dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
Nuova h&f hai tralasciato il comma 6 dell'art 3 della legge 431/98 che parla del recesso del conduttore.

Sono d'accordo che il buon senso e l'accordo siano sempre i benvenuti , ma ogni tanto capita che qualcuno non ci sente e pretende che il contratto sia rispettato.. Avevo chiesto a dede 1 che tipo di contratto era, ma il "classico" non so cosa sia.
A quest'ora il suo problema l'avrà già risolto.
 

nuova H&F

Membro Attivo
Privato Cittadino
Nuova h&f hai tralasciato il comma 6 dell'art 3 della legge 431/98 che parla del recesso del conduttore.

Sono d'accordo che il buon senso e l'accordo siano sempre i benvenuti , ma ogni tanto capita che qualcuno non ci sente e pretende che il contratto sia rispettato.. Avevo chiesto a dede 1 che tipo di contratto era, ma il "classico" non so cosa sia.
A quest'ora il suo problema l'avrà già risolto.

Problema risolto o meno, a me interessa la corretta informazione.
Dormiente, come già altre volte, non considera i titoli dell'articoli.;)
Art.3 ( e tutti i commi ) : Disdetta del contratto da parte del locatore.

Quindi solo il locatore può usufruirne e quindi non vedo relazione con il 3D in cui si parla di un conduttore che desidera e/o può recedere.:disappunto:

Il titolo di Capo e/o articoli ( e commi di essi) sono il campo di applicazione e relativi soggetti che possono usufruirne.
 
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Bastimento

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Privato Cittadino
@nuova H&F : per una volta ti do ragione. Parzialmente....:maligno: si intende.

Convengo con te che una mente razionale e logica dovrebbe far seguire ai Titoli e Capi , articoli e commi con contenuti coerenti.

Ma si dà il caso che il nostro legislatore non brilli di coerenza e razionalità.

Visto che temo non abbia sottomano il testo del comma in questione , lo posto per tua utilità:

6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, puo' recedere in
qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con
preavviso di sei mesi.

Sic est!
 

nuova H&F

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Privato Cittadino
Hai fatto bene a riportare il comma 6 che è una parziale ripetizione dell'art 4 della legge 392/78 ove è anche ammessa la possibilità di inserire nel contratto una possibilità di recesso del conduttore, caso del 3D.
Pennylove liquida il "giustificati" motivi con una deduzione secondo me arbitraria e sommaria.
L'art.4 ex-392/78 NON è stato mai abrogato dalla 431/98.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Ognuno, compreso te e Pennylove, rimane libero di esprmere la propria opinione.

Con una differenza:
@Pennylove motiva sempre le sue deduzioni ed argomentazioni.
le tue sono sempre senza alcuna argomentazione: richiedono un atto di fede....

Quanto alle tue precisazioni e letture della legge, al solito ho qualcosa da obiettare:

il comma 6 che è una parziale ripetizione dell'art 4 della legge 392/78

L'art.4 ex-392/78 NON è stato mai abrogato dalla 431/98.

Non si capisce, al solito, cosa vuoi lasciar intendere:
sta di fatto che il comma 6 art. 3 della 431/98 è la ripetizione integrale del comma 2 art 4 della 392/78.
Mentre il comma 1 art. 4 della 392/78 non fa che affermare:
E' in facolta' delle parti consentire contrattualmente che il
conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone
avviso al locatore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima
della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
Punto che non è in discussione: il contratto infatti si è rifatto a questo comma; ma la domanda postata si riferiva alla interpretazione di "giustificati" : che si tradurrebbe "per qualunque motivazione" o "per gravi motivi"?

Io non conosco la risposta, ma Penny si è sforzata di dare una spiegazione che pare convincente e condivisibile.

Tu mi pare stai solo polemizzando, come sempre ...

del resto separano Sicilia e Piemonte, oltre alle radici, anche circa 7° di latitudine: error non feci, lapsus adveniet)
 

nuova H&F

Membro Attivo
Privato Cittadino
Quando li fanno gli altri ( Rosa1968 ) sono errori, i tuoi invece lapsus.
Riguardo l'art.4 della 372/1978 ha anche un comma 1, ecco perchè ho detto correttamente che il comma 6 della 431/1998 è una parziale ripetizione .
Colpa certo del legislatore e non tua.
Tua è il sottacere il comma 1 ex-372/1978.
Non condivido, come già detto, l'interpretazione data da Pennylove, in quanto è chiaro il riferimento al comma 1 citato.
Non posso eguagliqre te nella ricerca spasmodica della sottile polemica : io dico chiaramente senza rigiri......e come tutti a volte sbaglio ( hops.....lapsuleggio). W Rosa1968, molto acuta e signorile :fiore:.

P.S. Io vivo in Liguria ed a Roma (Centro)
 
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nuova H&F

Membro Attivo
Privato Cittadino
:confuso::occhi_al_cielo:Hops...lapsus :
1) eguagliare
2) legge 392/78 ( due volte = doppio lapsus )

;) ho fatto in tempo ad accorgermi dei lapsus, prima che qualcuno segnalasse o taggasse il messaggio:)
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Tua è il sottacere il comma 1 ex-372/1978.

Francamente non mi è chiaro cosa tu intenda dire. Per la cronaca l'ho addirittura riportato per esteso

Mentre il comma 1 art. 4 della 392/78 non fa che affermare:
E' in facolta' delle parti consentire contrattualmente che il
conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone
avviso al locatore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima
della data in cui il recesso deve avere esecuzione
.

Quanto alla nostra cara amica @Rosa1968 ti ricordo che non ha bisogno di avvocati difensori d'ufficio. Soprattutto non mi pare sensato seminare riferimenti incomprensibili ai più in tre differenti discussioni (OT rispetto all'originale...;))
E ti confesso che nella mia ignoranza, (di questo so che tu non ne hai mai dubitato ..) pensavo proprio che "uso penitenziale" fosse una particolare forma di uso. Così come esiste la Caparra penitenziale.

Hai detto dove vivi;

Io vivo in Liguria ed a Roma (Centro)

Giusto per mia curiosità: puoi anche aggiungere l'origine familiare? (il tuo accenno al latino-siculo, ed altri tuoi precedenti interventi non mi sono sembrati solo incidentali); mi piacerebbe verificare se oltre che essere agli antipodi caratterialmente, c'è anche un parallelismo sul piano geografico: ma considera questo un semplice gioco.
 
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nuova H&F

Membro Attivo
Privato Cittadino
L'uso penitenziale ? Questa è un pò grossa : i giardini di Regina Coeli ( per i romani ) o di Opera ( per i milanesi e dintorni )
Ed il contesto era chiarissimo.....ma non ti sei voluto lasciare sfuggire l'occasione di mostrare una pignola lettura ( in un forum ?!?).
Tutti abbiamo stima per alcuni membri e meno per altri.
Leggo volentieri i post di Rosa1968 : sono sintetici ( non amo gli stili ridondanti comuni a molti, che sembra pensino che scrivere lunghi post dimostrino approfondita analisi, ma poi stringi-stringi non c'è grande sostanza ), arguti e spesso di simpatico umorismo, sempre professionali e signorili ( qualità rara ).
E' naturale che io provi stima per lei e per altri come lei ( sintetica, arguta, professionale, signorile etc. ).

Quanto al campanilismo, questo è proprio fuori Tema ( hah, si dice OT ) e mi lascia perplesso al giorno di oggi, di Europa unita.

Per restare in tema di recesso del conduttore e di art. 4 legge 392/78, che senso averebbe avuto introdurre i giustificati motivi quando la legge gia tutela i gravi motivi ?
E' per me chiaro, senza scomodare gli (adorati) Codici Civili, Penali etc......, che gli stipulatori del contratto di locazione del 3D hanno voluto differenziare i gravi motivi da altri motivi, aprendo ad un recesso del conduttore anticipato, con sei mesi di preavviso.Gli stessi articoli citati da Pennylove possono portare alle mie conclusioni e non alle sue.
Non si mettono clausole per ribadire previsioni legge, ma per integrarle con accordo contrattuale liberamente sottoscritto dalle parti.
 

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