Pennylove

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non lo so , ma ognuno tira l' acqua al proprio mulino :sorrisone:, ma di fronte alla legge dovremmo essere comunque inflessibili ;)
In tutti i modi l' articolo 8 della legge suddetta 9 Dicembre 1998 n. 431 è abbastanza fumoso in materia di spese di registrazione
Mi puoi aiutare a interpretarlo ? :disappunto:

Mi scusi , ma credo che la domanda in questione ce l' abbia il senso ; Perchè dice che, se il conduttore è composto da 1-10-20 persone, nulla cambia ? Il conduttore è una persona fisica reale non di certo un multisoggetto […]

trovo difficile se non ingiusto per il proprietario e per i conduttori ( o multiconduttore ehehehehe ) , considerare questi ultimi come un unica persona giuridica , visto e considerando che sul contratto di locazione , che è di natura transitoria annuale , devo specificare i singoli canoni di affitto di tutti i conduttori con le relative condizioni e non il canone complessivo del conduttore o multiconduttore […]

Nei rapporti interni tra le parti (nei confronti dell’Amministrazione finanziaria entrambi i contraenti sono tenuti solidalmente ad adempiere all’obbligo tributario), l’art. 8 della legge n°392/1978 ), come sopra ricordato, stabilisce che le spese di registrazione sono “a carico del conduttore e del locatore in parti uguali”. Tale disposizione, peraltro non riprodotta nella legge n°431/1998, in quanto non espressamente abrogata dall’art. 14 della legge medesima, è tuttora vigente. Infatti, è stata integralmente ripresa anche nel contratto-tipo per studenti universitari emanato dal DM 30 dicembre 2002 (allegato E) e recepito dagli accordi territoriali che all’art. 6 prevede che “Il locatore provvede alla registrazione, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà”.

In genere, è il locatore che, dopo aver versato l’imposta, riaddebita al conduttore (inteso come insieme di singoli conduttori), una volta in possesso della ricevuta di pagamento, il 50% dell’imposta sostenuta. Che la parte conduttrice sia composta da uno o più conduttori ovvero che sia pattuita a contratto una ripartizione differenziata del canone fra i medesimi, in caso di mancato pagamento da parte di uno di essi, è irrilevante ai fini dell’imposta di registro, fermo restando il vincolo unitario e solidale di versare quanto dovuto al locatore (nella specie l’imposta di registro) per la registrazione della locazione che attesta l’esistenza di un atto giuridico unico: lo stesso contratto rende solidali i conduttori (non si è in presenza di un contratto di locazione per ogni conduttore, ma di un contratto unico con più conduttori).

Ora, la coesistenza nello stesso rapporto di più conduttori non esclude che ciascuno di essi sia tenuto per la medesima prestazione (nella specie il pagamento dell’imposta di registro) con distinta ed autonoma obbligazione pro quota all’interno della parte conduttrice: i singoli conduttori sono obbligati in solido, a norma dell’art. 1292 del cod. civ., ad adempiere fiscalmente a tale prestazione pecuniaria nella quale “più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri”. Non solo. Il successivo 1294 stabilisce che i condebitori sono tenuti in solido nei confronti del loro creditore se dalla legge o dal titolo non risulti diversamente: se ciò non avviene, e uno dei co-conduttori non paga la sua quota di imposta di registro, i rimanenti possono rivalersi su di lui per inadempienza contrattuale (subiscono un danno dovuto al fatto di dover pagare l’intero 50% di imposta).

Aggiungo, infine, che il disposto sopra richiamato, nell’ambito della contrattazione collettiva (canoni convenzionati), non può essere liberamente derogato in senso peggiorativo per il conduttore, stabilendo ad esempio che il medesimo si faccia carico di una percentuale maggiore del 50% delle spese di registrazione, o addirittura dell’intero importo (la clausola sarebbe nulla e sostituita con quella di legge): lo stesso dicasi per la tabella oneri accessori (allegato G), richiamata in contratto (art. 5 del modello-tipo), che è immodificabile.
 

aryano81

Membro Attivo
Professionista
Nei rapporti interni tra le parti (nei confronti dell’Amministrazione finanziaria entrambi i contraenti sono tenuti solidalmente ad adempiere all’obbligo tributario), l’art. 8 della legge n°392/1978 ), come sopra ricordato, stabilisce che le spese di registrazione sono “a carico del conduttore e del locatore in parti uguali”. Tale disposizione, peraltro non riprodotta nella legge n°431/1998, in quanto non espressamente abrogata dall’art. 14 della legge medesima, è tuttora vigente. Infatti, è stata integralmente ripresa anche nel contratto-tipo per studenti universitari emanato dal DM 30 dicembre 2002 (allegato E) e recepito dagli accordi territoriali che all’art. 6 prevede che “Il locatore provvede alla registrazione, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà”.

In genere, è il locatore che, dopo aver versato l’imposta, riaddebita al conduttore (inteso come insieme di singoli conduttori), una volta in possesso della ricevuta di pagamento, il 50% dell’imposta sostenuta. Che la parte conduttrice sia composta da uno o più conduttori ovvero che sia pattuita a contratto una ripartizione differenziata del canone fra i medesimi, in caso di mancato pagamento da parte di uno di essi, è irrilevante ai fini dell’imposta di registro, fermo restando il vincolo unitario e solidale di versare quanto dovuto al locatore (nella specie l’imposta di registro) per la registrazione della locazione che attesta l’esistenza di un atto giuridico unico: lo stesso contratto rende solidali i conduttori (non si è in presenza di un contratto di locazione per ogni conduttore, ma di un contratto unico con più conduttori).

Ora, la coesistenza nello stesso rapporto di più conduttori non esclude che ciascuno di essi sia tenuto per la medesima prestazione (nella specie il pagamento dell’imposta di registro) con distinta ed autonoma obbligazione pro quota all’interno della parte conduttrice: i singoli conduttori sono obbligati in solido, a norma dell’art. 1292 del cod. civ., ad adempiere fiscalmente a tale prestazione pecuniaria nella quale “più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri”. Non solo. Il successivo 1294 stabilisce che i condebitori sono tenuti in solido nei confronti del loro creditore se dalla legge o dal titolo non risulti diversamente: se ciò non avviene, e uno dei co-conduttori non paga la sua quota di imposta di registro, i rimanenti possono rivalersi su di lui per inadempienza contrattuale (subiscono un danno dovuto al fatto di dover pagare l’intero 50% di imposta).

Aggiungo, infine, che il disposto sopra richiamato, nell’ambito della contrattazione collettiva (canoni convenzionati), non può essere liberamente derogato in senso peggiorativo per il conduttore, stabilendo ad esempio che il medesimo si faccia carico di una percentuale maggiore del 50% delle spese di registrazione, o addirittura dell’intero importo (la clausola sarebbe nulla e sostituita con quella di legge): lo stesso dicasi per la tabella oneri accessori (allegato G), richiamata in contratto (art. 5 del modello-tipo), che è immodificabile.
Hai mangiato il codice civile a colazione ?:risata:
Comunque sei stato abbastanza esauriente
Come si dice DURA LEX SED LEX , comunque annotate la mia forte obiezione ....
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Posso sembrare insolente e me ne scuso , ringraziandoti della disponibilità nell' interloquire con me e te ne sono molto grato , ma trovo difficile se non ingiusto per il proprietario e per i conduttori ( o multiconduttore ehehehehe ) , considerare questi ultimi come un unica persona giuridica , visto e considerando che sul contratto di locazione , che è di natura transitoria annuale , devo specificare i singoli canoni di affitto di tutti i conduttori con le relative condizioni e non il canone complessivo del conduttore o multiconduttore
non so se mi sono spiegato , ecco perchè noto che c' è un vuoto giuridico che non è ,secondo il mio modesto parere , relativo .
Non sono considerati come una persona giuridica ma come persone fisiche obbligate in solido. Invece non ho capito il tuo discorso sui contratti di natura transitoria con l'obbligo di specificare i singoli canoni da quale norma l'hai desunto.
 

aryano81

Membro Attivo
Professionista
Non sono considerati come una persona giuridica ma come persone fisiche obbligate in solido. Invece non ho capito il tuo discorso sui contratti di natura transitoria con l'obbligo di specificare i singoli canoni da quale norma l'hai desunto.
No , quello di specificare i singoli canoni di locazione è semplicemente un accordo preso tra me e i conduttori , su insistenza di questi ultimi.
 

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