ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
Credo sia ovvio che l'agenzia "ce sta a prova'" soprattutto con l'acquirente al quale avrà certo imposto il pagamento all'accettazione per compiere questo capolavoro.
anche con il venditore a quanto pare
E' un "ce sta a provà" che dubito che gli porterà un utile, se non una denuncia in cciaa e non solo . siamo al limite di una tentata estorzione (da codice penale) .
a buon bisogno l'acquirente al quale non hanno deliberato il mutuo è uno di loro :sorrisone:

Che tristezza ....
 
P

PROGETTO_CASA

Ospite
anche con il venditore a quanto pare
E' un "ce sta a provà" che dubito che gli porterà un utile, se non una denuncia in cciaa e non solo . siamo al limite di una tentata estorzione (da codice penale) .
a buon bisogno l'acquirente al quale non hanno deliberato il mutuo è uno di loro :sorrisone:

Che tristezza ....

Certo perchè chi danneggia i clienti e butta fango sulla categoria dovrebbe essere denunciato.
Comunque credo che se il venditore si dimostra intransigente l'agenzia non si permetterà mai di iniziare una causa.
Comunque resta il fatto che se dormi mentre firmi i contratti cio' puo' accadere indipendentemente da chi sia il tuo interlocutore.
 

patrizia581958

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Purtroppo ogni giorno ne succedono di cotte e di crude, specialmente nei confronti di persone anziane, poco attente ....e non solo..
Non mi stupisce il fatto che le persone appena sentono parlare di agente immobiliare, chiamano quasi quasi l'esorcista!
E se denunci? Non succede nulla ! Nulla!
 

Thor

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Anche se non l’hanno specificata a me sembra proprio una proposta di acquisto sottoposta a condizione sospensiva, dove la condizione è costituita dall’erogazione del mutuo da parte della Banca. In via generale, l’accordo stipulato tra le parti diventa pienamente efficace e vincola le parti alla sua esecuzione nel momento in cui chi fa l’offerta viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. Si tratta del principio della conclusione del contratto disciplinato dall’art. 1326 c.c. Le parti, tuttavia, possono decidere di rinviare ad un momento successivo l’inizio dell’efficacia del contratto; si produce, quindi, subito il vincolo contrattuale, ma la sua efficacia è subordinata al realizzarsi della condizione apposta. La condizione è un elemento accidentale del contratto in quanto è estraneo alla struttura tipica del contratto stesso, le parti possono decidere o meno di inserirla, una volta inserita diventa, però, essenziale. Prima del suo avverarsi, le parti non sono tenute alla realizzazione del programma contrattuale, anche se restano comunque impegnate dal negozio e, in virtù del principio dell’esecuzione secondo buona fede di cui agli art. 1375 c.c. e 1358 c.c. e del divieto di impedirne l’avveramento ex art 1359 c.c., sono comunque tenute a salvaguardare – nei limiti dell’apprezzabile sacrificio – l’interesse della controparte. Con la condizione sospensiva gli effetti del contratto si producono a decorrere dall’avveramento della condizione e retroagiscono sino al momento della conclusione. In pendenza della condizione sospensiva l’acquirente non può esercitare il diritto ma può compiere atti conservativi (ma l’atto di trasferimento resta subordinato alla condizione). La condizione deve essere lecita e possibile. La condizione illecita rende nullo il contratto cui è apposta. La condizione impossibile rende nullo il contratto. Inoltre, in pendenza di condizione sospensiva, non matura, a carico dell’acquirente del diritto, alcuna prescrizione secondo quanto disposto dall’art. 2935 c.c.. La condizione sospensiva viene inserita nella proposta di acquisto per sospenderne la validità, nei casi in cui il proponente abbia la necessità, per esempio, di richiedere un mutuo, in questo modo, nell’attesa che il mutuo venga concesso, può comunque procedere all’acquisto evitando di perdere l’immobile che desidera acquistare. La condizione sospensiva apposta all’accordo (poi trasfusa anche nel contratto preliminare) implica che il contratto stesso non diventa efficace fino a quando non si verifica la condizione prevista, nel caso in esame la concessione del mutuo. La figura del contratto condizionale è disciplinata dall’art. 1353 c.c. che prevede che le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto ad un avvenimento futuro e incerto (la banca concederà il mutuo?). Condizionando l’acquisto di un immobile all’ottenimento del mutuo, il contratto sottoscritto si perfezionerà solamente se il finanziamento viene concesso. Se la condizione non si verifica il contratto è inefficace fin dal momento della sua
stipulazione. Ciò comporta che l’eventuale caparra dovrà essere restituita e l’agenzia immobiliare non avrà diritto alla provvigione. Pertanto, la proposta di acquisto stipulata dal “Signor X” è divenuta inefficace in quanto la banca non gli ha concesso il mutuo (non si è realizzata la condizione sospensiva), egli ha perciò diritto alla restituzione della caparra versata.
 

Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
Per renderlo semplice e chiaro, il concetto ha una sintesi:

Quanto firmato è un contratto eseguibile ex art 2932 cc?

Se sì, l'agente ha diritto, se no, ciao.

In questo caso, ciao.
 

skywalker

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Perdonami giovane amica e perdonatemi esimi colleghi ma il fatto appare quantomai chiaro...la nota agenzia ha a capo dei noti furboni...
Tuttavia è il termine pre-delibera che mi fa pensare ad una volontà fosca.
Che significa pre-deliberare un mutuo?
Per definizione la pre-delibera è un atto informale successivo alla raccolta dei dati e non necessariamente deve scaturire da essa la delibera.
Può benissimo essere che la suddetta pre-delibera faccia riferimento alla situazione reddituale dell'acquirente e che quindi il semaforo risulti verde poi... tutto può esserci nel poi e non solo per colpa del potenziale interessato.
Magari valutata la situazione reddituale ad una più approfondita analisi emerge qualche segnalazione in banca dati o magari la perizia dimostra che il valore del bane è basso e quindi non abbastanza capiente per la delibera della cifra richiesta.
Vai ora tu a dimostrare che il mutuo non era stato pre deliberato anche se la delibera non è mai avvenuta?
La clausola è sì sottoposta a condizione sospensiva ma non della delibera bensì di un primo empirico parere che potrebbe tranquillamente essere stato positivo.
Come dimostrarlo?
Da parte del venditore è difficile ma da parte dell'agenzia potrebbe essere più semplice dire che la fase di pre-delibera è stata superata in virtù del fatto che si è successivamente passati alla fase di delibera e quindi non avendo mai ottenuto quella per intercorsi problemi...sò caxxi...
...Ma la vera domanda è: " ma perchè firmate delle cose senza sapere di cosa si parla"?
Ora tu sei giovane e sicuramente nulla da te si può pretendere però (e questo vale in ogni ambito della tua vita anche se riguarda la più semplice attività quotidiana) e perdona il tardivo consiglio.
Quando iniziai a lavorare presi dei pre-stampati, ogni volta che qualche cliente mi faceva delle domande specifiche mi rendevo conto che evidentemente non aveva ben compreso il punto e modificavo.
Modifica dopo modifica sono arrivato ad un contratto che potrebbe capire anche mio figlio di 5 anni, a volte è imbarazzante nella sua semplicità ma amo pensare che debba essere intuitivo tanto per il medico che per la massaia...
Quando lo dovetti depositare la signorina mi disse: è il contratto più breve che abbia mai visto, se vuole può integrarlo successivamente".
Non ho mai modificato una parola e ho sempre spiegato agli eruditi la causa di tanta semplicità come ho spiegato ai meno preparati ogni singolo punto.
In tanti anni non sono mai stato chiamato a dare spiegazioni e questo è il miglior successo possibile in questo lavoro.
Detto questo vorrei sottoporre la parla pre-delibera a ben più approfondita analisi.
 
Ultima modifica:

Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
ah beh, se c'è scritto pre-delibera effettivamente non è una sospensiva seria... :) C'è da dire che un avvocato bravo potrebbe comunque far naufragare il tentativo, ma è sicuramente una cosa da non accettare...
 

Marcobz1978

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Premesso che mi vergogno di leggere che esistono colleghi che fanno queste cose temo sia formalmente tu debba pagare la provvigione proprio in base a quanto è scritto nell'incarico di mediazione che è un accordo tra le parti chiaramente ed appositamente svincolato dal rogito finale, cosa comune in tutti gli incarichi di mediazione poichè le agenzie solitamente incassano la provvigione al preliminare e non al rogito:
"il diritto Al compenso maturerà nel momento in cui sarà data comunicazione all'acquirentr dell'avvenuta accettazione della sua proposta di acquisto"

Tuttavia ritengo ci siano ampissimi margini per una contestazione ed eventuale transazione perchè è evidente il fatto abbiano carpito la tua buona fede.
Comunque in futuro leggia attentamente cio' che firmi.
Nel mio caso non era scritto "il diritto alla corresponsione maturerà al momento in cui..." ma "il sottoscritto si obbliga alla corresponsione della provvigione al momento della notifica...".
Ma il diritto alla provvigione non è acquisito secondo me (la condizione sospensiva non si era realizzata).
Il versamento della provvigione è, sempre secondo me, subordinato all'acquisizione del diritto alla provvigione stessa che si forma se la condizione sospensiva si realizza (la mia proposta è condizionata).
Sono, sempre a mio parere, eventi distinti e separati (acquisizione del diritto alla provvigione e modalità di corresponsione).
Cosa ne pensate?
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto