marcanto

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Avrei bisogno di chiarirmi alcuni aspetti di natura di legittimità, in merito ad un trasferimento di immobile mediante testamento.

Viene redatto testamento avente oggetto un'immobile > il proprietario dispone testamento a favore di 2 suoi fratelli (non ha altri fratelli o sorelle e non ha figli)
Alla morte del testatore, gli eredi provvedono a pubblicare il testamento presso notaio.
Nonché a produrre la prevista voltura catastale.

In queste condizioni quali altre incombenze ricadono sugli eredi ?
Gli eredi sono obbligati, per legge, ad accettare quanto oggetto del testamento ?

Sopratutto:
colui che dovesse acquistare un bene/immobile, pervenuto agli aventi causa per testamento, di quali incombenze si dovrebbe sincerare ?
Se gli eredi trasferiscono con rogito ad altro soggetto/acquirente, tale trasferimento presenta rischi .....e quali, per il nuovo acquirente ?

sarò grato a chi vorrà chiarirmi un po il tutto.

PS: spero di aver usato le espressioni appropriate, in difetto spero che @francesca63 non me ne voglia, come chiunque altro.
 
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francesca63

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Gli eredi sono obbligati, per legge, ad accettare quanto oggetto del testamento ?
Il soggetto chiamato in base al testamento deve provvedere all’accettazione dell’eredita (espressa o tacita) , per essere erede.
colui che dovesse acquistare un bene/immobile, pervenuto agli aventi causa per testamento, di quali incombenze si dovrebbe sincerare ?
Se non sono passati 10 anni dall’apertura della successione, deve chiedere la rinuncia all’azione di riduzione da parte degli eventuali legittimari che abbiano ricevuto meno della legittima .
La provenienza da testamento , in generale, è meno rischiosa rispetto a quella da donazione, perché nel caso della donazione non si può rinunciare all’azione di riduzione prima della morte del donante.
E deve verificare che non ci siano cause in corso per l’impugnazione del testamento.
Il notaio saprà valutare ogni situazione ( ogni successione è storia a se, in funzione della composizione della famiglia è del patrimonio del de cuius).
Se gli eredi trasferiscono con rogito ad altro soggetto/acquirente, tale trasferimento presenta rischi .....e quali, per il nuovo acquirente ?
A certe condizioni, il terzo acquirente può essere soggetto all’azione di restituzione.
Eredità: l'azione di restituzione contro i terzi acquirenti

PS: spero di aver usato le espressioni appropriate, in difetto spero che @francesca63 non me ne voglia, come chiunque altro.
Forse non sembra, ma non mordo...;)
 

marcanto

Membro Senior
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Il soggetto chiamato in base al testamento deve provvedere all’accettazione dell’eredita (espressa o tacita) , per essere erede.
In riferimento all'accettazione Tacita:
l'aver posto in essere un atto concreto come la prevista voltura catastale dei beni, fatta dopo la morte del de cuius, si configurerebbe come accettazione tacita ?

"L’accettazione tacita si verifica quando il chiamato all’eredità compie un atto (comportamento concludente) che presuppone la sua volontà di accettare, e che non avrebbe diritto a fare se non nella qualità di erede"
Accettazione tacita di eredità

Forse non sembra, ma non mordo...;)
so che non mordi ....forse. Scherzo !
Di solito mi becchi sempre ad usare terminologie non appropriate, in questi ambiti, di conseguenza avevo anticipato i tempi .....;)
 

francesca63

Moderatore
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Privato Cittadino
In riferimento all'accettazione Tacita:
l'aver posto in essere un atto concreto come la prevista voltura catastale dei beni, fatta dopo la morte del de cuius, si configurerebbe come accettazione tacita ?
Si.
Come puoi leggere alla fine del link da te postato.
“Oltre ai suddetti casi, la giurisprudenza ha individuato altre ipotesi che fanno scattare l’accettazione tacita dell’eredità:

  • incassare in banca un assegno rilasciato al defunto in pagamento di un suo credito [5];
  • pagamento dei debiti ereditari con denaro prelevato dal patrimonio ereditario;
  • subingresso nell’attività commerciale del coniuge defunto;
  • voltura catastale da parte del chiamato;
  • pagamento transattivo del debito del defunto ad opera del chiamato;
  • richiesta di voltura di concessione edilizia;
  • ricorso contro l’accertamento fiscale in materia di imposta di successione;
  • impugnazione del testamento;
  • avvio dell’azione divisoria, in quanto presuppone la qualità di erede;
  • avvio di una causa per ottenere il pagamento di crediti del defunto (si pensi al caso del defunto a cui alcuni soggetti non avevano pagato delle parcelle e contro i quali agisca l’erede).”
 

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