secondo quello che ho capito leggendo il link suggerito da Valex, mi pare che la corte di roma abbia stabilito che la proposta d'acquisto firmata dalle parti non costituisca un contratto ma solamente "meri rapporti giuridici preparatori".
La proposta irrevocabile, che l'agenzia fa firmare all'ipotetico acquirente, non ha tanto la funzione di esprimere al venditore una inequivocabile volontà di acquistare l'immobile, quanto quella di manifesta al mediatore un serio interesse ed impegno di trattare l'affare in vista della conclusione del contratto. Tale dichiarazione scritta, infatti, non è rivolta direttamente al venditore, ma è rilasciata nelle mani del mediatore
Il fatto che il preliminare non costituisca un impegno inderogabile a portare a termine la transazione secondo me è provato anche dal fatto che solitamente le controparti si tutelano inserendo delle clausole (penali) qualora una delle 2 controparti decidesse di tirarsi indietro prima della stipula del vero e proprio contratto vincolante (che è il preliminare e/o l'atto di vendita vero e proprio)
Ad ogni buon conto, credo anche che, qualora il preliminare possa essere considerato un contratto a tutti gli effetti, la normativa preveda che si possa recedere da un contratto (ho usato erroneamernte la parola annullare!) dandone comunicazine alla parte interesata posto che questa parte non abbia ancora dato seguito al contratto (ed in questo caso nulla era stato fatto, nemmeno conferma della recezione della proposta di acquisto firmata)