e_l_e

Membro Attivo
Privato Cittadino
Buonasera.
Sono proprietaria di un immobile negozio in un condominio. Nel negozio è esercitata l'attività di ristorazione. Nel 2007, a seguito di delibera assembleare, un precedente conduttore ha potuto installare una canna fumaria (con progetto approvato dal condominio) sulla facciata interna del fabbricato. Attualmente le facciate e la copertura condominiale sono oggetto di ristrutturazione e il condominio, durante un'assemblea straordinaria, ha deliberato con pochi millesimi di scarto, di racchiudere in "cassonetti estetici" le tubazioni e le canne condominiali, che finora sono state libere da manufatti che le ricoprissero. Io ero tra i condomini contrari alla costruzione di detti cassonetti, in quanto, soprattutto per ciò che riguarda la canna fumaria del ristorante di mia proprietà, non vorrei che al momento di eventuali interventi di qualsivoglia manutenzione alla canna fumaria, io debba sobbarcarmi l'onere di rompere il cassonetto ed in seguito di ripristinarlo, mentre, finora, tutte le operazioni di manutenzione sono state facilmente eseguibili, agendo semplicemente laddove richiesto, senza dover effettuare rotture di manufatti di copertura. Il quesito che vi pongo è il seguente: il proprietario dell'immobile o il conduttore possono opporre un veto alla ricopertura di un elemento che corrisponde ad un impianto privato, utile ad un'attività produttiva quale è un ristorante? Oppure: io proprietaria dell'immobile e il conduttore possiamo pretendere che se in futuro ci sarà necessità di intervenire sulla canna fumaria operando opere di rottura e ripristino del "cassonetto estetico" (che, per inciso, sarà lungo 20 metri), i condomini siano chiamati a farsi carico della spesa da sostenere secondo i rispettivi millesimi (ovviamente solo per ciò che concerne le opere che interesseranno il "cassonetto estetico", non certo la canna fumaria)?
Come sempre, ringrazio in anticipo chi vorrà e saprà rispondermi.:)
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Buonasera.
Sono proprietaria di un immobile negozio in un condominio. Nel negozio è esercitata l'attività di ristorazione. Nel 2007, a seguito di delibera assembleare, un precedente conduttore ha potuto installare una canna fumaria (con progetto approvato dal condominio) sulla facciata interna del fabbricato. Attualmente le facciate e la copertura condominiale sono oggetto di ristrutturazione e il condominio, durante un'assemblea straordinaria, ha deliberato con pochi millesimi di scarto, di racchiudere in "cassonetti estetici" le tubazioni e le canne condominiali, che finora sono state libere da manufatti che le ricoprissero. Io ero tra i condomini contrari alla costruzione di detti cassonetti, in quanto, soprattutto per ciò che riguarda la canna fumaria del ristorante di mia proprietà, non vorrei che al momento di eventuali interventi di qualsivoglia manutenzione alla canna fumaria, io debba sobbarcarmi l'onere di rompere il cassonetto ed in seguito di ripristinarlo, mentre, finora, tutte le operazioni di manutenzione sono state facilmente eseguibili, agendo semplicemente laddove richiesto, senza dover effettuare rotture di manufatti di copertura. Il quesito che vi pongo è il seguente: il proprietario dell'immobile o il conduttore possono opporre un veto alla ricopertura di un elemento che corrisponde ad un impianto privato, utile ad un'attività produttiva quale è un ristorante? Oppure: io proprietaria dell'immobile e il conduttore possiamo pretendere che se in futuro ci sarà necessità di intervenire sulla canna fumaria operando opere di rottura e ripristino del "cassonetto estetico" (che, per inciso, sarà lungo 20 metri), i condomini siano chiamati a farsi carico della spesa da sostenere secondo i rispettivi millesimi (ovviamente solo per ciò che concerne le opere che interesseranno il "cassonetto estetico", non certo la canna fumaria)?
Come sempre, ringrazio in anticipo chi vorrà e saprà rispondermi.:)

Puoi certamente elevare una lite condominiale.

La prima cosa, che da cio' ne scaturisce, e' la comunicazione agli altri condomini del fatto che da quel momento in poi, tu non parteciperai a quelle spese legali, che eventualmente, il condominio dovra' sostenere nei tuoi confronti, per la risoluzione della lite.

Cosi' e' previsto dal codice civile.

Uno, mica paga, per farsi causa da solo.

Con questa sola comunicazione, unita al divieto assoluto, di porre in essere qualsiasi opera o manodopera non autorizzata, sulle pareti delle tue proprieta' esclusive, ti poni nella tua legittima posizione, di attore passivo.

Nessuno potra' impunemente mettere mano alle tue proprieta' esclusive e quindi alle tue canne fumarie o ai muri dove queste sono fissate.

Ricorda che, se i "muri" sono intestati a te persona fisica, mentre l'attivita' la controlli attraverso una societa', anche se ne sei l'amministratore, per il condominio siete due soggetti diversi.

In questo caso, la lite la puoi promuovere nella tua veste di amministratore della societa', mentre nella veste di condomino, potrai partecipare alle riunioni di condominio e sapere fin da subito, che cosa intendono fare i tuoi vicini di casa.
 
Ultima modifica:

e_l_e

Membro Attivo
Privato Cittadino
Puoi certamente elevare una lite condominiale.

La prima cosa, che da cio' ne scaturisce, e' la comunicazione agli altri condomini del fatto che da quel momento in poi, tu non parteciperai a quelle spese legali, che eventualmente, il condominio dovra' sostenere nei tuoi confronti, per la risoluzione della lite.

Cosi' e' previsto dal codice civile.

Uno, mica paga, per farsi causa da solo.

Con questa sola comunicazione, unita al divieto assoluto, di porre in essere qualsiasi opera o manodopera non autorizzata, sulle pareti delle tue proprieta' esclusive, ti poni nella tua legittima posizione, di attore passivo.

Nessuno potra' impunemente mettere mano alle tue proprieta' esclusive e quindi alle tue canne fumarie o ai muri dove queste sono fissate.

Ricorda che, se i "muri" sono intestati a te persona fisica, mentre l'attivita' la controlli attraverso una societa', anche se ne sei l'amministratore, per il condominio siete due soggetti diversi.

In questo caso, la lite la puoi promuovere nella tua veste di amministratore della societa', mentre nella veste di condomino, potrai partecipare alle riunioni di condominio e sapere fin da subito, che cosa intendono fare i tuoi vicini di casa.

Infiniti grazie per la risposta più che esaustiva!
Spero di aver capito:
in quanto proprietaria dei muri ove è esercitata da un conduttore a cui io ho locato i locali l'attività di ristorazione, e, quindi, anche proprietaria dell'impianto "canna fumaria" funzionale al ristorante, posso opporre un veto ai lavori di copertura estetica della canna con un manufatto, anche se tale copertura è stata deliberata dall'assemblea condominiale? Esiste un articolo di legge che posso menzionare?
 
S

smoker

Ospite
durante un'assemblea straordinaria, ha deliberato con pochi millesimi di scarto

per prima cosa devi dirci il giorno in cui si è tenuta l' assemblea..... per quanto riguarda la potenziale lite, senza alcuna e neppur sommaria valutazione del merito della causa da parte dello scrivente, in ogni caso, dovrai, prima di adire il tribunale, esperire obbligatoriamente la mediazione civile......

Smoker
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Si può sempre tentare una lite condominiale....
La domanda è, se ci siano i presupposti per vincerla ....
Su questo ho qualche dubbio.
La canna fumaria la cui costruzione ti è stata concessa, appoggia sulla facciata condominiale: e se la delibera sulla sistemazione estetica della facciata è stata presa a maggioranza adeguata, non vedo come tu possa opporti.
Prima di imbarcarti in una causa temeraria, verificherei meglio.
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Elevare una lite condominiale non significa promuove una causa.

Inoltre, se le opere murarie devono essere fatte su una porzione di fabbricato di esclusiva proprietà di un condomino, altrochè se questo non può opporsi.

La proprietà privata è un diritto e non esistono assemblee condominiali che possono inibirlo.
Quindi se non dispone una sentenza nulla da fare sulla mia proprietà esclusiva.

Se l'assemblea condominiale, delibera di disegnare topolino sulla facciata e parte di questo disegno deve essere fatto sopra la mia esclusiva proprietà, io mi oppongo eccome.

Anche se loro lo hanno deciso in maggioranza.

Un pò come quando vi è il classico contenzioso per la realizzazione dell'ascensore.

Se uno solo si oppone si và in causa.

Nella fattispecie, così come nel caso dell'ascensore che il condominio vorrebbe realizzare, è il condominio che si attiva, promuovendo la causa e non il condomino.


Anche qui sono loro che si devono attivare.

Per ora il condomino contesta, con una semplice letterina, senza fare cause che non gli spettano e si oppone alla realizzazione e, in via contestuale può mettersi a disposizione, chiedendo venga indetta una assemblea condominiale straordinaria, per trovare eventuali alternative alla realizzazione della copertura, che in questo caso il nostro amico intervenuto, gli occorre che venga eseguita in maniera ispezionabile.
 

tharapyo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Potresti anche proporre che questo "cassonetto" racchiudente la canna fumaria venga realizzato in modo che, almeno su un lato, ci sia un qualche tipo di pannello facilmente apribile per eventuali manutenzioni o riparazioni della canna fumaria se necessario, così da evitare di rompere e poi ripristinare una struttura in muratura. Si risparmierebbero in quel caso lavori più lunghi, rumori, polveri, ecc., credo che anche agli altri condomini converrebbe.
Questa soluzione propositiva la vedo meglio che imbarcarsi un una lite condominiale dall'esito incerto e che ti trasformerebbe in una "nemica" del condominio...
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Non mi pare di aver letto che le opere murarie debbano essere fatte su una proprietà esclusiva.....

Be' se per questo non e' stato detto neanche il contrario.

Tuttavia la canna fumaria trovera' la sua nascita all'interno del locale commerciale, per avere il proprio sfogo al di fuori e "incollonato" poi sulla parete dell'edificio.

Molto difficile che questo avvenga senza passsare sopra a "porzione" (cosi' e' scritto) di proprieta' esclusiva.

Inoltre se la conduttura e' privata, cosi' e' stato edotto, cio' determina un diritto.
Se quel manufatto e' mio, tu condominio che ti muovi secondo il codice civile, (anche se siete in tanti) senza la mia autorizzazione, non lo tocchi, non lo colori e non lo ricopri.

Attenderemo l'utente che ci dira' piu' precisamente cosa e' condominiale e cosa invece di proprieta' esclusiva.

Converrai che vi e' una differenza sostanziale tra le due cose.

Come stai Basty..?

Tutto bene..?
 
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