klimt

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
Se non sbaglio, la legge prevede che non possono essere stipulati contratti locativi ad extracomunitari per un periodo superiore alla data di scadenza del permesso di soggiorno.
Mi ritrovo in questa situazione. scadenza permesso di soggiorno aprile 2012, quindi contratto fino alla stessa data. Il conduttore però chiede un contratto di almeno due anni in quanto al rinnovo del permesso occorre dimostrare di avere in atto un contratto locativo. ma come si può fare se non è previsto? Il cane che si morde la coda? aiuto!!!!!!!!!!!!:disappunto:

Aggiunto dopo 6 minuti :

nei contratti transitori con durata massima di 18 mesi occorre quindi ripetere l'iter di un nuovo contratto, registrazione,f23,
comunicazione cessione fabbricato ecc ? E la mia prima esperienza
 

jef32

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Non e' proprio cosi', al momento della stipula il permesso di soggiorno deve essere valido, puoi fare il 4+4 , sara' l'inquilino che di volta in volta rinnova il permesso alle scadenze previste.L'importante e' che per proroghe( dopo i 4 anni) e per il successivo nuovo contratto ( dopo 8 anni) abbia il permesso rinnovato.
 

carlor

Membro Attivo
Professionista
Il contratto di due anni non esiste, tu non lo sai ma lui sì. Questo contratto non viene accettato dall'AdE.
 

klimt

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
Ho ringraziato jef32 ma la risposta non mi ha convinto
Ripeto quanto espresso in precedenza, "con il decreto sicurezza di Luglio 2008, è stato introdotto l'obbligo di contratti di locazioni per extracomunitari con durata non superiore al termine del permesso di soggiorno. Siamo quindi nell'ambito dei contratti transitori con motivazione.
Nel caso in questione. scadenza permesso aprile 2012, durata contratto 12 mesi. Alla scadenza o prima , non so quale sia l'iter, l'interessato rinnova il permesso, che se non sbaglio ha una durata di due anni.
Ma non è possibile rinnovare lo stesso contratto, in quanto perderebbe la caratteristica della transitorietà.

Quindi, come vi comportate?

ho visitato altri post ma non ho trovato risposte esaurienti. domani devono firmare il contratto. :confuso:

Io devo, come so, che il contratto biennale non esiste, forse non è obbligato a saperlo il cliente
 

andrea boschini

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
dagli amici di Propit ho trovato ( cercando con pazienza si trova di tutto ;) ) una possibile soluzione al tuto problema...

Inserisci questa clausola nel contratto:
PERMESSO DI SOGGIORNO: TERMINE ESSENZIALE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
A) Il conduttore, sig. XXXX, dichiara di avere titolo valido a soggiornare legittimamente in Italia e, a tal fine, consegna al locatore, ai sensi dell’art. 12, comma 5 bis, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, numero 286, una copia del proprio Permesso di Soggiorno Elettronico nr XXX, rilasciato dalla Questura di XX il XXXXX e valido fino al XXXXX.
B) Atteso che il predetto titolo ha validità limitata sino al --/--/---, si conviene che, entro la predetta data, e così pure ad ogni successiva scadenza, il conduttore dovrà trasmettere al locatore una copia del nuovo titolo di soggiorno (già rinnovato), ovvero una copia della ricevuta della raccomandata A/R attestante la trasmissione all’Autorità competente della richiesta di rinnovo del Permesso di soggiorno.
Il termine per l’adempimento del suddetto obbligo viene concordemente inteso come “perentorio” ed “essenziale” ai sensi dell’art. 1457 c.c. Pertanto, il suo inutile decorso comporterà la risoluzione automatica del contratto con obbligo di riconsegna dei locali senza che occorra alcuna intimazione scritta di adempimento.
C) In ogni caso, è preciso e qualificante obbligo del conduttore mantenere la validità del titolo di soggiorno per l’intera durata del contratto. Per gli effetti, qualora, nel corso della locazione, il titolo di soggiorno venga annullato o revocato o perda efficacia per qualsivoglia ragione o motivo, il conduttore dovrà darne tempestiva comunicazione alla proprietà e il contratto si intenderà risolto di diritto a norma dell’articolo 1456 c.c.
D) In nessun caso il contratto potrà essere prorogato in assenza della consegna di quanto previsto sopra sub let. B) e in caso di annullamento o revoca o inefficacia del titolo di soggiorno.
E) Ogni modifica alla presente clausola dovrà essere espressamente approvata per iscritto.

P.S Ringrazio Mariangela per la dritta
 

jef32

Membro Attivo
Privato Cittadino
Non esistono contratti di 12 0 24 mesi, il contratto a canone libero e' solo 4+4. I contratto transitorio non e' legale , puo' essere impugnato e nei casi previsti e' legato a canone stabilito dagli accordi locali (sindacati inquilini e proprietari.L'unico contratto legale e' 4+4 , per il canone libero... l'importante e' che l'inquilino extracomunitario sia in possesso di un permesso di soggiorno al momento della stipula, o di una ricevuta che attesta che ha presentato richiesta o rinnovo di soggiorno.
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
La legge 15 luglio 2009 n.94 sostituisce il precedente del 25 luglio 2008 in materia di sicurezza. Confermo quindi ciò che dice jef 32.

legge 15 luglio 2009 n.94:
14. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni
concernenti Ia disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni,
il primo periodo del comma 5-bis è sostituito
dal seguente: <Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque a titolo
oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto,
dà alloggio ovvero cede, anche in locazione,
un immobile ad uno straniero che sia privo
di titolo di soggiomo al momento della stipula
o del rinnovo del contratto di locazione,
è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni>.
 

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