ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
Quello che forse Tobia voleva sottolineare è che appare controversa l'ipotesi che i canoni acquisiti dal venditore a titolo di locazione ma imputabili anche ad acconto del prezzo non debbano essere assogettati a tassazione IRPEF.
In realtà mi sembra di aver capito che quello che hanno proposto a Dariozeta non è puramente un rent to buy, ma di sottoscrivere un preliminare che preveda una cifra iniziale a titolo di caparra confirmatoria e dei pagamenti scadenzati da imputare al momento del rogito come acconti prezzo ( con valenza anche ... credo questo dovrebbe dircelo lui... di integrazione caparra confirmatoria ) ..
incollo quello che ha postato

l'acquirente, pagherebbe il prezzo di acquisto concordato meno la caparra e la somma delle rate fino allora pagate.

quindi un preliminare trascritto e una stipula del definitivo entro i 36 mesi, non oltre, per non far perdere d'efficacia gli effetti della trascrizione del preliminare stesso. (quindi nessun canone o parte di rata da imputare a canone di locazione)

Se c'è una condizione sospensiva la provvigione si paga al suo avveramento,cioè al rogito.Per l'agente immobiliare l'affare si conclude con la sottoscrizione del preliminare, perchè se è fatto bene non ci saranno problemi, questo è il compito dell'agente immobiliare.

cosma quì dovresti spiegarti meglio perchè quello che hai scritto si presta ad essere mal interpretato.

Se cè una condizione sospensiva il contratto è concluso all'avverarsi della condizione e in quel momento il mediatore ha diritto al compenso indipendentemente dalla data di stipula del definitivo, semprechè l'avverarsi o meno della condizione coincida con il rogito stesso.

prima parli di una clausola sospensiva (che quì non mi sembra di aver letto) e quindi il pagamento della provvigione dovrebbe avvenire al rogito
Poi dici che
" Per l'agente immobiliare l'affare si conclude con la sottoscrizione del preliminare, perchè se è fatto bene non ci saranno problemi, questo è il compito dell'agente immobiliare"
quindi lasci intendere che il mediatore in questo caso và pagato al preliminare ...
diciamo che, a mio dire, dovresti esprimere meglio il concetto
così come lo hai postato si presta ad interpretazioni
sempre a mio dire :fiore:
 

Dariozeta

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
@ingelmann: proprio cosí. Nella proposta oltre la caparra vi sono i 28 pagamenti mensili (da settembre 2015 a gennaio 2017) che verranno conteggiati e quindi detratti dal prezzo finale stabilito all'atto del rogito.

@cosma: anchio non ho ben compreso in quale fase bisogna saldare l'agente.

Volendo ricapitolare ho capito che cio che l'agente propone a mia suocera e un contratto preliminare ad effetti anticipati e patto di futura vendita. Però la durata dello stesso, al limite dei 3 anni come il massimo previsto dalla legge per questo tipo di contratto, potrebbe potenzialmente nascondere dei rischi specificati da CheCasa! Nel suo post.

In ogni caso i rischi si possono ridurre al minimo facendo fare un contratto preliminare da un notaio di "nostra" fiducia (a chi spettano i costi per il contratto preliminare? E di che cifra si tratta?).

Nel contratto preliminare vanno previste delle penali e se si in che forma?

Se allora riassumo bene allora direi quanto segue:
- il contratto preliminare se e fatto bene si puo fare
- se il prezzo totale dell'immobile nel gennaio 2017 sarà di 130'000 la caparra confirmatoria di 10'000 e da conderarsi troppo bassa (da portare a min. 30'000) cosi come la rata mensile di 1'000 (da portare a min. 1'500). Cosi facendo l'acquirente avrebbe pagato fino a gennaio del 2017 tra caparra e rate mensili 72'000 € e cosí al rogito dovrebbe pagare i restanti 68'000€.
A questo punto all'acquirente, avendo gia pagato 72'000€, non converrebbe fare un passo indietro o sbaglio...

Per quanto riguarda la provigione all'agente e prospettabile un pagamento il 50% al contratto preliminare e il restante al rogito?

Una domanda riguardante le tasse. Cosa bisogna pagare in percento sulla caparra e quanto sulle rate mensili?
 

Rosa1968

Membro Storico
Agente Immobiliare
innanzi tutto la data del rogito dovrà essere indicata come termine essenziale quindi una data fissa. altro punto nel caso l'acquirente ci ripensasse pedera la caparra e il maggior danno che richiederai, gli acconti andranno restituiti. valuta bene l'importo da imputare a caparra confirmatoria.
sulla caparra pagherai lo 0.50 mentre per gli acconti il 3%.


.
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
Dario se continui a mettere il tag sul mio cognome con una "n" in più la notifica non mi arriva ..... ingelman .. no ingelmann .. per me fà lo stesso il problema stà nel risultato "n in più no notifica all'utente" della serie " no Martini no party :D
non sò se lo slogan era riferito al Martini :occhi_al_cielo: comunque il senso non cambia ..


Volendo ricapitolare ho capito che cio che l'agente propone a mia suocera e un contratto preliminare ad effetti anticipati e patto di futura vendita
Se intendi ad effetti anticipati un contratto dove il promissario versa parte del prezzo e, contestualmente, è immesso preventivamente nel godimento del bene diciamo che di questo si parla anche se non entro in merito su l'utilizzazione di determinate terminonologie che in giurisprudenza possono racchiudere significati diversi ... (lasciamo ai dotti a giusto titolo l'utilizzo proprio dei termini).

In ogni caso i rischi si possono ridurre al minimo facendo fare un contratto preliminare da un notaio di "nostra" fiducia (a chi spettano i costi per il contratto preliminare? E di che cifra si tratta?).

I costi del Notaio come la scelta spetta all'acquirente ( la scelta da parte del venditore potrebbe essere lecita visto che è lui che consegna l'immobile prima del saldo del prezzo .. questo rientra negli accordi preliminari)


Per quanto riguarda la provigione all'agente e prospettabile un pagamento il 50% al contratto preliminare e il restante al rogito?
Secondo me se l'agente fà un buon lavoro ..tale da toglierti qualsiasi dubbio o tale da convincerti che il passo che stai facendo è giusto e conveniente anche per te dal momento che lo accetti, ritengo che il suo compenso si si maturato al preliminare ed è giusto che in quel momento venga saldato ...... ps salvo accordi diversi.

Al preliminare entrambi vi siete impegnati a rispettare obbligazioni reciproche ben definite e valutate (le tue domane in questo thread al fine di trovare risposte ne sono la prova) . quindi il lavoro dell'Agente immobiliare riferito al diritto alla provvigione si sarebbe estinto.

Sulle altre domannde che hai postato
Ps ho visto mentre scrivevo che ha risposto anche Rosa .. per ora mi astengo a dirti la mia ... ma credo che molto dipende da come il contratto venga impostato ... o si mette una penale "caparra penitenziale" in caso di recesso .. o è caparra confirmatoria ... della serie se non rispetti i termini dei pagamenti perdi tutto caparra ed integrazioni programmate già versate (oltre il risarcimento dell'eventuale maggior danno ... o richiedere l'esecuzione del contratto - seconda strada che secondo me anche se prevista meno probabile da ottenere- ....)
visto che tu dai la detenzione del bene propenderei più per la seconda ipotesi..
 
Ultima modifica:

cosma

Membro Attivo
Agente Immobiliare
In questa forma di compravendita si sottoscrivono due contratti, uno di affitto e un contratto preliminare. è possibile anche una scrittura privata, le provvigioni si pagano per il contratto di affitto, per il resto bisogna attendere il rogito anche se si fa il preliminare.Ho risposto poi se avesse pagato la provvigione quale sarebbe stato il lavoro dell'agente se fossero insorti altri problemi sollevati da Rosa e Ingelman ed ho risposto che non nascono problemi se l'agente immobiliare fa un buon preliminare, perchè è quello il suo lavoro.[DOUBLEPOST=1404770810,1404770668][/DOUBLEPOST]
innanzi tutto la data del rogito dovrà essere indicata come termine essenziale quindi una data fissa. altro punto nel caso l'acquirente ci ripensasse pedera la caparra e il maggior danno che richiederai, gli acconti andranno restituiti. valuta bene l'importo da imputare a caparra confirmatoria.
sulla caparra pagherai lo 0.50 mentre per gli acconti il 3%.


.
per gli acconti è il 2%
 

Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
per gli acconti è il 2%
Mi risulterebbe sia ancora al 3%.
I contratti preliminari di compravendita

Il tema è molto importante ed è stato affrontato compiutamente dall’Agenzia delle Entrate solo in epoca abbastanza recente, dapprima con la risoluzione n. 197/E/2007 e, ancor più di recente, nell’ambito della maxi circolare n. 18/E/2013, al paragrafo 3.1. L’articolo 10 della Tariffa Parte prima del D.P.R. n. 131/1986 è specificamente dedicato ai contratti preliminari di ogni specie, per la cui registrazione prevede l’obbligo di registrazione nel termine fisso di 20 giorni dalla sottoscrizione delle parti che ne determini il perfezionamento con applicazione, in via generale, dell’imposta di registro nella misura fissa di euro 168,00.1. Caparra confirmatoria e acconti di prezzo

La nota all’articolo 10 del T.U.R. precisa ulteriormente che se il contratto preliminare prevede

  • la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria (art. 1385 cod. civ.) si applica l’articolo 6 della medesima Tariffa parte prima, ai sensi del quale è dovuta l’imposta di registro proporzionale dello 0,50 per cento.
Il patto di caparra costituisce, infatti, un contratto con propria causa, ossia con una propria funzione economico-sociale, distinta da quella del contratto da essa confermato, a forma libera e di natura reale, posto che la sua esistenza è subordinata alla consegna del danaro o della cosa fungibile (ris. n. 197/E/2007);

  • il pagamento di acconti di prezzo non soggetti a IVA, ai sensi degli articoli 5, 2° comma, e 40 del T.U.R. si applica l’articolo 9 della medesima Tariffa parte prima, per effetto del quale l’imposta è dovuta con aliquota proporzionale (3 per cento) se sono previsti acconti di prezzo non soggetti a IVA (nell’ipotesi contraria, infatti, si deve applicare quest’ultimo tributo).
In entrambi i casi, la nota all’articolo 10 precisa che “l’imposta pagata è imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo”.

Su tale aspetto la circolare del Ministero delle Finanze n. 37/1986 precisa che l’ultima parte della nota all’articolo 10 è stata dettata dall’esigenza di evitare, quando al contratto preliminare segua la relativa compravendita, una duplicazione di imposta, essendo stato previsto che dall’ammontare dell’imposta principale dovuta per la registrazione dell’atto definitivo dovrà essere detratta l’imposta pagata al momento della registrazione del contratto preliminare.

Peraltro, la circolare sottolinea poi che, nel caso in cui il contratto definitivo non venga posto in essere, le somme riscosse in sede di registrazione di quello preliminare rimarranno definitivamente acquisite all’Erario.

Al riguardo, la circolare n. 18/E/2013 sottolinea che se l’imposta di registro proporzionale corrisposta per la caparra confirmatoria o per gli acconti di prezzo risulta superiore all’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo, spetta il rimborso della maggiore imposta proporzionale versata alla registrazione del preliminare e precisa che detto rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, “entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione” (articolo 77 del T.U.R.). Poiché è in sede di registrazione del contratto definitivo che può essere scomputata l’imposta versata per il preliminare, il termine triennale di rimborso, di fatto, decorre dalla data di registrazione del contratto definitivo.



Come risulterà ancora più evidente da quanto si dirà in prosieguo, la posizione “a credito” può verificarsi, tipicamente, nei casi in cui nel preliminare sia prevista la caparra confirmatoria, soggetta a imposta di registro (0,50%), mentre l’atto definitivo è soggetto a IVA. Peraltro, tale situazione potrebbe altresì verificarsi qualora entrambi i contratti – preliminare e definitivo – siano soggetti a imposta di registro e nel primo siano previsti ingenti acconti di prezzo (soggetti a registro con aliquota del 3 per cento), mentre i beni o i diritti oggetto del contratto definitivo siano soggetti ad aliquota inferiore, come accade in varie fattispecie di trasferimenti immobiliari a carattere agevolato.

Per esempio, il trasferimento di immobili abitativi posti in essere in esenzione di IVA da un soggetto passivo di tale tributo a imprese aventi per oggetto principale o esclusivo dell’attività la rivendita di tali fabbricati sconta l’imposta di registro con aliquota ridotta all’1 per cento; i trasferimenti di fabbricati oggetto di piani di recupero scontano l’imposta di registro in misura fissa; gli stessi trasferimenti di immobili abitativi con le agevolazioni “prima casa” – oggi soggetti a imposta di registro con aliquota del 3 per cento – dal 1° gennaio 2014 è previsto che vedano scendere la propria aliquota al 2 per cento.

Lo stesso fenomeno può verificarsi per i trasferimenti di immobili abitativi a favore di persone fisiche in relazione ai quali l’acquirente può chiedere di corrispondere l’imposta di registro sul valore catastale, anziché sul prezzo pattuito, in applicazione del comma 497 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005 (cosiddetto meccanismo del “prezzo valore”): anche in casi come questo l’applicazione dell’imposta di registro su una base imponibile ridotta può determinare l’impossibilità di assorbire per intero l’imposta di registro già versata sugli acconti, soprattutto se questi siano di ammontare elevato e, ancor più, se la tassazione degli stessi sarà praticata anche sulle somme previste nel preliminare a titolo di acconto, ma il cui versamento non sia contestuale alla sottoscrizione del preliminare medesimo, così come affermato nella recente circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E/2013.

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cosa è cambiato a gennaio

Dal primo gennaio 2014, in caso di trasferimenti di immobili non soggetti ad IVA si applicherà un’imposta di registro (di valore minimo pari a 1.000 Euro) pari a
  • 9% per tutti i trasferimenti immobiliari (fabbricati e terreni) a titolo oneroso
  • 2% per gli immobili adibiti a “prima casa”, ad eccezione di quelle ricadenti in categoria A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico)
L’imposta ipotecaria e quella catastale saranno dovute in misura fissa pari a 50 Euro.

Gli immobili soggetti ad IVA, invece, sono più penalizzati; infatti non si applica l’imposta di registro ma appunto l’IVA che è pari a
  • 22%
  • 10%
  • 4%
in funzione della tipologia di immobile e della Categoria catastale; l’imposta di registro, quella ipotecaria e quella catastale saranno dovute in misura fissa, passando ciascuna dagli attuali 168 Euro a 200 Euro.
Ricordiamo che, in estrema sintesi, sono soggetti ad IVA gli immobili acquistati da impresa costruttrice entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori.
Con le nuove disposizioni normative, infine, vengono annullate per tutti i tipi di trasferimento l’imposta di bollo (attualmente pari a 35 Euro) e la tassa ipotecaria (attualmente pari a 64 Euro).
Alla luce del nuovo quadro impositivo che partirà dal 2014, diventa interessante valutare come cambierà lo scenario delle imposte dovute sui trasferimenti immobiliari e valutare quali saranno gli immobili/acquirenti più favoriti e quelli più sfavoriti.
 
Ultima modifica:

pippo63

Membro Attivo
Agente Immobiliare
In questa forma di compravendita si sottoscrivono due contratti, uno di affitto e un contratto preliminare. è possibile anche una scrittura privata, le provvigioni si pagano per il contratto di affitto, per il resto bisogna attendere il rogito anche se si fa il preliminare.Ho risposto poi se avesse pagato la provvigione quale sarebbe stato il lavoro dell'agente se fossero insorti altri problemi sollevati da Rosa e Ingelman ed ho risposto che non nascono problemi se l'agente immobiliare fa un buon preliminare, perchè è quello il suo lavoro.[DOUBLEPOST=1404770810,1404770668][/DOUBLEPOST]
per gli acconti è il 2%
Perché devi sottoscrivere un contratto di affitto? E' semplicemente un preliminare dove la data del rogito è fissata in una data più lontana rispetto a quanto succede normalmente, ed è il motivo per cui oltre a registrare si trascrive. La trascrizione è una ovvia tutela per l'acquirente, il venditore deve ricercare la sua tutela nella caparra che riceve al compromesso; se non la ritiene congrua e proporzionata all'attesa del saldo lasci perdere. L'agenzia va pagata alla stipula del compromesso od anche prima se c'è stata proposta d'acquisto accettata e comunicazione di accettazione all'acquirente. Se tra la data del preliminare e quella del rogito qualcosa va storto chi è inadempiente si assumerà le proprie responsabilità, ma questo può capitare anche quando tra preliminare e rogito trascorrono anche solo un paio di mesi.
 

cosma

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Dal primo gennaio 2014, in caso di trasferimenti di immobili non soggetti ad IVA si applicherà un’imposta di registro (di valore minimo pari a 1.000 Euro) pari a
9% per tutti i trasferimenti immobiliari (fabbricati e terreni) a titolo oneroso
2% per gli immobili adibiti a “prima casa”, ad eccezione di quelle ricadenti in categoria A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico)
Ma l'hai postato tu stesso che è cambiato al 2% e dici ancora che è al 3% per la prima casa?:shock:
 

Rosa1968

Membro Storico
Agente Immobiliare
infatti stiamo parlando di una dilazione di pagamento non un affitto.[DOUBLEPOST=1404801358,1404801232][/DOUBLEPOST]
Ma l'hai postato tu stesso che è cambiato al 2% e dici ancora che è al 3% per la prima casa?:shock:
l'utente ha chiesto cosa avrebbe pagato sulla caparra e sugli acconti.
 

cosma

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Perché devi sottoscrivere un contratto di affitto? E' semplicemente un preliminare dove la data del rogito è fissata in una data più lontana rispetto a quanto succede normalmente, ed è il motivo per cui oltre a registrare si trascrive. La trascrizione è una ovvia tutela per l'acquirente, il venditore deve ricercare la sua tutela nella caparra che riceve al compromesso; se non la ritiene congrua e proporzionata all'attesa del saldo lasci perdere. L'agenzia va pagata alla stipula del compromesso od anche prima se c'è stata proposta d'acquisto accettata e comunicazione di accettazione all'acquirente. Se tra la data del preliminare e quella del rogito qualcosa va storto chi è inadempiente si assumerà le proprie responsabilità, ma questo può capitare anche quando tra preliminare e rogito trascorrono anche solo un paio di mesi.
Sono nuove forme di compravendita e seguono regole diverse, l'immobile si affitta con l'intenzione di acquistare non con l'obbligo se il conduttore non acquisterà perderà tutto quello che ha versato.[DOUBLEPOST=1404801498,1404801421][/DOUBLEPOST]
infatti stiamo parlando di una dilazione di pagamento non un affitto.[DOUBLEPOST=1404801358,1404801232][/DOUBLEPOST]
l'utente ha chiesto cosa avrebbe pagato sulla caparra e sugli acconti.
Infatti gli acconti sono sul prezzo e quindi vanno dal gennaio 2014 se prima casa al 2%.
 

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