sergio46

Membro Attivo
Privato Cittadino
Che interpretazione date all'art 2950 del Codice Civile che recita: "Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione"?
Significa che dopo un anno che l'Agenti Immobiliari ha messo infruttuosamente in contatto l'acquirente e il venditore, non può più pretendere da loro il pagamento della provvigione se gli stessi poi si accordano separatamente?
A tal fine, ci si deve basare - per la decorrenza dei termini - dalla data dell'ultimo verbale di visita (se esiste) o dalla loro espressa volontà di rifiutare la mediazione per l'immobile in questione?
Tranquilli: .... ho riproposto semplicemente una mia curiosità - recentemente sollevata in un mio post - che non ha avuto riscontro :)
Cordiali saluti e ... Buona Pasqua!
 
O

Oris

Ospite
Un anno dal rogito o da atto trascritto (cioè da quando tali scritture sono "conoscibili")
 

jrogin

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Il diritto alla mediazione si prescrive in un anno dal momento in cui il mediatore ne è venuto a conoscena (o poteva venirne a conoscenza in forza di atto pubblico trascritto) e fin qui concordo con Oris.
Ma mi sembra di intuire che sergio46, chieda per quanto tempo le parti devono essere legate all'agenzia.
Faccio un esempio l'agenzia A mette in contatto B compratore e C venditore per la compravendita di un immobile in data 20/09/2010. Non raggiungono un accordo e ognuno va per la sua strada.
Tempo dopo (quanto lo vederemo) B e C si rincontrano e concludono l'affare.
L'agenzia A ha ancora diritto alla mediazione se concludono l'affare ad esempio il 20/3/2010? (secondo me si)
E se lo concludessero il 20/11/2010?? (secondo me no)
Oppure il 20/3/2012? (secondo me no)

Non preoccupatevi, non sto dando i numeri, ma a mio parere, dopo un anno dall'ultimo "contatto" il mediatore non ha più diritto a nulla (nell'esempio dopo il 20/09/2010).
 

mosca

Membro Assiduo
Ma mi sembra di intuire che sergio46, chieda per quanto tempo le parti devono essere legate all'agenzia.
A diffferenza di quanto gia ben spiegato da Oris e poi da tè, in tal caso non esiste una norma precisa :shock:
Penso che in caso di controversia il periodo in cui i clienti rimangono legati al Mediatore sia a completa discrezione del Giudice chiamato a decidere tenendo conto degli elementi a Lui portati in Giudizio :confuso:
 
O

Oris

Ospite
Esatto, qui entrano in gioco mille fattori, diciamo ch eper un affare che sia considerabile "il medesimo affare" vale il principio di legge e ciao, in un altro affare dove si ravvisino condizioni di diversità tali da farlo divenire un "affare diverso", ciao.

Poi ci sarebbe da aprire un libro e potrei aprire una discussione enorme...
...
...
ok lo faccio :p

Una persoan vede una casa con l'agenzia a.

Analizziamo tre casistiche (per cominciare):

1) Visto che la cliente si dice non interessata, l'agenzia non insiste, passa un anno e la cliente compra quella casa, da sola, per motivi suoi (non sono importanti).

2) LA cliente non disdegna immobile, ma prosegue nella ricerca, dopo un po' l'agente considera la cliente "non comprante" :sorrisone:; la cliente acquista l'immobile dopo un anno.

3) Alla cliente piace l'immobile ma vuole offrire meno, l'Ai non fa fare la proposta per motivi suoi (non sono importanti); la cliente in futuro compra quella casa partendo da una proposta simile a quella che la prima agenzia gli ha rifiutato di presentare;

4)Continuate voi....


Io credo che per rendere le cose trasparenti, si dovrebbe dare al cliente acquirente, (nei casi nei quali la condotta della'agenzia non sia proprio di "intermediario che con la diligenza del buon padre di famiglia si prender l'onere di comunicare tutte le circostanze a lui note o conoscibili",altra cosa ignota), la facoltà di poter svincolarsi richamando all'ordine l'agente.

Del tipo: io voglio fare una proposta a 100k per cominciare al trattativa, tu non vuoi, se io la faccio a 100k da me e concludo te non mi rompi le balle.

Oppure: io non ti ho risentito per un anno, quindi, a meno che entro 15 giorni non venga ricontattata da te per altre poposte o rivalutare le vecchie, siamo liberi da vincoli reciprocamente.

(non prendetele alla lettera)

Così si acquisterebbe trasparenza e il cliente si sentirebbe meno "in trappola", a fronte di servizi non proprio efficienti.
 

sergio46

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ma mi sembra di intuire che sergio46, chieda per quanto tempo le parti devono essere legate all'agenzia. ....
Esattamente!
Le date però che hai scritto nel tuo esempio dovrebbero - a mio avviso - essere rettificate in 20/3/2011 e 20/11/2011 in luogo di quelle indicate (anno 2010).
Io riterrei comunque che, anche una comunicazione verbale (allo stesso modo con cui può nascere il diritto alla provvigione per il mediatore, che mette in contatto le parti) - meglio però con testimoni - di non volersi più avvalere della mediazione richiesta verbalmente, fa insorgere il diritto - dopo 1 anno dalla data di tale manifestazione - di potersi svincolare dall'Agenzia e di poter liberamente addivenire ad un contratto di compravendita tra i soli compratore e venditore, senza dover corrispondere alcunchè al mediatore.
Dico bene?
Cordiali saluti.
 

pampa98

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Ciao Robertone...sempre attivo....!!!
L'art. 2950 cc è inserito nel capo che si occupa delle prescrizioni brevi. Brevi nel senso di temporalmente inferiori a quella ordinaria per consentire alle parti di avere certezza in tempo più "limitato" che non i 10 anni di rito.
Ma la prescrizione implica comunque l'esistenza di un diritto regolarmente sorto in capo al creditore.
Il diritto dell'agente sorge al momento della conclusione dell'affare (e qui vedasi se rogito, proposta accettata, preliminare....)
Occorrerà quindi preliminarmente stabilire se il diritto esiste e in quale data è sorto. Da quel momento si fa onere all'agente di attivarsi per ottenere il pagamento di quanto spettantegli pena la prescrizione breve del suo diritto.
Nel caso di dolo da parte del debitore che abbia concluso l'affare tacendolo all'agente soccorre l'art 2941 n. 8.
In questo caso vale la conoscibilità dell'affare e quindi la trascrizione di un atto valido (oggi direi anche del preliminare).
Ale
 
O

Oris

Ospite
Grazie Pampa (il notaio pentito che fa l'ai).

Io ho messo gli atti trascritti perchè ho pensato ch efossero quelli che di sicuro sono di libera conoscibilità da tutti.

Quindi, dal momento nel quale il rogito o altro atto sia trascritto e quindi conosicbile, scattasse l'anno.

Come stanno le cose?
 

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