alexr1

Nuovo Iscritto
buongiorno.sto per acquistare un immoobile al piano terra.poichè potrei anche acquistare il posto auto coperto,ma onestamente non mi interessa,se non lo acquistassi,in futuro dovrei comunque pagare le spese di manutenzione e/o per la sicurezza (tipo estintori,ascensore che arriva direttamente in garage,ecc.)degli stessi?grazie per i consigli che saprete fornirmi.
 

Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
bisogna sapere quali sono le "proprietà" e cosa dice il regolamento

l'ascensore è parte comune a tutte le u.i. o solo ad alcune
il corridoio garage è una parte comune a tutti o solo ai proprietari dei garage
...
non è importante quello che pensi, ma quello che dicono le carte



se non è ancora stato fatto un rogito di vendita per il fabbricato, sei ancora in tempo per proporre un regolamento contrattuale che chiarisca questi e altri aspetti, così da non discutere sul riparto spese


BOX: SPESE PER LA SICUREZZA A CARICO DEI PROPRIETARI
A cura di Silvio Rezzonico


Nel condominio in cui possiedo un box auto verranno realizzati lavori al fine di ottenere il certificato di prevenzione incendi. I box auto sono situati al piano terreno del fabbricato e costituiscono quindi un corpo unico con i soprastanti alloggi. I lavori previsti contemplano il posizionamento di porta ignifuga nel corridoio che collega i locali box al vano scale del condominio, la realizzazione di segnaletica, posizionamento di estintori, realizzazione di griglia di aerazione e di via di fuga, ecc. Per i soli box i cui muri perimetrali confinano con locali comuni del condominio (quali vano scale, locale ascensore e contatore, eccetera) è previsto il rivestimento di tali muri con pannelli ignifughi. Desiderei sapere se i lavori nel loro complesso siano da porre a carico dei soli proprietari dei box o di tutti i condomini, atteso che gli stessi mi sembrano riferiti a conseguire la sicurezza dell'intero fabbricato. Inoltre i lavori previsti solo in alcuni box (rivestimento delle pareti con pannelli ignifughi) devono rimanere a carico dei proprietari dei soli box in cui verranno realizzati (come sostenuto da alcuni condomini) o di tutti i condomini, atteso che gli stessi sono finalizzati alla sicurezza dell'intero fabbricato? [192533] Lettera Firmata - TORINO
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Secondo alcuni, le norme di prevenzione incendio sono finalizzate a tutelare l'edificio condominiale nel suo complesso, sicché qualsiasi spesa di prevenzione deve essere ripartita tra tutti i condomini dell'edificio (o di ciascun edificio quando il condominio sia costituito da una pluralità di edifici), in ragione dei millesimi di proprietà. Secondo altri, in materia di box-garage, le spese della prevenzione devono essere, sostenute dai soli titolari dei garage, in base all'articolo 1123, secondo comma, Codice civile. In questo senso è peraltro la sentenza della Cassazione, 22 giugno 1995, n. 7077 che - in materia di spese per l'installazione delle porte tagliafuoco dell'atrio comune, sui quali si aprivano le porte di alcune autorimesse di proprietà esclusiva - ha addebitato, ai soli proprietari delle autorimesse, le spese della prevenzione incendio. La pronuncia sembra condivisibile, anche alla stregua della considerazione secondo cui molti degli obblighi di prevenzione (ventilazione, eccetera), a norma del Dm del ministero degli Interni 1 febbraio 1986, attengono prevalentemente alla sicurezza delle autorimesse.
 

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