altri suggerimenti logistici?
se l'acquirente deve chiedere mutuo, non dare anticipi per il tuo nuovo acquisto prima del rogito, le banche a volte rifiutano di erogare il mutuo a ridosso dell'atto.
torna utile in questo senso il consiglio di stare in affitto per darsi tempo di cercare la nuova casa (ma non troppo, i valori sono in calo e tra un anno otterrai meno di oggi)
 
non ho capito una cosa.
se la piantina catastalmente ha una disposizione mentre nella realtà dei fatti la disposizione delle camere, cucina etc è diversa (rispettando naturlmante le metrature minime), l'acquirente può rivalersi dopo aver fatto il preliminare, lasciando la caparra cosi facendo io sono costretto a dare il doppio della caparra.
cioè io sull'atto posso mettere una sorta di "visto e piaciuto"?
grazie
 
non ho capito una cosa.
se la piantina catastalmente ha una disposizione mentre nella realtà dei fatti la disposizione delle camere, cucina etc è diversa (rispettando naturlmante le metrature minime), l'acquirente può rivalersi dopo aver fatto il preliminare, lasciando la caparra cosi facendo io sono costretto a dare il doppio della caparra.
cioè io sull'atto posso mettere una sorta di "visto e piaciuto"?
grazie

lo stato di fatto deve essere identico alla piantina.
altrimenti il notaio non rogita.
e tu saresti inadempiente.O_o
metti a posto prima del rogito se sei venditore.
 
Io ho rogitato in queste condizioni. e anche quello prima di me.
due atti con la disposizione diversa dalla piantina...

non fatico a crederci ma tutto e' cambiato dal 2010.
leggi:

PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI A DECORRERE AD 1° LUGLIO 2010 E' OBBLIGATORIA LA REDAZIONE TECNICA DI CONFORMITA' CATASTALE (ART.19.C14)
A decorrere dal 1° luglio 2010, gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità:

a) l'identificazione catastale;
b) il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto;
c) la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

Inoltre, è prescritto che, prima della stipula, il notaio debba individuare gli intestatari catastali e debba verificare la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

Si tratta di requisiti prescritti a pena di nullità dell'atto, pertanto, qualora mancasse anche soltanto uno di essi, l'atto sarebbe incapace di produrre qualsivoglia effetto nell'ordinamento giuridico.
 
Si oltretutto, ancora prima del notaio, la regolarità è al vaglio dal perito nominato dalla banca erogatrice .. ove fosse previsto mutuo.
 
ho capito e sono d'accordo con quanto dite.
ma io nel 2010 ho fatto una perizia, un atto notarile e tutto quanto con queste difformità.
possibile che nessuno se ne sia accorto e abbia bloccato il tutto?
 

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