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Art. 1138 c.c.

1138. (Regolamento di condominio). Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.
Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell' art. 1136 e trascritto nel registro indicato dall'ultimo comma dell' art. 1129. Esso può essere impugnato a norma dell' art. 1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132 1136 e 1137.
L’art.1138 c.c. impone la formazione di un regolamento allorché in un condominio vi siano più di dieci condomini, pur essendo facoltativo con un numero inferiore.
Si possono avere due diversi tipi di regolamento, in relazione al diverso tipo di maggioranze per l’approvazione e di conseguenza per la forza vincolante di ognuno.

Regolamento contrattuale.
E’ il regolamento predisposto dal costruttore, e viene di solito accettato e dunque approvato, facendo parte integrante del contratto, dai condomini acquirenti delle singole unità immobiliari.
Può contenere a carico dei singoli condomini delle limitazioni che un regolamento approvato a maggioranza non può contenere, come per esempio vietare di apporre insegne, targhe o qualunque altra attrezzatura similare sui muri perimetrali comuni dell'edificio.

Può anche fissare qualsiasi suddivisione delle spese comuni e potrà essere modificato solo con l'assenso di tutti.

Regolamento assembleare.
E’ il regolamento con la maggioranza qualificata dell’assemblea dei condomini sia nel caso di formazione che nel caso di revisione, anche su iniziativa di un solo condomino. In entrambi i casi è necessaria la maggioranza del 2° comma dell’art.1136 c. c., ossia la maggioranza dei partecipanti al condominio che rappresentino almeno metà del valore dell’edificio.
Altri autori, invece, escludono tale natura "normativa" limitandosi a riconoscere al regolamento condominiale natura meramente "negoziale", risultando così l'interpretazione delle norme in esso contenute insindacabile in sede di legittimità. In quest'ultimo senso è ora orientata tra l'altro anche la Corte di Cassazione.
Il regolamento assembleare non va trascritto come allegato nei registri immobiliari e quindi non ha alcun valore come documento se c'è un contrasto di interessi con qualcuno estraneo al condominio.

Contenuto del regolamento.
Il Regolamento condominiale deve essere strutturato in maniera tale da comprendere nella prima parte una precisa identificazione delle parti comuni dell’edificio confermando o variando quanto contenuto nell’ art. 1117 c. c. in ragione o dei titoli di proprietà o delle caratteristiche tipiche del condominio preso in esame. Sempre a proposito delle parti comuni, deve contenere le regole sull’utilizzo delle stesse, precisando eventualmente le relative limitazioni. Componente essenziale di ogni regolamento deve essere una trattazione, possibilmente analitica, della disciplina relativa alla ripartizione delle spese tra i condomini, utile e necessaria per eliminare contrasti all’interno del condominio. Sostanziale a questo proposito è la differenza tra i due tipi di regolamenti. Infatti, il regolamento contrattuale può derogare in questo senso ai criteri stabiliti dal codice civile, il regolamento assembleare, invece, deve limitarsi ad attuare per le diverse parti comuni le disposizioni di legge. Entrambe le forme di regolamento, poi, possono determinare con precisione le attribuzioni dell’amministratore, prevedere o riservare talune attività all’assemblea o ad alcuni condomini (es. capiscala), ma non possono mai modificare le disposizioni inderogabili del cod. civile.
Non facciamo confusione tra regolamento di condominio e regolamento del costruttore, considera che all'inizio il costruttore che magari abita nell'edeficio è l'unico condominio, per cui non avrebbe a volte non redigeva il regolamento, Per il semplice fatto che dovrebbe essere approvato dai condomini futuri che potrebbero non approvare (anche se nella realtà questo non avviene). Comunque per rispondere alla domanda iniziale. Il regolamento se non fornito dal costruttore, deve essere fatto dall'Amministratore, su richiesta di qualche condomino. La cui spesa va ripartita su tutti.

NOn
 

Rosa1968

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Agente Immobiliare
dovrebbe essere approvato dai condomini futuri che potrebbero non approvare
Lo approvano in sede di rogito il notaio inserisce la frase. Dichiaro di conoscere e approvare il regolamento di condominio bla bla bla.

Non facciamo confusione tra regolamento di condominio e regolamento del costruttore
Nessuna confusione. Il regolamento di condominio per le case nuove con un numero di 10 appartamenti lo fa il costruttore indipendentemente se abita (?). Vendo il nuovo e il regolamento di condominio e le tabelle millesimali sono allegate al primo atto e date in copia agli acquirenti man mano che si rogita.
 

topcasa

Membro Storico
Lo approvano in sede di rogito il notaio inserisce la frase. Dichiaro di conoscere e approvare il regolamento di condominio bla bla bla.


Nessuna confusione. Il regolamento di condominio per le case nuove con un numero di 10 appartamenti lo fa il costruttore indipendentemente se abita (?). Vendo il nuovo e il regolamento di condominio e le tabelle millesimali sono allegate al primo atto e date in copia agli acquirenti man mano che si rogita.
non sempre vedi esempio di chi ha aperto il post
 

Rosa1968

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Agente Immobiliare
La logica se ci pensi dice il contrario. Pensa alle proprietà che hanno il giardino esclusivo. L'acquirente che compra senza un regolamento di condominio potrebbe sentirsi libero di coltivare ortaggi oppure detenere galline! Secondo te si aspetta la prima assemblea per regolamentare?
 

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