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studionap

Ospite
Salve,
venderó il mio immobile a fine mese.

Ho chiesto i conteggi per le spese al mio amministratore di condominio che le ha così suddivise:
- spese generali 238 giorni/360
- spese riscaldamento 180 giorni/180
NB: La gestione va dal 1/9 al 31/8.

Quindi sono a debito pur avendo appena pagato la rata trimestrale.

In pratica ha conteggiato il riscaldamento sull'effettivo periodo di funzionamento dell'impianto di 6 mesi.

Posso capirne il senso ma vorrei conoscere la legge in base alla quale il riscaldamento è stato scorporato come voce a parte.

Mi risulta che il riscaldamento sia una delle spese condominiali come la altre e quindi non può essere disgiunto da queste. E le spese ordinarie si pagano in base al periodo di possesso...

Ho sempre pagato tutto e voglio pagare anche questa volta se la legge lo dice.

Chi puó aiutarmi a capire con dei riferimenti legislativi?

Grazie.
 
Possono esistere diverse tabelle nel condominio. Alcune si basano si millesimi della proprietà, altre sull'uso di determinati spazi o impianti. Può essere che l'amministratore diluisca le spese del riscaldamento in più rate ma è normale che imputi le medesime in base all'effettivo utilizzo.
 
Ciao studionap, il tuo amministratore si è comportato correttamente addebitando a te i costi di riscaldamento dell'ultimo esercizio. Il servizio è stato erogato quando tu eri proprietario e tu ne hai dunque fruito. Ti riporto uno stralcio di una sentenza della Cassazione che fornisce una buona interpretazione della ripartizione delle spese tra vecchio e nuovo proprietario:
“in caso di vendita di un’unità immobiliare in condominio,nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni,in mancanza di accordo tra le parti,nei rapporti interni tra alienante ed acquirente è tenuto a sopportare i costi chi era proprietario al momento della delibera dell’assemblea”; diversamente ,laddove le spese deliberate afferiscano “alla manutenzione ordinaria,alla conservazione,al godimento delle parti comuni dell’edificio o alla prestazione di servizi nell’interesse comune” ,tenuto al relativo pagamento- sempreché difetti sul punto un accordo tra le parti – è chi risulta proprietario al momento in cui l’intervento viene eseguito o il servizio erogato; al momento,cioè,del compimento effettivo dell’attività gestionale “.
(Cass. sentenza n.24654 del 3.12.’10)
 

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