od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
:shock:


magari il cavedio/colonna è posto tra un tramezzo che almeno solitamente ha uno spessore di 10cm (immagino che i 20 x 60 della colonna vanno interpretati come 20 di spessore per 60 di larghezza)
ai fini della rappresentazione grafica, a mio avviso irrilevanti

che dire.....................
Catastalmente irrilevante direi ; dubito che tale colonna incida sulla rendita :)
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
Catastalmente irrilevante direi visto che dubito tale colonna incida sulla rendita :)
dubito anch'io (anzi ne sono certo)
il problema della rappresentazione planimetrica e rendita viaggiano all'unisono sulla determinazione dei vani catastali (la colonna è irrilevante)
il problema si pone nel dichiarare che la planimetria catastale risulta conforme allo stato di fatto dell'immobile (la stessa è da intendersi come rappresentazione degli ambienti) la planimetria va allegata all'atto (dipende dai luoghi) o comunque deve essere dichiarata conforme allo stato di fatto , o da un tecnico sempre in base agli usi e consuetudini del luogo, o come dichiarazione delle parti

il tutto da intendersi come rappresentazione grafica degli ambienti

(chiaro che se demolisco un tramezzo e unisco due stanze non può ritenersi conforme come se creassi un bagno dove in origine doveva esserci un ripostiglio

come nessun notaio o tecnico consideri rilevante "sempre ai fini della conformità catastale , se una porta è da 80cm piuttosto che da 90 cm

le piante allegate all'atto ai fini di una compravendita quasi sempre sono copie , quindi stampe che sono soggette ad errori di riproduzione ottica

----
si allega ad un atto una planimetria che deve essere corrispondente al disegno dell'abitazione non è una planimetria di progetto .

però se si vuol far buttare i soldi alla gente .................. :fico:
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
dubito anch'io (anzi ne sono certo)
il problema della rappresentazione planimetrica e rendita viaggiano all'unisono sulla determinazione dei vani catastali (la colonna è irrilevante)
il problema si pone nel dichiarare che la planimetria catastale risulta conforme allo stato di fatto dell'immobile (la stessa è da intendersi come rappresentazione degli ambienti) la planimetria va allegata all'atto (dipende dai luoghi) o comunque deve essere dichiarata conforme allo stato di fatto , o da un tecnico sempre in base agli usi e consuetudini del luogo, o come dichiarazione delle parti
E' un non problema in verità.

Quel che conta sono le disposizioni vigenti in materia catastale; e' a quelle che si riferisce il testo di legge non ad usi e consuetudini.

dlg 78/2010 estratto

"oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformita' allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie , sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale"

In pratica se le norme vigenti catastali dicono che la planimetria e' conforme se non cambia la rendita non c'e' dichiarazione mendace quando si dichiara in atto che c'e' conformità delle planimetrie depositate in catasto con lo stato di fatto.
E a pagina 10 della circolare 2 2010 dell'ageniza del territorie v

http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/mt/circolari/Circolari_2010/Circolare 2010 n. 2 - DL n. 78-2010 art. 19 comma 14.pdf


Si legge:

"
Si ritiene opportuno precisare, per una migliore identificazione delle fattispecie riconducibili nell'ambito delle novellate disposizioni, che non hanno rilevanza catastale le lievi modifiche interne, quali lo spostamento di una porta o di un tramezzo che, pur variando la superficie utile dei vani interessati, non variano il numero di vani e la loro funzionalità.
Comportano, invece, l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione l'effettuazioné di interventi con cui si realizza una rilevante redistribuzione degli spazi interni, ovvero si modifica l'utilizzazione di superfici scoperte, quali balconi o terrazze."

Quindi in sostanza e' l'agenzia del territorio che decide se un atto e' nullo o meno e la dichiarazione e' mendace decidendo quali sono le variazioni rilevanti.In questo caso non essendo necessaria la variazione catastale perche' irrilevante le planimetrie sono conformi allo stato di fatto in base alle disposizioni vigenti in materia catastale.
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
Comportano, invece, l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione l'effettuazioné di interventi con cui si realizza una rilevante redistribuzione degli spazi interni, ovvero si modifica l'utilizzazione di superfici scoperte, quali balconi o terrazze."
mai sentita un eresia del genere
l'utilizzazione diversa delle superfici scoperte quali balconi e terrazze comporta un cambio di destinazione (ottenibile solo con un condono edilizio quando era possibile, o mettendo in essere delle pratiche amministrative comunali tali da concessionare un cambio di destinazione sempre se possibile in base a gli strumenti urbanistici del luogo) che non centra nulla con il discorso della conformità delle planimetrie da allegare all'atto ai fini della compravendita

una piccola difformità può essere tollerata , non certo quello che ho quaotato in base a quello che hai postato alla fine
il calcolo dei vani viene fatto "tecnicamente in base a dei parametri tecnici" non come spesso leggiamo nelle descrizioni sommarie degli ambienti come esposti negli annunci immobiliari.

Comunque , sempre ai fini della rendita , che poco ha a che vedere con l'esatta rappresentazione grafica da allegare all'atto, le cose cambieranno o almeno questo è l'orientamento
la classificazione come consistenza di un immobile verrà sostituita da vani a mq catastali.
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
mai sentita un eresia del genere
l'utilizzazione diversa delle superfici scoperte quali balconi e terrazze comporta un cambio di destinazione (ottenibile solo con un condono edilizio quando era possibile, o mettendo in essere delle pratiche amministrative comunali tali da concessionare un cambio di destinazione sempre se possibile in base a gli strumenti urbanistici del luogo) che non centra nulla con il discorso della conformità delle planimetrie da allegare all'atto ai fini della compravendita
Guarda che e' una cirazione di una circolare dell'agenzia del territorio non parole mie.....

una piccola difformità può essere tollerata , non certo quello che ho quaotato in base a quello che hai postato alla fine
il calcolo dei vani viene fatto "tecnicamente in base a dei parametri tecnici" non come spesso leggiamo nelle descrizioni sommarie degli ambienti come esposti negli annunci immobiliari.
Comunque , sempre ai fini della rendita , che poco ha a che vedere con l'esatta rappresentazione grafica da allegare all'atto, le cose cambieranno o almeno questo è l'orientamento
la classificazione come consistenza di un immobile verrà sostituita da vani a mq catastali.
Stai confondendo le planimetrie del progetto edilizio con quelle catastali. La conformità in atto e' relativa unicamente alle planimetrie catastali non a quelle del progetto edilizio. In pratica per l'agenzia del territorio esiste non conformità solo se cambia la rendita alla fine.
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
Stai confondendo le planimetrie del progetto edilizio con quelle catastali. La conformità in atto e' relativa unicamente alle planimetrie catastali non a quelle del progetto edilizio. In pratica per l'agenzia del territorio esiste non conformità solo se cambia la rendita alla fine.
mahhhh
io parlo delle planimetrie che vanno allegate all'atto
non credo di stare a confondere nulla
forse stiamo dicendo la stessa cosa in modo diverso
Tu parli di Agenzia del territorio (ormai non esiste più anche il catasto è Agenzia delle Entrate) e di rendita
io parlo di conformità delle planimetrie da allegare all'atto rispetto alla rappresentazione grafica dell'immobile

Booo sarà l'ora
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Tu parli di Agenzia del territorio (ormai non esiste più anche il catasto è Agenzia delle Entrate) e di rendita
Certo perche' e' stata accorpata ultimamente ma la circolare del 2010 e' stata emessa dall'allora agenzia del territorio....

io parlo di conformità delle planimetrie da allegare all'atto rispetto alla rappresentazione grafica dell'immobile
Per chiarirci qual'e' il tuo riferimento di legge che parla di conformità di planimetrie da allegare all'atto rispetto alla rappresentazione grafica dell'immobile?
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
scusa od1n0 a aprte l'ora che moi rende poco lucido :)
ero impegnato a rispondere in un altro 3d ad un tecnico che usa il forum anziche per scambio di opinioni e consigli agli utilizzatori , bensì per accalappiare clienti (la cosa mi ha dato fastidio)

L'articolo di legge è uno solo ed è quello da te postato (mi fido cecamente) magari domani lo verifico

il problema è nell'interpretazione che tu gli dai

ti posto il punto esenziale

a1.jpg
[DOUBLEPOST=1394151784,1394151624][/DOUBLEPOST]segue

a2.jpg


a domani
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
il problema è nell'interpretazione che tu gli dai

Penso che sia la stessa.


Andiamo ad analizzare l'articolo 1-bis introdotto dal dlgs 78/2010
"
14. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e'
aggiunto il seguente comma: "1-bis. Gli atti pubblici e le scritture
private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la
costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su
fabbricati gia' esistenti , ad esclusione dei diritti reali di
garanzia, devono contenere, per le unita' immobiliari urbane, a pena
di nullita', oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle
planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti
dagli intestatari, della conformita' allo stato di fatto dei dati
catastali e delle planimetrie , sulla base delle disposizioni vigenti
in materia catastale. La predetta dichiarazione puo' essere
sostituita da un'attestazione di conformita' rilasciata da un tecnico
abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli
intestatari catastali e verifica la loro conformita' con le
risultanze dei registri immobiliari "."

In sostanza si evince che dal punto di vista della legge neanche servirebbe allegare le piantine. Quelle vengono richieste e fatte firmare a titolo di prudenza che gli intestatari dell'immobile siano consci di quello che vanno a dichiarare e di quali sono le piantine presenti in catasto.
Infatti la legge parla di dichiarazione e di riferimento non di allegazione. Ma questo e'un dettaglio.

La parte piu' importante e' questa:
"
il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti
dagli intestatari, della conformita' allo stato di fatto dei dati
catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti
in materia catastale."

Cosa significa questo che la conformità si basa sulle dispoizioni vigenti in maniera catastale.
Se si vanno a vedere le disposizioni vigenti c'e' tutta una casistica affrontata dalla circolare 2/2010 che ti ho linkato in un post sopra che non prevede la
variazione della planimetria.
Quindi quello che dico io e' che la piantina catastale non deve essere una rappresentazione reale al millimetro ma deve solo essere conforme dal punto di vista catastale.
Ai fini catastali cosa interessa alla fine? la rendita catastale; Le variazioni devono essere fatte solo se gli elementi dello stato di fatto cambiati o diversi rispetto alla rappresentazione grafica la modificano. Quindi se nella piantina depositata in catasto non sono rappresentati fedelmente tutti gli elementi che hanno influenza sulla rendita allora c'e' difformità catastale e se dichiarassi in atto che e' conforme dichiarerei il falso con tutto quello che ne consegue.
Dovrei prima fare una variazione. Se invece la variazione non deve essere fatta perche' non c'e' variazione di rendita c'e' la conformità catastale.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro.

Dimmi se la tua visione equivale alla mia oppure se diverge in qualche punto.
 
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