Con l'aiuto di Antonello ed altri esperti di immobilio vorrei capire meglio la "faccenda".
Sono andato a rileggermi con calma la legge 210/2004 e il D.Lg. 122 del 20 giugno 2005 e
Non vi è alcuno accenno al fatto che bisogna trascrivere il contratto preliminare affinche gli oblighi del costruttore previsti dalla legge se disattesi possono essere fatti valere ma anzi,
forse mi sbaglio, trovo una discrepanza nella legge stessa e cioe:
1) Per la fideussione, art. 2 comma 1, viene citato esattamente a".....il costruttore e' obbligato, a pena di nullita' del contratto che puo' essere fatta valere unicamente dall'acquirente....."
Quindi se non viene rilaasciata la fideussione il contratto è nullo, e la sua nullità può essere richiesta solo dall'acquirente.
2) Per la postuma decennale, art. 4 comma 1, trovo scritto solo questo ".....Il costruttore e' obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprieta' una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente....."
Se il costruttore non rispetta questo obbligo cosa fare?
Ciò che viene dettato per la fideussione art. 1 "pena la nullità del contrratto", è da intendersi valido anche per art. 4 "Postuma decennale"?
Se cosi non è allora c'è un vuoto legislativo nella legge che è stata fatta a tutela dell'acquirente ma che in pratica poi poco cambia dato che per fare rispettare gli oblighi del costruttore devo:
1) Bisogna essere a conoscenza del fatto che la tutela è possibile solo se si registra il contratto,
2) Che non essendoci scritte quelle 5 paroline "pena la nullita del contratto" devo intentare una causa per farmi tutelare?
Ma allora se è così cosa è cambiato, dato che senza questa legge a tutela dell'acquirente si era costretti comunque a intentare una causa in caso di problematiche di costruzione.