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Art. 1326 Conclusione del contratto
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (1335).
L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.
Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte.
Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.
Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

Se sono ancora in Italia, se so ancora interpretare una legge, per quanto mi riguarda sei venuto a conoscenza dell'accettazione fuori tempo massimo, Ti avessero preavvisato alle 13 del 1 settembre con una telefona un fax o altro, ci poteva essere da discutere e da definire la temporalità della conoscenza, ma in questo caso anche se il telgramma è stato spedito alle 13 del 1 settembre tu lo hai ricevuto ( timbro postale ) e letto il 2 settembre.
Questo è per legge poi ... Fabrizio
 

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