andrea boschini

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Spieghiamoci meglio...lo riscrivo
S.C. con la sentenza n. 5080/98, che ha stabilito che l’affare tra le parti, messe in contatto da mediatore, può considerarsi concluso solo quando “..gli adempimenti del contratto tra le parti saranno regolati da un vicolo giuridico che abiliti entrambe ad agire a fronte degli stessi,
E questo avviene quando vi e' una transazione economica
la transazione materiale avviene al compimento delle clausole sospensive, quindi a delibera del mutuo ( e col decadimento della clausola sospensiva ) l'AI deve essere pagato
 

stnf74

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Spieghiamoci meglio...lo riscrivo
S.C. con la sentenza n. 5080/98, che ha stabilito che l’affare tra le parti, messe in contatto da mediatore, può considerarsi concluso solo quando “..gli adempimenti del contratto tra le parti saranno regolati da un vicolo giuridico che abiliti entrambe ad agire a fronte degli stessi,
E questo avviene quando vi e' una transazione economica
la transazione materiale avviene al compimento delle clausole sospensive, quindi a delibera del mutuo ( e col decadimento della clausola sospensiva ) l'AI deve essere pagato

ora credo di aver capito.
Io incasso a quel punto l'assegno, pago l'AI, se il mio acquirente si ritira e non rogita HA SMENATO i SOLDI e io IL TEMPO. Ho capito bene ?
 

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