertura basica.

Contraente : il Promotore. Il Premio è riaddebitato alle Parti beneficiarie ;
Assicurato : I’Acquirente, per i danni materiali, ed il Promotore e/o il Costruttore per
danni da loro responsabilità.

Costo 3,00%o ( per mille ) per garanzie 1 e 2 da calcolare sul valore di ricostruzione dell'opera.
Durata : 10 anni dal rogito

In conclusione, per un acquisto di 250.000 euro a tutela globale per 10 anni si spendono circa 2.200 euro cifra che se non vuole farsi carico il costruttore previo accordo si possono dividere o addirittura pagarseli l'acquirente, ma tutto questo bisogna chiarirlo prima del preliminare in modo tale che l'acquirente possa decidere se proseguire la trattativa o cercare altro costruttore.

Come detto prima, consigliati con un avvocato, per questa problematica lascia perdere il Notaio, se poi, oltre al mio pensiero ti posso dire "il mio fare" derivante dall'esperienza di vita "Vissuta" 61 anni e da cosa detta la legge fatta apposta a tutela degli acquirenti per colpa di alcuni costruttori poco seri.

1) Senza postuma avrei lasciato sin dall'inizio,
2) Se ancora devi rogitare, richiedi la risoluzione del contratto, è nel tuo diritto pretenderlo ma.....................
devi valutare con il tuo avvocato se ti conviene, ad esempio se hai dato dei soldi in nero quelli non li
vedrai più,
3) Se poi ti va di rischiare, ma io non lo farei, puoi chiedere una diminuizine sul prezzo di vendita
concordato.
In conclusione, leggendo i tuoi post precedenti, io avrei dei forti dubbi sulla serietà di questo costruttore che altri dicono essere molto serio, anzi al contrario il suo comportamento, secondo me, è quello classico del costruttore "avventuriero".
Fammi sapere poi.......
 

Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Trattandosi nel mio caso di acconto e non di caparra confirmatoria posso solo chiedere , mi pare la restituzione dell'acconto e computo degli interessi.

Esatto.

La registrazione serve pressapoco così, chi arriva prima a registrare il contratto ha diritto di precedenza su gli altri.

Non è esatto.
Quella cui accenni è la trascrizione.


Penso comunque che la mancata registrazione non comporti limitazioni o rischi dovendo ricorrere al Tribunale

Il giudice non prenderà in esame un contratto non registrato.
Quindi niente causa.
 

Mimi

Membro Attivo
Privato Cittadino
Con l'aiuto di Antonello ed altri esperti di immobilio vorrei capire meglio la "faccenda".
Sono andato a rileggermi con calma la legge 210/2004 e il D.Lg. 122 del 20 giugno 2005 e :domanda:

Non vi è alcuno accenno al fatto che bisogna trascrivere il contratto preliminare affinche gli oblighi del costruttore previsti dalla legge se disattesi possono essere fatti valere ma anzi, forse mi sbaglio, trovo una discrepanza nella legge stessa e cioe:

1) Per la fideussione, art. 2 comma 1, viene citato esattamente a".....il costruttore e' obbligato, a pena di nullita' del contratto che puo' essere fatta valere unicamente dall'acquirente....."
Quindi se non viene rilaasciata la fideussione il contratto è nullo, e la sua nullità può essere richiesta solo dall'acquirente.

2) Per la postuma decennale, art. 4 comma 1, trovo scritto solo questo ".....Il costruttore e' obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprieta' una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente....."
Se il costruttore non rispetta questo obbligo cosa fare?

Ciò che viene dettato per la fideussione art. 1 "pena la nullità del contrratto", è da intendersi valido anche per art. 4 "Postuma decennale"?

Se cosi non è allora c'è un vuoto legislativo nella legge che è stata fatta a tutela dell'acquirente ma che in pratica poi poco cambia dato che per fare rispettare gli oblighi del costruttore devo:
1) Bisogna essere a conoscenza del fatto che la tutela è possibile solo se si registra il contratto,
2) Che non essendoci scritte quelle 5 paroline "pena la nullita del contratto" devo intentare una causa per farmi tutelare?

Ma allora se è così cosa è cambiato, dato che senza questa legge a tutela dell'acquirente si era costretti comunque a intentare una causa in caso di problematiche di costruzione.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto