linda251

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Privato Cittadino
Buongiorno
il proprietario di un appartmento mi chiede se può indicare sul contratto una clausola che obblighi l'iquilino a fare una polizza assicurativa nel caso in cui provochi danni nell'immobile (scoppi allagamenti ecc).
Si può??

Aggiunto dopo 7 minuti :

precisazione è un contratto convenzionato
 

carlor

Membro Attivo
Professionista
Se contratto convenzionato vuol dire "contratto concordato" (ossia n+2) chiederei prima ad un'associazione proprietari (ad es. UPPI) o inquilini (ad es. SUNIA).
 

realessandro

Nuovo Iscritto
L’opportunità di prevedere nel contratto di locazione che il conduttore/locatario contragga a sue spese una assicurazione “scoppio incendio”

Il proprietario di una unità immobliare anche in condominio potrebbe avere interesse che nel contratto di locazione il conduttore stipuli una polizza per assicurarsi in funzione del c.d. "Rischio Locativo". Ne trattano gli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile.

La copertura riguarda i danni materiali e diretti ai locali condotti in locazione può considerarsi una garanzia di responsabilità e pertanto prevedere che la somma assicurata sia rapportata al valore di tutti i locali e mobili ivi presenti .

La prevenzione di controversie per effetto delle quali il locatore potrebbe essere chiamato a risarcire il danno, impone di suggerire vivamente di far sottoscrivere al conduttore un'assicurazione casa in nome e per conto altrui (ex art. 1891 cc.).

La scelta di assicurare i locali consta in sostanza nell’ ottenimento di una garanzia di rischio locativo tesa a tutelare il locatore dai sinistri attribuibili alla responsabilità civile del conduttore per danni colposi causati al fabbricato o a terzi ed a Lui, come detto , attribuibili

Da quanto sopra nasce l’esigenza di stipulare Un contratto di assicurazione “in nome e per conto altrui”. Ciò implica che se l'indennizzo del danno và imputato al conduttore la polizza previene controversie tra il perito della compagnia di assicurazione del proprietario e quello del conduttore (nel caso di rischio locativo) sull'imputabilità del sinistro. Suggerisco vivamente che il proprietario dell'immobile inserisca quale clausola vessatoria ex artt. 1341 e 1342 cc che vincoli il conduttore dell'immobile alla sottoscrizione della polizza assicurativa. In tal caso la consegna delle chiavi dell'immobile sarà subordinata alla consegna materiale del conduttore al proprietario dell'immobile di copia del contratto di assicurazione tipo rischio locativo, in nome e per conto altrui o globale fabbricato prima dell'ingresso nella conduzione dell'immobile.


quanto sopra trova conforto nelle disposizioni civilistiche


Art. 1588. -Perdita e deterioramento della cosa locata.1.Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.2.È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa. cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 20 marzo 2009, n. 6888.
Art. 1589. -Incendio di cosa assicurata.1.Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo , la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.2.Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.3. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.
Art. 1611. -Incendio di casa abitata da più inquilini.1c.Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio , proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.2c.La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.
Art. 1891. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta. 1c.Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.2c.I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.3c.All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.4c.Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo previsti dall'art. 2 comma 3, nonché dei contratti di locazione transitoria di cui all'art.5 comma 1 e dei contratti di locazione per studenti universitari di cui all'art.5, comma 2 e 3. La convenzione nazionale, di cui all'art.4 comma 1, approva i tipi di contratto per la stipula dei contratti agevolati dove non è previsto l'obbligo a carico del conduttore di stipulare una assicurazione che copra gli eventuali danni all'immobile.Tale tipologia di contratti non può essere modificata. Quindi la risposta é no.
 

realessandro

Nuovo Iscritto
Non sarei cosi' categorico
Nell'allegato G non sono riportate alcune spese (per esempio quelle sopportate per l'amministrazione dello stabile o per le polizze condominiali). Per quelle non previste resta pertanto possibile attribuire liberamente nel contratto.
Inoltre della polizza beneficia anche il conduttore che in funzione delle sue reponsabilità ben individuate nel codice e solo a lui attribuibili si troverebbe a non dover dover sborsare somme cospicue
 

carlor

Membro Attivo
Professionista
Nell'allegato G non sono riportate alcune spese (per esempio quelle sopportate per l'amministrazione dello stabile o per le polizze condominiali

Negli accordi di Roma entrambe le spese sono ripartite fifty-fifty. Della polizza a carico dell'inquilino proprio non si parla.
Ad ogni modo l'inquilino non si "costringe": eventualmente si obbliga.
 

realessandro

Nuovo Iscritto
Occorre chiarirsi le idee: i contratti convenzionati fanno riferimento ad una tabella con una ripartizione tassativamente prevista e qui non ci piove. In questa ripartizione non sono contemplate le spese di amministrazione e le polizze per cui le parti possono disporre liberamente ; se non dispongono scattano gli usi
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Comunque non si obbliga o costringe nessuno, il conduttore é libero di accettare o meno, ma aggiungendo balzelli onerosi per il conduttore, si rischia solo di lasciare l'immobile sfitto per parecchio tempo. Non é meglio rassicurare il proprietario che intende affittare il proprio immobile ad uso abitativo, cercando eventuali garanti?;)
Scusate una domanda agli agenti immobiliari che sono in affitto?: Avete sottoscritto la polizza danni sul vostro contratto di locazione uso abitativo?:???:
 

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