gmp

Membro Storico
Privato Cittadino
altri suggerimenti logistici?
se l'acquirente deve chiedere mutuo, non dare anticipi per il tuo nuovo acquisto prima del rogito, le banche a volte rifiutano di erogare il mutuo a ridosso dell'atto.
torna utile in questo senso il consiglio di stare in affitto per darsi tempo di cercare la nuova casa (ma non troppo, i valori sono in calo e tra un anno otterrai meno di oggi)
 

nesh2305

Membro Attivo
Privato Cittadino
non ho capito una cosa.
se la piantina catastalmente ha una disposizione mentre nella realtà dei fatti la disposizione delle camere, cucina etc è diversa (rispettando naturlmante le metrature minime), l'acquirente può rivalersi dopo aver fatto il preliminare, lasciando la caparra cosi facendo io sono costretto a dare il doppio della caparra.
cioè io sull'atto posso mettere una sorta di "visto e piaciuto"?
grazie
 

ccc1956

Membro Senior
Professionista
non ho capito una cosa.
se la piantina catastalmente ha una disposizione mentre nella realtà dei fatti la disposizione delle camere, cucina etc è diversa (rispettando naturlmante le metrature minime), l'acquirente può rivalersi dopo aver fatto il preliminare, lasciando la caparra cosi facendo io sono costretto a dare il doppio della caparra.
cioè io sull'atto posso mettere una sorta di "visto e piaciuto"?
grazie

lo stato di fatto deve essere identico alla piantina.
altrimenti il notaio non rogita.
e tu saresti inadempiente.:shock:
metti a posto prima del rogito se sei venditore.
 

ccc1956

Membro Senior
Professionista
Io ho rogitato in queste condizioni. e anche quello prima di me.
due atti con la disposizione diversa dalla piantina...

non fatico a crederci ma tutto e' cambiato dal 2010.
leggi:

PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI A DECORRERE AD 1° LUGLIO 2010 E' OBBLIGATORIA LA REDAZIONE TECNICA DI CONFORMITA' CATASTALE (ART.19.C14)
A decorrere dal 1° luglio 2010, gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità:

a) l'identificazione catastale;
b) il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto;
c) la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

Inoltre, è prescritto che, prima della stipula, il notaio debba individuare gli intestatari catastali e debba verificare la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

Si tratta di requisiti prescritti a pena di nullità dell'atto, pertanto, qualora mancasse anche soltanto uno di essi, l'atto sarebbe incapace di produrre qualsivoglia effetto nell'ordinamento giuridico.
 
A

Abakab

Ospite
Si oltretutto, ancora prima del notaio, la regolarità è al vaglio dal perito nominato dalla banca erogatrice .. ove fosse previsto mutuo.
 

nesh2305

Membro Attivo
Privato Cittadino
ho capito e sono d'accordo con quanto dite.
ma io nel 2010 ho fatto una perizia, un atto notarile e tutto quanto con queste difformità.
possibile che nessuno se ne sia accorto e abbia bloccato il tutto?
 

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