E

enzo6

Ospite
io mi Fido Enzo ma ti assicuro che mi resta cosa inimaginabile pensare che un notaio, con la sola quietanza possa provvedere alla cancellazione.

L'assenso alla cancellazione si è sempre chiesto sempre e comunque, anche in presensa di quietanza.

che dire ...........

pensa che anche nei casi di creditore irreperibile, anche con la sola quietanza, il notaio non può provvedere alla cancellazione senza un'ordinanza di un giudice

io ti credo
ma non credo ....

Non ti seguo, se non esiste credito confermato da quietanza perchè è necessario l'assenso visto che la banca deve operare per la bersani ?
Semmai il notaio chiede conferma verbale ad ufficio mutui della banca.
Non capisco cosa serva il giudece se il proprietario è irreperibile ma mutuo è quietanzato.
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
l'art. 2882 dispone che la cancellazione può avvenire solo con il consenso delle parti interessate e il conservatore non può procedere alla cancellazione senza un atto che contenga il consenso del creditore ipotecario.

In tutti casi la cancellazione non può avvenire per iniziativa del conservatore , anche quando si è estinta l'obbligazione garantita da ipoteca; è infatti necessario presentare una domanda corredata dal titolo che autorizzi il conservatore a procedere; in caso di rifiuto di cancellazione (art. 2888 c.c.) il richiedente può proporre reclamo all'autorità giudiziaria affinché si proceda alla cancellazione secondo le regole dei procedimenti in camera di consiglio.

ps ho copiato solo una parte di quanto possa darti una risposta[DOUBLEPOST=1371038503,1371038372][/DOUBLEPOST]
conferma verbale ad ufficio mutui della banca
conferma verbale ?????
 

Rosa1968

Membro Storico
Agente Immobiliare
io mi Fido Enzo ma ti assicuro che mi resta cosa inimaginabile pensare che un notaio, con la sola quietanza possa provvedere alla cancellazione.

L'assenso alla cancellazione si è sempre chiesto sempre e comunque, anche in presenza di quietanza.

che dire ...........

pensa che anche nei casi di creditore irreperibile, anche con la sola quietanza, il notaio non può provvedere alla cancellazione senza un'ordinanza di un giudice

io ti credo
ma non credo ....
Santo bersani .... L'obbligo dell'assenso alla cancellazione prima del decreto bersani. Dopo no. É proprio questa la novità del decreto bersani con il pagamento dell'ultima rata la banca ha 30 giorni di tempo petto comunicare alla conservatoria dove comunica che il debito é estinto. Come tutti i rapporti di natura obbligatoria il debito si estingue per adempimento ovvero pagano l'ultima rata. Nel caso in questione non vorrei so fosse scagliata per qualcosa. Ma la banca deve e dico deve a questo punto giustificare il perché della permanenza dell'ipoteca.
 

Rosa1968

Membro Storico
Agente Immobiliare
Santo bersani .... L'obbligo dell'assenso alla cancellazione prima del decreto bersani. Dopo no. É proprio questa la novità del decreto bersani con il pagamento dell'ultima rata la banca ha 30 giorni di tempo petto comunicare alla conservatoria dove comunica che il debito é estinto. Come tutti i rapporti di natura obbligatoria il debito si estingue per adempimento ovvero pagano l'ultima rata. Nel caso in questione non vorrei so fosse scagliata per qualcosa. Ma la banca deve e dico deve a questo punto giustificare il perché della permanenza dell'ipoteca.
Interpretate scusate gli errori dono di corsa .....
 
E

enzo6

Ospite
Santo bersani .... L'obbligo dell'assenso alla cancellazione prima del decreto bersani. Dopo no. É proprio questa la novità del decreto bersani con il pagamento dell'ultima rata la banca ha 30 giorni di tempo petto comunicare alla conservatoria dove comunica che il debito é estinto. Come tutti i rapporti di natura obbligatoria il debito si estingue per adempimento ovvero pagano l'ultima rata. Nel caso in questione non vorrei so fosse scagliata per qualcosa. Ma la banca deve e dico deve a questo punto giustificare il perché della permanenza dell'ipoteca.

Quindi per estinzioni successive alla Bersani non serve Assenso ma basta quietanza.
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
Santo bersani .... L'obbligo dell'assenso alla cancellazione prima del decreto bersani. Dopo no.

si ma questo non presuppone che , in caso di inadempienza della Banca la quale non provvede alla cancellazione come per legge,

il Notaio possa provvedere alla cancellazione di sua iniziativa.


nterpretate scusate gli errori dono di corsa .....
io dico (riferito a me) scusate per eventuali miei errori di scrittura, è che ho sempre scritto male (purtroppo :^^: beato Graf)
 
E

enzo6

Ospite
l'art. 2882 dispone che la cancellazione può avvenire solo con il consenso delle parti interessate e il conservatore non può procedere alla cancellazione senza un atto che contenga il consenso del creditore ipotecario.

In tutti casi la cancellazione non può avvenire per iniziativa del conservatore , anche quando si è estinta l'obbligazione garantita da ipoteca; è infatti necessario presentare una domanda corredata dal titolo che autorizzi il conservatore a procedere; in caso di rifiuto di cancellazione (art. 2888 c.c.) il richiedente può proporre reclamo all'autorità giudiziaria affinché si proceda alla cancellazione secondo le regole dei procedimenti in camera di consiglio.

ps ho copiato solo una parte di quanto possa darti una risposta[DOUBLEPOST=1371038503,1371038372][/DOUBLEPOST]
conferma verbale ?????

Ho scritto che basta la quietanza, semmai se il notaio vuole accertarsi sia vera si fa dare conferma della quietanza dalla banca emittente.
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
la banca emittente.

La banca "creditore fà prima a comunicare alla conservatoria e richiedere che l'ipoteca venga cancellata d'ufficio, tale comunicazione può (credo) essere fatta anche con trasmissione telematica.



L'obbligo del creditore di prestare il consenso si fonda sul disposto dell'art. 1200. Tale consenso ha natura di atto unilaterale non recettizio. Va inoltre detto che può essere prestato dal creditore ma anche da colui che si surroga nell'ipoteca [v. 2843, 2856-2857, 2866, 2871].
(2) Il consenso del creditore deve risultare da atto pubblico [v. 2699] o scrittura privata [v. 2702] con sottoscrizione autenticata. Nel caso di atto formato all'estero occorrerà la legalizzazione. Il consenso, infine, non può risultare da testamento [v. 587].
 
E

enzo6

Ospite
La banca "creditore fà prima a comunicare alla conservatoria e richiedere che l'ipoteca venga cancellata d'ufficio, tale comunicazione può (credo) essere fatta anche con trasmissione telematica.



L'obbligo del creditore di prestare il consenso si fonda sul disposto dell'art. 1200. Tale consenso ha natura di atto unilaterale non recettizio. Va inoltre detto che può essere prestato dal creditore ma anche da colui che si surroga nell'ipoteca [v. 2843, 2856-2857, 2866, 2871].
(2) Il consenso del creditore deve risultare da atto pubblico [v. 2699] o scrittura privata [v. 2702] con sottoscrizione autenticata. Nel caso di atto formato all'estero occorrerà la legalizzazione. Il consenso, infine, non può risultare da testamento [v. 587].

Certo che la procedura dovrebbe essere che la banca per via telematica comunica la cancellazione in conservatoria ma questo per le quietanze nuove.
Il problema è che talvolta mancano le cancellazioni, situazione in cui mi sono imbattuto 2 anni fa.
Ho gestito la cosa in prima persona tramite il mio notaio che a fronte quietanza ha provveduto alla cancellazione.
Questo credo sia un grande vantaggio per il venditore quando esiste un termine essenziale.
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
Ho gestito la cosa in prima persona tramite il mio notaio che a fronte quietanza ha provveduto alla cancellazione.
Enzo
quello che ti ho esposto è quello che io sò e che prevede il codice civile e non trovo nessun riferimento a quanto tu stai sostenendo in nessune linee giuda nel citato Decreto Bersani
L'unico dato certo è che lo hai detto tu (quindi credo che hai vissuto questa esperienza , sempre che non ti sia sfuggito qualcosa), quindi ritengo attendibile vista la fonte

ma per ora rimango della mia convinzione, anche perchè altro dato certo che ho, sono le disposizioni in materia previste dal Codice Civile.

comunque per scrupolo e coerenza , domani ho appuntamento dal notaio per motivi di lavoro (ho venduto casa a gmp :confuso: ), è gli sottoporrò il quesito

e se come dici tu, posterò facendomi dare qualche elemento che possa essere d'aiuto a tutti per chiarirci le idee

per ora ti credo
ma non credo ..........
 

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