fp61

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Nulla da fare, avete ENTRAMBI firmato e accettato la proposta, quindi non si può invocare la revoca per causa che l'agente immobiliare non aveva ancora informato dell'accettazione il promittente acquirente. L'accordo è stato raggiunto dalle parti grazie all'intervento (anche se quasi latitante) dell'agente immobiliare. Se questo accordo in seguito è stato sciolto, l'agente immobiliare ha diritto alla provvigione in quanto, come recita la normativa, ha messo in relazione due o più persone per la conclusione dell'affare. L'affare è stato concluso ed è stato poi annullato per cause non imputabile all'agente. Per me.......non c'è nulla da fare......bisogna pagare la provvigione.
ciao
fp61
 

cm181

Nuovo Iscritto
fp61, Valex,
grazie mille per le risposte..

dalle mie (minime) erudizioni legali e dal thread che mi ha suggerito Valex, sono ancora convinto che una proposta d'acquisto (cosi come qualsiasi altro contratto) possa essere revocato.
Non capisco perche' non possa essere cosi' anche in questo caso.
A maggior ragione in questo caso, quando al posto di un contratto di vendita è stato stipulato un contratto di locazione per il quale eravamo pronti a riconoscere la provvigione di mediazione....
 

fp61

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Per puntualizzare, qui non si tratta di revocare o non revocare una proposta d'acquisto.... il punto è se il mediatore ha o non ha il diritto alla provvigione. Ribadisco, potete tranquillamente annullare la proposta d'acquisto e non esiste alcuna normativa che ve lo vieta se le due parti agiscono di comune accordo...ma il diritto alla provvigione nasce quando l'affare è concluso e per "affare" non intendo che poi si arrivi al rogito notarile ma anche solo all'accordo preso...per assurdo anche per un solo giorno. Il mediatore quindi può dimostrare che grazie al suo intervento (anche minimo) si è giunti ad un contratto per la conclusione di un affare, poi, le parti "hanno cambiato idea" ma non e senza alcun vizio, dolo o colpa da parte del mediatore. A questo punto la normativa tutela il mediatore in quanto nella giurispudenza non si parla di "rogito notarile e/o traslazione della proprietà", bensì di "conclusione dell'affare". Per cui...."il contratto (nel vostro caso la proposta d'acquisto che altro non è che un contratto) in presenza degli elementi essenziali quali l'accordo (c'è), la forma (c'è ed è "scritta"), l'oggetto (l'immobile), la causa (la volontà di vendere/acquistare l'immobile)....inizia a produrre tutti gli effetti a meno che non sussista una clausola di condizione sospensiva (che farà partire gli effetti del contratto da una data o al verificarsi di una condizione) o di una clausola di condizione risolutiva (che farà cessare gli effetti del contratto)...il tutto ovviamente rigorosamente per iscritto nel contratto firmato. Riassumento, la vedo dura adire a vie legali, comunque non si sa mai.....oggigiorno i giudici continuano a stupirmi per certe interpretazioni delle leggi....e solo loro possono farlo.
Auguri
Ciao
fp61
 

fp61

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Risposta per moderatore. "Annullare" effettivamente non è il termine giuridico esatto. Per annullamento della proposta d'acquisto intendo quando le parti di comune accordo decidono di non dare seguito alla proposta d'acquisto contrattualmente redatta ed accettata dalle parti quindi, di non addivenire al contratto di compravendita. In poche parole decidono di comune accordo di terminare gli effetti del contratto firmato. Gli effetti del contratto (proposta d'acquisto) sono il rispetto delle obbligazioni prese di trasferire entro un certo limite di tempo la proprietà dell'immobile in oggetto in cambio di un corrispettivo economico/patrimoniale (prezzo pattuito). Le obbligazioni prese in un contratto devono essere "adempiute" (rispettate), la parte inadempiente è passibile di richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla controparte.
ciao
Fp61
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Risposta per moderatore. "Annullare" effettivamente non è il termine giuridico esatto. Per annullamento della proposta d'acquisto intendo quando le parti di comune accordo decidono di non dare seguito alla proposta d'acquisto contrattualmente redatta ed accettata dalle parti quindi, di non addivenire al contratto di compravendita. In poche parole decidono di comune accordo di terminare gli effetti del contratto firmato. Gli effetti del contratto (proposta d'acquisto) sono il rispetto delle obbligazioni prese di trasferire entro un certo limite di tempo la proprietà dell'immobile in oggetto in cambio di un corrispettivo economico/patrimoniale (prezzo pattuito). Le obbligazioni prese in un contratto devono essere "adempiute" (rispettate), la parte inadempiente è passibile di richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla controparte.
ciao
Fp61

ok d'accordo...
Scritto così sembrava che le parti una volta concluso il contratto potessero annullare (in senso giuridico) una proposta. Possono non dare seguito al contratto ferma però la provvigione dell'AI che è DOVUTA.
:stretta_di_mano:
 

cm181

Nuovo Iscritto
secondo quello che ho capito leggendo il link suggerito da Valex, mi pare che la corte di roma abbia stabilito che la proposta d'acquisto firmata dalle parti non costituisca un contratto ma solamente "meri rapporti giuridici preparatori".

La proposta irrevocabile, che l'agenzia fa firmare all'ipotetico acquirente, non ha tanto la funzione di esprimere al venditore una inequivocabile volontà di acquistare l'immobile, quanto quella di manifesta al mediatore un serio interesse ed impegno di trattare l'affare in vista della conclusione del contratto. Tale dichiarazione scritta, infatti, non è rivolta direttamente al venditore, ma è rilasciata nelle mani del mediatore

Il fatto che il preliminare non costituisca un impegno inderogabile a portare a termine la transazione secondo me è provato anche dal fatto che solitamente le controparti si tutelano inserendo delle clausole (penali) qualora una delle 2 controparti decidesse di tirarsi indietro prima della stipula del vero e proprio contratto vincolante (che è il preliminare e/o l'atto di vendita vero e proprio)

Ad ogni buon conto, credo anche che, qualora il preliminare possa essere considerato un contratto a tutti gli effetti, la normativa preveda che si possa recedere da un contratto (ho usato erroneamernte la parola annullare!) dandone comunicazine alla parte interesata posto che questa parte non abbia ancora dato seguito al contratto (ed in questo caso nulla era stato fatto, nemmeno conferma della recezione della proposta di acquisto firmata)
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
secondo quello che ho capito leggendo il link suggerito da Valex, mi pare che la corte di roma abbia stabilito che la proposta d'acquisto firmata dalle parti non costituisca un contratto ma solamente "meri rapporti giuridici preparatori".

La proposta irrevocabile, che l'agenzia fa firmare all'ipotetico acquirente, non ha tanto la funzione di esprimere al venditore una inequivocabile volontà di acquistare l'immobile, quanto quella di manifesta al mediatore un serio interesse ed impegno di trattare l'affare in vista della conclusione del contratto. Tale dichiarazione scritta, infatti, non è rivolta direttamente al venditore, ma è rilasciata nelle mani del mediatore

Il fatto che il preliminare non costituisca un impegno inderogabile a portare a termine la transazione secondo me è provato anche dal fatto che solitamente le controparti si tutelano inserendo delle clausole (penali) qualora una delle 2 controparti decidesse di tirarsi indietro prima della stipula del vero e proprio contratto vincolante (che è il preliminare e/o l'atto di vendita vero e proprio)

Ad ogni buon conto, credo anche che, qualora il preliminare possa essere considerato un contratto a tutti gli effetti, la normativa preveda che si possa recedere da un contratto (ho usato erroneamernte la parola annullare!) dandone comunicazine alla parte interesata posto che questa parte non abbia ancora dato seguito al contratto (ed in questo caso nulla era stato fatto, nemmeno conferma della recezione della proposta di acquisto firmata)


Non ho capito cosa vuoi dire, però una cosa è sbagliata: la proposta d'acquisto è rivolta al venditore. Rilasciata al mediatore, ma rivolta (anche) al venditore.
 

cm181

Nuovo Iscritto
Umberto, sono d'accordissimo.
infatti come dicevo nel mio primo post, sia io (come potenziale acquirente) che il potenziale venditore, di comune accordo abbiamo comunicato al mediatore l'annullamento della proposta di acquisto.

dove non sono stato chiaro sopra?
 

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