tecnocasa segrate

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Buongiorno, in periodi di crisi succede anche questo, l'Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale di Milano 3, ha valutato che l'inserimento all'interno dei contratti di locazione della clausola di corresponsione degli interessi moratori, fissato pari agli interessi legali (0,3% dal 1/1/18) sia da considerare una clausola penale e di conseguenza da tassare in caso di registrazione con cedolare secca in tassa fissa €.200.
L'Agenzia sta leggendo i contratti dal 2015 e inviando lettere per la liquidazione dell'imposta di registro per loro non pagata, infatti con l'adesione al regime della cedolare secca l'ufficio tassa come se l'atto contenesse la sola disposizione degli interessi di mora in caso di ritardato pagamento.
La procedura prevede che se si registra in telematico e non si allega il contratto, l'Agenzia chiede copia al cliente del contratto e dopo pochi giorni arriva l'avviso di liquidazione delle imposte pari a circa €.300,00 comprensive di €. 60,00 per sanzioni, oltre interessi e spese di notifica.
Se conoscete altri uffici dell'A.d.E. che praticano questa prassi fatemelo sapere.
 

dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
Per me i tassi legali non sono una clausola penale. Dipende cosa scrivi. Il modello dei canoni concordati ha uno scritto ben preciso.
 
Ultima modifica:

tecnocasa segrate

Membro Attivo
Agente Immobiliare
A me sembra una semplice clausola contrattuale e non certo una clausola penale.
allego le motivazioni ricevute

upload_2018-3-15_12-30-15.png
 

tecnocasa segrate

Membro Attivo
Agente Immobiliare
si certo il punto incriminato del contratto cita:
Salvo quanto previsto dall’art.55 L.392/78, il mancato pagamento anche di una sola rata del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento nel termine previsto degli oneri accessori quando l’importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1456 del c.c.. In caso di ritardato pagamento del canone e di quant’altro dovuto in adempimento del presente contratto, il Conduttore dovrà corrispondere, anche senza l’intimazione di cui all’art.1219 del c.c., gli interessi moratori da calcolarsi ad un tasso che viene fissato in misura pari a quello legale art.1224 c.c., decorrenti dalle scadenze di cui all’art.3 del presente contratto. Il pagamento non potrà venire ritardato o sospeso dal Conduttore per alcuna ragione o motivo, salvo restando il separato esercizio delle proprie eventuali ragioni.
 

Bruno2301

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Ma questa dicitura è intutti i contratti ed è prevista per legge anche se non menzionata nel contratto. Quindi a dire che tutti i contratti di locazione devono pagare 200Euro?
 

dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
Tu hai aggiunto altro. Questa é la dicitura dei canoni concordati:

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

L'art. 55 della legge 27 luglio 1978 n.392 dà la possibilità al conduttore di eliminare l'inadempimento da morosità e di estinguere il diritto alla risoluzione del contratto già sorto a favore del locatore pagando quanto dovuto per canoni scaduti, oneri accessori, interessi e spese, questo dice.
Se tu invece imponi al conduttore sin da ora, prima che sorgano gli effetti della morosità e non gli dai la possibilità di eliminare l'inadempimento mi sembra proprio una clausola penale.
Si stanno raffinando :riflessione:
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto