Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Vorrei spiegare meglio che la Proprietà non é contraria a questa disdetta che fra l'altro avviene alla fine dei sei anni ma il conduttore non ha voluto mandare raccomandata e le ha scritto 2 righe a mano, per poi andarsene, dice lui, fra qualche mese, con comodo.
Il contratto non prevede disdetta del conduttore :shock: ma solo del locatore un anno prima...:shock:
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Ma non é che lui non consegnando le chiavi oltre il periodo da lui disdetto, permanendo nell'immobile e continuando a pagare l'affitto, la sua disdetta non abbia più valore?:sorrisone:
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Secondo voi é valida una disdetta del conduttore per un locale commerciale fatta a mano e non con raccomandata e che permane nell'immobile oltre i termini (e fino a quando boh?)
Il contratto non prevede disdetta del conduttore
ma solo del locatore un anno prima...

Il recesso legale, previsto dall’ultimo comma dell’art. 27 della legge n°392/1978, consente al conduttore di sciogliere anticipatamente il contratto di locazione, anche in assenza di una espressa previsione contrattuale, qualora ricorrano gravi motivi che non gli consentono l’ulteriore prosecuzione della locazione: i gravi motivi, però, devono essere compiutamente esplicitati nella comunicazione del recesso in modo da consentire al locatore di valutarne la fondatezza, e di poterla eventualmente contestare (in difetto, la comunicazione di recesso non assume nessuna valenza giuridica e deve considerarsi come neppure inviata), da inviare al locatore nel termine di sei mesi, non essendo configurabile un recesso del conduttore immediatamente operativo: il conduttore, pertanto, indipendentemente dal momento di materiale rilascio dell’immobile (che deve essere indicato nella comunicazione di recesso al locatore e non può essere indeterminato), rimane obbligato alla corresponsione dei canoni sino alla cessazione del contratto e, cioè, per sei mesi, a decorrere dalla data del preavviso (salvo accordi diversi).

Riguardo alla forma del recesso, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la disdetta scritta può essere comunicata anche in una forma diversa da quella indicata dall’art. 28 della legge n°392/1978, poiché tale disposizione non impone l’utilizzo della lettera raccomandata a pena di nullità: ne deriva che può considerarsi equipollente all’utilizzo della lettera raccomandata, anche una raccomandata a mano, che come l’altra, esige che il destinatario o la persona incaricata di riceverla sottoscriva un’apposita ricevuta: ciò che rileva, in sostanza, è che l’atto recettizio manifesti l’inequivoca volontà del conduttore di non rinnovare il rapporto locativo.
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Ma il mio problema era un altro....:occhi_al_cielo:

Mi domandavo se la disdetta del conduttore fosse valida pur permanendo nell'immobile oltre il termine di fine locazione da lui stesso richiamato......:occhi_al_cielo:e continuando a pagare l'affitto.
 

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