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La disciplina del condominio è stata, oggi, definitivamente approvata, in sede deliberante, dalla Commissione Giustizia del Senato.
Si può sicuramente parlare di riforma storica. La normativa del condominio, che incide quotidianamente sulla vita di milioni italiani, risale, infatti, al 1942 e, da allora, non è mai stata sostanzialmente toccata.
Da oggi, finalmente, si cambia.
In meglio, si spera.
 

Antonio Troise

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Riscaldamento. Chi si vuole 'staccare' dall'impianto centralizzato può farlo senza dover attendere il benestare dell'assemblea, ma a patto di non creare pregiudizi agli altri e di continuare a pagare la manutenzione straordinaria dell'impianto condominiale.
 

Antonio Troise

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Barriere architettoniche.Per la messa a norma in sicurezza e per l'eliminazione delle barriere architettoniche del palazzo basterà che in assemblea siano presenti i condomini che rappresentano un terzo dei millesimi condominiali e sarà sufficiente la maggioranza favorevole del 50 più uno.
 

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Pubblicato daImmobiliare Centocase.

(trovato dall'agente immobiliare SGTorino)
NEWS: LA RIFORMA DEL CONDOMINIO
Il Testo approvato alla Camera il 27/09/2012, di riforma alle norme che regolano la materia del condominio negli edifici è approdato, in data 13 novembre 2012, alla Commissione Giustizia al Senato (Scheda di seduta) dove non dovrebbe subire ulteriori sostanziali modifiche.
Il Disegno di legge, con la sua approvazione definitiva, andrà a novellare, dopo 70 anni (aggiungendone anche di nuovi), quasi tutti gli articoli del Libro Terzo Capo II del nostro Codice Civile, (art.li da 1117 a 1139 c.c.), alcuni articoli delle disposizioni di attuazione del Codice Civile ed alcune disposizioni contenute nelle Leggi speciali.
Tra le tante novità introdotte, volte a dare un volto nuovo al concetto di condominio ed al ruolo attivo che dovrà rivestire nel contesto urbano, spiccano le seguenti:
  1. Art. 1117 c.c. - tra le parti comuni degli edifici verranno inseriti, riprendendo l'ormai prevalente giurisprudenza, "i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune".
  2. Art. 1118 c.c. - in materia di diritti dei partecipanti sulle cose comuni, è stato previsto l'inserimento del comma 4: " Il condomino, ove venga oggettivamente constatato che il proprio immobile non gode della normale erogazione di calore, a causa di problemi tecnici dell’impianto condominiale, e questi, nell’arco di una intera stagione di riscaldamento, non sono risolti dal condominio, può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, a condizione che dal suo distacco non derivino squilibri tali da compromettere la normale erogazione di calore agli altri condomini o aggravi di spesa. In tali casi il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma".
  3. Art. 1120 c.c. - con maggioranza semplice (ex art. 1136 c. 2 c.c.) le assemblee condominiali potranno disporre le innovazioni riguardanti " ...(omissis)... la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili".
  4. Art. 1122-bis c.c. - di nuova introduzione, consentirà "...l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato".
  5. Art. 1129 c.c. - in materia di nomina e revoca dell'amministratore. In particolare l'articolo disponeche:"In caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato. L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta. L’amministratore non ha diritto a compensi ulteriori salvo diversa deliberazione dell’assemblea che ne ha deliberato la nomina"
  6. Art. 1134 c.c. - è aggiunto, in calce, un ultimo comma:" L’assemblea può autorizzare l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato".
  7. Art. 1138 c.c. - una interessante novità, oggetto ancora di discussioni, è stata introdotta dall'ultimo comma proposto, ove prevede:" Le norme del regolamento non possono porre limiti alle destinazioni d’uso delle unità di proprietà esclusiva né vietare di possedere o detenere animali da compagnia".
  8. Art. 63 disp. att. c.c. - il nuovo testo prevederà che "Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi dovuti alla data del subentro".
  9. Art. 66 disp. att. c.c. - il nuovo testo, in materia di convocazione dell'assemblea condominiale disporrà: "L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima; inoltre l’assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, non può svolgersi in un giorno in cui ricorre una festività religiosa riconosciuta come tale dalla Chiesa cattolica o dalle confessioni che, ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione, hanno stipulato intese con lo Stato".
  10. Art. 67 disp. att. c.c. - "Nudo proprietario e usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale".
  11. Art. 71 disp. att. c.c. - questo articolo novellato disporrà l'istituzione, presso ogni ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, il Repertorio dei condomini nel quale saranno annotate una serie di informazioni volte ad identificare fiscalmente l'edificio nonchè la sua attività tra cui le delibere, i bilanci, le liti, gli atti modificativi del regolamento condominiale ed i contratti stipulati dal condominio con terzi, di valore superiore ad euro 10.000.
  12. Art. 71-bis disp. att. c.c. - di nuova istituzione. Imporrà l'obbligo della creazione, sempre presso ogni ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, di un Registro degli amministratori di condominio, indicando anche i requisiti soggettivi necessari per potervi essere iscritti.
  13. Art. 71-ter disp. att. c.c. - di nuova istituzione. "Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del codice, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio, ad accesso individuale protetto da una parola chiave, che consente agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei rendiconti mensili di cui all’articolo 1129, settimo comma, dei documenti di cui all’articolo 1130, numeri 7), 8), 9 e 10), del codice e degli altri documenti espressamente previsti dalla delibera assembleare. L’aggiornamento del sito avviene con cadenza mensile, salvo diversa previsione dell’assemblea. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini".
 

Graf

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"Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del codice, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio, ad accesso individuale protetto da una parola chiave, che consente agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitaledei rendiconti mensili di cui all’articolo 1129, settimo comma, dei documenti di cui all’articolo 1130, numeri 7), 8), 9 e 10), del codice e degli altri documenti espressamente previsti dalla delibera assembleare. L’aggiornamento del sito avviene con cadenza mensile, salvo diversa previsione dell’assemblea. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini".

Il condominio, dopo 70 anni (il Codice Civile è del 1942) diventa digitale e internettiano.
Si prevede nuovo lavoro per webmaster e gestori di siti?
Oppure l'assemblea non delibererà mai un simile aggravio di spesa e tutto procederà come prima?
Un parere da parte del Custode?
 

Graf

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Ad oggi quindi per essere amministratore di condominio bisogna fare un corso?????:)

Chi inizia ad amministrare adesso deve essere in possesso di un diploma di scuola superiore e deve seguire un corso di formazione iniziale, ma senza sostenere esami abilitativi.
Per chi amministra condomini già da tre anni tutto resta come ora, non gli sono richiesti né scolarità superiore né corsi di formazione. Ma, naturalmente, si deve adeguare, per il resto, alle nuove norme.
 

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