giuliacus

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Salve
per una CTU del Tribunale devo stimare il diritto di superficie di un appartamento in cooperativa realizzato con P.E.E.P. negli anni '60.
Ho letto la convenzione stipulata tra la cooperativa e il Comune di Palermo nella quale viene stabilito che l'alloggio può essere assegnato solo ai SOCI aventi i requisiti per l'assegnazione degli alloggi popolari. Inoltre viene detto che il prezzo di cessione è fissato in base all'ultimo bilancio della cooperativa prima della stipula dell'atto. Mi sono sorti però diversi dubbi:
- la cooperativa ha chiuso nel 2004 per cui non è possibile nè che ci siano nuovi soci a cui poter vendere il diritto di superficie nè ricavare il prezzo di cessione;
a questo punto quali sono i requisiti per poter cedere tale diritto? soltanto quelli relativi all'assegnazione di alloggi popolari? oppure, essendo passati 10 anni dall'atto di assegnazione, l'immobile può essere ceduto a chiunque? nella fattispecie non riesco a trovare quali siano i requisiti di assegnazione case popolari (Regione Sicilia).Qualcuno sa indicarmi quale è la normativa specifica?

- come valuto il valore del diritto di superficie dato che non ho a disposizione i bilanci della cooperativa? posso calcolarlo come la differenza tra valore di mercato e valore del terreno (ho trovato il documento del Comune di Palermo da cui si desume il valore di cessione delle aree in quella zona)?

Grazie mille a chi saprà darmi indicazioni, l'immobile sarà venduto all'asta dal Tribunale.
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
In genere una convenzione - a prescindere dalla durata del diritto di superficie (quasi sempre 99 anni) - ha una scadenza: io ne ho viste al massimo trentennali, per cui anche questo immobile dovrebbe essere ormai libero dai vincoli.

E' anche vero che ogni comune ha le sue convenzioni, per cui ti suggerirei di rivolgerti al Comune.
 

giuliacus

Membro Attivo
Professionista
Nel fascicolo non c'è la nota di trascrizione di quell'atto, in genere viene riportato se ci sono vincoli alla vendita?? nella convenzione c'è scritto che la cooperativa poteva cedere in proprietà superficiaria gli immobili ai soci già assegnatari in uso e godimento al prezzo di cessione costituito, così come previsto dall'art. 18 della Legge 179/92, dal valore delle singole unità immobiliari risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula dei singoli atti di cessione. C'è scritto anche che gli acquirenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica.
L'alienazione era possibile secondo l'art. 20 della Legge 179/92.
Non so se questi vincoli sui requisiti e sul prezzo valgono anche per le vendite successive!

Il settore patrimonio del Comune mi ha risposto sulla procedura per richiedere il costo del riscatto della proprietà dell'area ma non mi hanno chiarito i dubbi sui vincoli dei requisiti e di prezzo
 

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