Ognuno, compreso te e Pennylove, rimane libero di esprmere la propria opinione.
Con una differenza:
@
Pennylove motiva sempre le sue deduzioni ed argomentazioni.
le tue sono sempre senza alcuna argomentazione: richiedono un atto di fede....
Quanto alle tue precisazioni e letture della legge, al solito ho qualcosa da obiettare:
il comma 6 che è una parziale ripetizione dell'art 4 della legge 392/78
L'art.4 ex-392/78 NON è stato mai abrogato dalla 431/98.
Non si capisce, al solito, cosa vuoi lasciar intendere:
sta di fatto che il comma 6 art. 3 della 431/98 è la
ripetizione integrale del comma 2 art 4 della 392/78.
Mentre il comma 1 art. 4 della 392/78 non fa che affermare:
E' in facolta' delle parti consentire contrattualmente che il
conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone
avviso al locatore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima
della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
Punto che non è in discussione: il contratto infatti si è rifatto a questo comma; ma la domanda postata si riferiva alla interpretazione di "giustificati" : che si tradurrebbe "per qualunque motivazione" o "per gravi motivi"?
Io non conosco la risposta, ma Penny si è sforzata di dare una spiegazione che pare convincente e condivisibile.
Tu mi pare stai solo polemizzando, come sempre ...
del resto separano Sicilia e Piemonte, oltre alle radici, anche circa 7° di latitudine: error non feci, lapsus adveniet)