PyerSilvio

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vista la rilevanza della procura (secondo te).

Toh cuccu’.

Ma dai PyerSilvio@, se è laureata in legge su questi argomenti ne saprà un po' più di te...

Cuccati sto brocardo Spe’:

Dispositivo dell'art. 1722

Ratio Legis

La norma elenca una serie di cause che estinguono il mandato in ragione della sua natura. In particolare, l'estinzione per morte, interdizione o inabilitazione dipendono dal fatto che è un tipico contratto intuitus personae.

Intuitu personae
Locuzione latina

La locuzione latina Intuitu personae, da tradurre con l'italiano avuto riguardo alla persona, indica, nel linguaggio giuridico, quei negozi nei quali si ritengono di particolare rilevanza le qualità personali dei soggetti contraenti.
Tali contratti, in quanto basati sulla fiducia personale, sono intrasmissibili e, solitamente, si ritengono estinti con la morte di uno dei contraenti.

Ce ne sarebbe ancora da aggiungere, ma per simpatia verso la Dottoressa, preferisco non infierire.

Piuttosto volevo chiederti:

“Solitamente si ritengono intrasmissibili” che significa...??

Sai come’..
Sono un intermediario da campanello semplice.


Demenzialissimo.

Esempio: vengo assunto da un'azienda di una certa dimensione, la lettera di assunzione la firma il direttore del personale in quanto ha una procura del titolare per questi atti.
Dopo 10 anni il titolare muore. Oppure il direttore del personale va in pensione, o muore lui, o si dimette.
La procura non è più valida e quindi, secondo @PyerSilvio, potrei essere licenziato in tronco perché con essa perde validità anche la mia assunzione.

Un minuto di silenzio per chi si esprime in gratuita ed immotivata aggressione.


La morte e la sopravvenuta incapacità del mandante e del mandatario


L'estinzione del mandato per la morte e la sopravvenuta incapacità (interdizione o inabilitazione) del mandante o del mandatario si spiega con riguardo all'elemento della fiducia che accompagna il rapporto.
Tuttavia il mandato quando ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue se l'impresa continua.
Valgono i criteri che mantengono ferma la proposta di contratto fatta dall'imprenditore nonostante la morte, l'interdizione e l'inabilitazione dello stesso (rel. min. n. 716). L'impresa obiettivizza in un certo senso gl'interessi che si concentrano in essa e li rende quasi indipendenti dalle vicende che colpiscono la persona dell'imprenditore.
Per i contratti la revocabilita’ della Proposta e’ assicurata. in caso di morte del proponente imprenditore, dalla trasmissione agli eredi della posizione di lui e, nel caso d'incapacità, dalla esistenza del rappresentante legale, che decide circa la convenienza di mantenere o revocare la proposta medesima; per il mandato è fatta dall'art. 1722 per espressa salvezza del diritto di recesso delle parti o degli eredi anche quando eccezionalmente il mandato non si estingue nonostante la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario.
 
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PyerSilvio

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Toh cuccu’.
Complimenti.
Si scrive Cucù, professore.

Mi aspettavo un commento sulla sostanza dell'argomento trattato.
Piuttosto che una sterile lezione di grammatica.

Dopo che si sono viste le più svariate ed immotivate offese, ora si rileva di come sia maggiore l'interesse verso il cucù, piuttosto che ai dettami del codice civile.
Quantomeno quello conosciuto.

Ecco un breve campionario di oscenità:

Evviva la certezza del diritto !!
Comincio a ridere , e finisco al prossimo compleanno

altrimenti si cade nel ridicolo

sarebbe demenziale il contrario.

Comprati un bigino di diritto privato, corso base.

Cucù Francesca non ride più.

La pratica val più della grammatica.
 

specialist

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Dispositivo dell'art. 1722
Ratio Legis

La norma elenca una serie di cause che estinguono il mandato in ragione della sua natura. In particolare, l'estinzione per morte, interdizione o inabilitazione dipendono dal fatto che è un tipico contratto intuitus personae.
Intuitu personae

Locuzione latina
La locuzione latina Intuitu personae, da tradurre con l'italiano avuto riguardo alla persona, indica, nel linguaggio giuridico, quei negozi nei quali si ritengono di particolare rilevanza le qualità personali dei soggetti contraenti.
Tali contratti, in quanto basati sulla fiducia personale, sono intrasmissibili e, solitamente, si ritengono estinti con la morte di uno dei contraenti.
Non sarò laureato in legge, però mi sembra proprio che mandato e procura non siano la stessa cosa.
Inoltre il contratto sarà anche intrasmissibile, ma questo non vuol dire che gli effetti dello stesso che si erano creati prima della morte non siano validi (es. compromesso).
 

PyerSilvio

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Non sarò laureato in legge, però mi sembra proprio che mandato e procura non siano la stessa cosa.

Sono regolati dalle stesse norme.

Se è intrasmissibile si fà riferimento per forza alla conclusione del contratto.

art. 1722 per espressa salvezza del diritto di recesso delle parti o degli eredi

L'estinzione del mandato per la morte e la sopravvenuta incapacità (interdizione o inabilitazione) del mandante o del mandatario si spiega con riguardo all'elemento della fiducia che accompagna il rapporto.
 

PyerSilvio

Membro Storico
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Ma la promessa (preliminare) è valida perchè è stata sottoscritta prima della morte e gli eredi - se accettano l'eredità - devono onorare il contratto, oppure restituire la caparra già versata (in teoria il doppio).

:nerd:

Ci mancherebbe pure che fosse stata sottoscritta dopo la morte.
Magari dallo zombie resuscitato del venditore originale.

Se il venditore ambulava in vita significa che la caparra non può e non poteva essere nella disponibilita’ degli eredi.

Se non hai mai ricevuto una cosa come puoi restituirla..?
 

specialist

Membro Storico
Privato Cittadino
Se il venditore ambulava in vita significa che la caparra non può e non poteva essere nella disponibilita’ degli eredi.
Se non hai mai ricevuto una cosa come puoi restituirla..?
Ma il procuratore l'avrà pur incassata e accreditata al proprietario, no? E una volta entrata nell'asse ereditario, se il contratto non viene perfezionato deve essere restituita.
 

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